15.4157 · Mozione · 2015-12-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) affinché in particolare la "franchigia standard" (la franchigia più bassa), ma anche le altre franchigie applicate siano regolarmente adeguate all'evoluzione dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
Begründung
Superiore al 4 per cento all'anno, l'incremento medio dei costi dell'AOMS sull'arco di parecchi anni è eccessivamente elevato. Dal 1996 i premi netti sono più che raddoppiati, mentre i salari e le rendite non riescono a seguire questo andamento. È quindi aumentato l'onere per gli assicurati. A subire questa evoluzione è soprattutto il ceto medio, che non beneficia né della riduzione dei premi né delle prestazioni complementari.
Attualmente non è per niente chiaro come potrà essere garantito a lungo termine il finanziamento dell'AOMS. L'invecchiamento della popolazione, con il conseguente aumento delle cure di lunga durata, e la personalizzazione della medicina costituiscono già oggi una vera e propria sfida finanziaria per l'assicurazione malattie.
L'incremento dei costi dell'AOMS è però aggravato anche dal ricorso sempre più frequente al medico per problemi di salute di poco conto e dalla pressoché totale rinuncia a mettere in discussione inutili ripetizioni di determinate analisi. In questo modo, soprattutto gli assicurati che hanno scelto la "franchigia standard" di 300 franchi ricorrono a prestazioni a carico dell'assicurazione malattie, finanziata secondo il principio della solidarietà, che spesso risultano inutili o che perlomeno potrebbero essere pagate di tasca propria.
La finanziabilità dell'assicurazione malattie deve essere garantita anche in futuro. Perché ciò possa realizzarsi, occorrerà rafforzare gradualmente la responsabilità individuale. L'adeguamento regolare della franchigia minima all'evoluzione dei costi dell'AOMS sarebbe un segnale moderato in questa direzione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede che la partecipazione ai costi comprenda un importo annuo fisso (franchigia), il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) e un contributo ai costi di degenza ospedaliera. Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 2 e 3 LAMal).
Il Consiglio federale, oltre all'assicurazione con la franchigia ordinaria, può autorizzare l'esercizio di altre forme di assicurazione, in particolare quelle per le quali l'assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell'articolo 64, beneficiando di una riduzione del premio (art. 62 cpv.2 lett. a LAMal).
Come ha spiegato nella sua risposta all'actore dell'interpellanza Stolz 15.4002, "Adeguamenti regolari degli elementi della partecipazione ai costi nella LAMal", il Consiglio federale ritiene opportuno definire per le franchigie valori arrotondati che rimangano stabili per diversi anni, permettendo così agli assicurati di confrontare facilmente i costi. Il Consiglio federale riesamina periodicamente la franchigia e se necessario l'aumenta.
Negli ultimi anni il Consiglio federale ha adeguato due volte la franchigia ordinaria, che con 300 franchi risulta attualmente doppia rispetto al 1996, ha aumentato da 600 a 700 franchi all'anno l'importo massimo dell'aliquota percentuale e da 10 a 15 franchi al giorno il contributo ai costi di degenza ospedaliera. Infine, ha aumentato il numero di franchigie opzionali e notevolmente innalzato quella massima, che è passata da 1500 a 2500 franchi. Dall'introduzione della LAMal la partecipazione ai costi da parte degli assicurati è cresciuta in misura leggermente superiore rispetto alle prestazioni rimborsate dagli assicuratori.
L'evoluzione delle prestazioni pagate dagli assicuratori gioca un ruolo fondamentale nella valutazione dell'evoluzione della partecipazione ai costi sostenuta dagli assicurati. La partecipazione ai costi rafforza la responsabilità individuale degli assicurati. Ma per definirla, se ne deve considerare anche la sostenibilità finanziaria per gli assicurati malati, visto che la riduzione individuale dei premi, che senza dubbio mitiga l'onere dei premi per gli assicurati di modeste condizioni economiche, non offre alcun contributo alla partecipazione ai costi. Il Consiglio federale è pertanto dell'opinione che, oltre all'evoluzione dei costi, vada considerata anche quella del reddito disponibile. Mentre dall'introduzione della LAMal la partecipazione ai costi pagata dagli assicurati è aumentata del 111 per cento, nello stesso periodo i salari nominali secondo l'indice dei salari sono cresciuti del 23,6 per cento.
Per i motivi su esposti, il Consiglio federale non ritiene opportuno prevedere nella LAMal un adeguamento periodico della franchigia ordinaria e delle franchigie opzionali all'evoluzione dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.