15.4147 · Postulato · 2015-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a illustrare in un rapporto i limiti che, nel quadro della loro cooperazione, Swisscom e la SSR devono rispettare nell'ambito della concorrenza che fanno agli attori privati presenti sul mercato pubblicitario svizzero. In tale contesto occorre rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono i limiti imposti ai gruppi attivi nell'ambito dei media o della comunicazione finanziati, sorvegliati e controllati dallo Stato e che, grazie a cooperazioni, rafforzano la loro posizione sul mercato svizzero della pubblicità e dei dati?
2. Come si garantisce la pluralità e la qualità in particolare dei media privati e che questi non siano esclusi dal mercato?
3. È garantito che i dati degli utenti detenuti da Swisscom e dalla SSR siano disponibili a tutti gli ambienti interessati secondo una procedura che garantisce la copertura dei costi ma senza alcuna discriminazione, affinché anche la collettività possa beneficiare dei ricavi? In caso di risposta affermativa, come?
4. I dati degli utenti rilevati da imprese del servizio pubblico possono essere sfruttati senza che gli utenti ne siano informati?
Begründung
Il gruppo editoriale Ringier, la SSR e Swisscom intendono commercializzare in comune i propri spazi pubblicitari. Questa joint venture avrebbe un accesso privilegiato al mercato pubblicitario. Disporrebbe di un'enorme quantità di dati sugli utenti dei media, il che permetterebbe offerte mirate, in base al tracking e al profilo degli utenti, per piattaforme on line e la televisione. A causa di questa forte posizione, potrebbe inoltre verificarsi che ai committenti di pubblicità non rimanga altra scelta se non quella di riservare delle campagne su questa piattaforma. Dopo che la COMCO ha permesso la costituzione di questa unione senza condizioni, si teme che venga a crearsi una realtà economica senza che siano chiarite le pesanti ripercussioni per la pluralità mediatica e delle opinioni nella democrazia diretta, il che sarebbe preoccupante sul piano politico.
In termini di politica statale e democratica è auspicabile che la Svizzera disponga di una SSR finanziata dai proventi del canone e di una concorrenza privata forte. Questo sistema già affermato verrebbe meno se un'alleanza mediatica tra la SSR, Swisscom e Ringier potrebbe in futuro determinare le regole del mercato pubblicitario. In questo modo verrebbero sottratti proventi pubblicitari ai media privati svizzeri che forniscono anch'essi, senza partecipazione al canone, essenziali prestazioni del servizio pubblico. Prima o poi, ciò porterebbe a una concorrenza spietata a scapito della pluralità dei media, situazione inammissibile per motivi di politica statale e democratica.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) dispone degli strumenti volti a preservare la pluralità dei media, e la legge sui cartelli (LCart; RS 251) di quelli per garantire una concorrenza efficace. La joint venture tra Swisscom, la SSR e Ringier è già stata esaminata sul piano del diritto della concorrenza; inoltre presso l'UFCOM è in corso una procedura di vigilanza.
Occorre dissociare le procedure giuridiche menzionate dalle questioni legate alla politica dei media. Per il Consiglio federale è importante che i media svizzeri sviluppino modelli innovativi in modo che il loro finanziamento sia assicurato a medio-lungo termine.
Negli ultimi anni si è assistito a uno spostamento della pubblicità dalla stampa ai portali on line e ai motori di ricerca. Ad esempio, alcune imprese mediatiche private hanno pertanto acquistato portali on line o partecipazioni a detti portali.
Il Consiglio federale non intende pregiudicare le indagini intraprese dall'UFCOM in materia di diritto dei media. Se al termine della procedura ai sensi dell'articolo 29 LRTV dovesse risultare che per raggiungere gli obiettivi menzionati occorrono nuove condizioni quadro di natura politica o giuridica o che queste devono essere modificate, il Consiglio federale avvierà una discussione in merito.
Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene necessario stendere un rapporto in merito a singole domande.
1./2. La cooperazione tra la SSR, Swisscom e Ringier non può comportare la soppressione della concorrenza efficace sul mercato rilevante. La Commissione della concorrenza (COMCO) ha approfondito questo aspetto e autorizzato la joint venture senza condizioni.
Dal punto di vista del diritto dei media, la legge sancisce che la partecipazione della SSR alla joint venture non può nuocere all'adempimento del mandato di programma e nemmeno limitare considerevolmente il margine di sviluppo di altre aziende mediatiche. L'UFCOM sta verificando questo aspetto nell'ambito di una procedura di vigilanza conformemente all'articolo 29 della legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). All'occorrenza il DATEC può imporre delle condizioni alla SSR. Il risultati della procedura possono essere sottoposti a un esame giudiziario (da parte del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale).
Per quanto concerne Swisscom, il legislatore ha consapevolmente definito in modo ampio l'obiettivo dell'impresa. Secondo l'articolo 3 della legge sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC; RS 784.11), Swisscom può estendere espressamente le proprie attività commerciali a prodotti e prestazioni legati a servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione, inoltre può costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Il Consiglio federale, in qualità di azionista di maggioranza, stabilisce regole con i propri obiettivi strategici per Swisscom. Pertanto Swisscom può concludere cooperazioni solo se queste contribuiscono al potenziamento durevole del valore dell'impresa, possono essere ben gestite e se tengono sufficientemente conto dei rischi. Oltre a queste prescrizioni strategiche, il Consiglio federale non interviene nelle decisioni dell'impresa.
3. La domanda in merito all'utilizzo dei dati rilevati nel quadro della joint venture è anche oggetto della procedura di vigilanza ai sensi dell'articolo 29 LRTV. Il Consiglio federale non intende pregiudicare i risultati della procedura.
4. Nel trattamento di dati personali, tutte le imprese coinvolte sono tenute a rispettare e a verificare accuratamente la normativa in materia di protezione dei dati (in particolare a garantire un'informazione trasparente in merito all'elaborazione dei dati prevista e, se necessario, a ottenere il consenso delle persone interessate).
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.