15.4158 · Mozione · 2015-12-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Avvalendosi della competenza attribuitagli dall'articolo 32 capoverso 2 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché il periodo d'attesa dedotto dalla perdita di lavoro in caso di lavoro ridotto scenda ad un giorno per ogni periodo di conteggio. Inoltre, il Consiglio federale è invitato a chiarire l'obbligo per i lavoratori soggetti all'indennità per lavoro ridotto (ILR) di effettuare ricerche d'impiego.
Begründung
Pur non avendo avuto le conseguenze catastrofiche previste da alcuni, l'abbandono del tasso di cambio minimo deciso dalla Banca nazionale svizzera lo scorso 15 gennaio sta generando problemi seri per l'industria svizzera di esportazione. A ciò si aggiunge la difficile congiuntura economica in alcuni mercati, ad esempio in Cina e Russia per l'industria orologiera.
Le imprese orologiere, ma anche quelle dell'industria meccanica, riscontrano un forte calo delle ordinazioni e hanno iniziato a licenziare parte del personale o dovranno presto, purtroppo, cominciare a farlo allo scadere della possibilità di ricorso all'ILR, che attualmente è di dodici periodi di conteggio (dodici mesi).
Non occorre spiegare in questa sede i vantaggi del ricorso all'ILR o alla disoccupazione parziale, strumento che causa molti meno danni alle imprese e al mondo del lavoro rispetto ai licenziamenti.
Non possiamo che accogliere con favore la volontà, comunicata pubblicamente dal capo del DEFR, di sottoporre al Consiglio federale una proposta mirante a portare la durata del diritto all'ILR dagli attuali 12 a 18 mesi. A nostro avviso, considerata l'urgenza della questione è necessario che il Consiglio federale possa mettere in atto tutte le misure possibili al fine di effettuare tale modifica al più presto, idealmente dal 1° gennaio 2016.
Tuttavia, oltre all'estensione della durata dell'indennità per lavoro ridotto, occorre menzionare anche la problematica dell'accessibilità di tale misura. Oggi infatti sono ancora numerose le imprese che preferiscono licenziare invece di ricorrere all'ILR perché non possono farsi carico dei notevoli costi derivanti dal periodo d'attesa imposto (due giorni per periodo di conteggio fino a un totale di sei periodi, e tre giorni per un numero di periodi superiore). Viste le circostanze, per riuscire a far fronte a una situazione economica estremamente preoccupante si impone, come è il caso anche per il numero di periodi di conteggio, un adeguamento della regolamentazione.
Non si tratta di abolire completamente il periodo d'attesa, esso riveste infatti anche un ruolo regolatore nel quadro delle domande di indennità per lavoro ridotto, ma di adeguarlo per ridurre il suo peso nella decisione finale delle imprese e favorire la tutela dei posti di lavoro.
Infine, sempre nell'ambito dell'ILR, la LADI prevede oggi all'articolo 41 capoverso 1 che i lavoratori il cui orario di lavoro è ridotto per più di un mese debbano "adoperarsi" per trovare "una confacente occupazione provvisoria adeguata". Per accettarla essi necessitano del consenso del datore di lavoro, che lo può negare unicamente in casi limitati definiti per legge.
Tale disposizione, difficilmente attuabile nella pratica, non è chiaramente più in linea con gli obiettivi dell'ILR e non è nemmeno volta a ridurre il "danno" come previsto dalla LADI. Sussiste dunque un'ulteriore limitazione per l'economia, gli impiegati, gli uffici e i servizi preposti al lavoro e che, insieme alle casse di disoccupazione, devono procedere alla verifica delle suddette ricerche.
La SEFRI sembra aver messo in discussione la pertinenza di questa disposizione e desidereremmo che il Consiglio federale si esprimesse chiaramente a tale proposito.
Pertanto, il Consiglio federale è incaricato di fare uso della competenza conferitagli dall'articolo 32 capoverso 2 LADI al fine di ridurre ad un giorno il periodo d'attesa per ogni periodo di conteggio.
Il Consiglio federale è infine incaricato di chiarire l'applicazione dell'articolo 41 capoverso 1 LADI, che impone ai lavoratori il cui orario di lavoro è ridotto per più di un mese di effettuare ricerche d'impiego.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come indicato nel suo comunicato del 27 gennaio 2015, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ritiene che l'abbandono del tasso minimo di cambio franco-euro da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) del 15 gennaio 2015 sia - in via eccezionale - un motivo sufficiente per poter beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto (ILR). Normalmente quest'ultima può essere percepita per dodici mesi in un periodo di due anni.
L'articolo 50 capoverso 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.02) prevede, in caso di ricorso all'ILR, la presa a carico da parte del datore di lavoro di un periodo di attesa della durata di due giorni per i primi sei periodi di conteggio e di tre giorni a partire dal settimo periodo. Poiché questi periodi di attesa comportano costi non trascurabili per le imprese, il Consiglio federale può decidere di ridurli a un giorno in caso di situazione economica difficile.
In passato, il prolungamento di sei periodi dell'ILR è sempre stato accompagnato da una diminuzione del periodo di attesa ad un giorno. L'utilizzo congiunto di queste misure è infatti risultato necessario in presenza di previsioni economiche sfavorevoli.
Al fine di arginare le conseguenze dell'apprezzamento del franco svizzero, nella sua seduta del 13 gennaio 2016 il Consiglio federale ha deciso di estendere la durata del diritto all'ILR a 18 mesi e al contempo di ridurre a un giorno il periodo di attesa. La modifica è applicabile dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2017. Tale intervento permette in particolare alle imprese che hanno beneficiato dell'ILR dall'abbandono del tasso minimo di cambio da parte della BNS di ottenere 18 mesi ininterrotti di indennizzo in un periodo di due anni.
L'obbligo di cercare un'occupazione provvisoria in caso di ILR (art. 41 cpv. 1 LADI; RS 837.0) è stato oggetto di una comunicazione da parte della Segreteria di Stato dell'economia agli organi d'esecuzione della LADI il 30 novembre 2015. La SECO li ha così informati che, tenuto conto della situazione economica attuale, occorre rinunciare all'assegnazione e al controllo delle ricerche di una tale occupazione durante il periodo dell'ILR. Pertanto, l'articolo 41 capoverso 5 LADI, che prevede una sanzione in caso di mancato rispetto dell'articolo 41 capoverso 1 LADI, non è applicabile. I lavoratori conservano tuttavia il diritto di cercare e accettare una confacente occupazione provvisoria adeguata al fine di ridurre il danno.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.