Lexipedia

15.4162 · Interpellanza · 2015-12-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Diversamente dall'UE, in Svizzera manca una direttiva per la denominazione d'origine dei prodotti importati dai territori occupati da Israele. Scopo di questa direttiva sarebbe definire come debbano essere caratterizzate le merci affinché sia trasparente se provengono dai territori occupati (Cisgiordania, comprese Gerusalemme Est e le alture del Golan) o se sono state prodotte in Palestina o in un insediamento israeliano considerato illegale secondo il diritto internazionale. È importante che i consumatori non siano tratti in inganno dalla denominazione di origine delle merci.

L'UE ha rivisto le disposizioni sulla denominazione d'origine delle merci provenienti dai territori che Israele occupa dal 1967. Elemento centrale della regolamentazione è il divieto d'inganno, che vige sia per le dichiarazioni obbligatorie sia per quelle volontarie.

1. Come è gestita in Svizzera la denominazione di provenienza delle merci importate dai territori occupati da Israele?

2. Che cosa fa la Svizzera per prevenire inganni?

3. Migros, una delle maggiori catene di commercio al dettaglio, ha introdotto su base volontaria la denominazione di provenienza. Quali direttive applica e quali esperienze ha maturato?

4. Il Consiglio federale è disposto a riprendere le raccomandazioni dell'UE sulla denominazione di origine delle merci per la denominazione di provenienza dei prodotti importati dai territori occupati da Israele?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per determinate merci, ad esempio le derrate alimentari preimballate o le pellicce, vige in Svizzera l'obbligo di dichiarazione della provenienza. La dichiarazione deve corrispondere al vero e non può essere ingannevole. Questo vale anche per la dichiarazione volontaria di merci non soggette all'obbligo di dichiarazione.

La Svizzera riconosce lo Stato di Israele situato entro i confini precedenti alla guerra dei sei giorni (dal 5 al 10 giugno 1967) e ha sempre ribadito che in base al diritto internazionale umanitario i territori controllati da Israele o ad esso annessi al di fuori di questi confini (territori palestinesi occupati e alture del Golan) sono considerati territori occupati. Sulle merci provenienti da questi territori non è pertanto ammessa l'indicazione di Israele come Paese di produzione. In questi casi deve essere apportata un'altra indicazione di provenienza.

2. L'attuazione della corretta denominazione di provenienza è verificata dalle autorità di esecuzione competenti nel quadro di controlli ufficiali. In caso di violazione, le autorità possono prendere provvedimenti e ordinare, per esempio, la sostituzione dell'etichetta o il ritiro della merca dal mercato.

3. Il Consiglio federale non è al corrente delle esperienze fatte nell'economia privata con direttive interne. Le dichiarazioni volontarie devono in ogni caso corrispondere al vero e non possono essere ingannevoli.

4. La comunicazione interpretativa della Commissione europea relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati da Israele dal giugno del 1967 (GU C 375 del 12 novembre 2015, pag. 4) non introduce nuove disposizioni legislative, ma rifletta l'interpretazione della Commissione della legislazione vigente. L'applicazione delle disposizioni è compito dei singoli Stati membri.

La comunicazione della Commissione europea non è vincolante per la Svizzera. I servizi federali competenti la stanno tuttavia analizzando per poter in seguito valutare su questa base le disposizioni vigenti sulla caratterizzazione e la prassi corrente.

Risposta del Consiglio federale.