15.4172 · Mozione · 2015-12-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato ad adeguare, nella legislazione sull'IVA, il limite di franchigia secondo il valore all'importo minimo medio degli acquisti che dà diritto al rimborso dell'IVA applicato dagli Stati limitrofi.
Begründung
Nei Paesi limitrofi l'importo minimo degli acquisti che dà diritto al rimborso dell'IVA si situa tra 0 e 175 euro. A confronto, il limite di franchigia secondo il valore di 300 franchi per persona (anche bambini) al giorno, stabilito dal Consiglio federale nell'ordinanza del DFF del 2 aprile 2014 concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante (RS 641.204), è decisamente troppo alto. In pratica invita le persone e le famiglie residenti in Svizzera a effettuare i propri acquisti di generi di consumo quotidiano all'estero, in modo semplice e in esenzione dall'IVA.
Questo turismo degli acquisti nuoce all'economia svizzera, in modo particolare al commercio al dettaglio nelle vicinanze del confine. Esso mette in pericolo posti di lavoro e causa un aumento di traffico dannoso per l'ambiente.
Nel contempo il fisco svizzero perde centinaia di milioni di franchi di IVA. Ciò compromette anche il finanziamento delle opere sociali, delle quali le stesse persone vogliono tuttavia beneficiare.
L'onere amministrativo causato dalla diminuzione del limite di franchigia secondo il valore dovrebbe rimanere contenuto. Sono esenti dall'imposta sull'importazione:
a. i regali spediti da privati domiciliati all'estero a privati domiciliati in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, esclusi i tabacchi manufatti e le bevande alcoliche; e
b. gli oggetti d'uso personale e le provviste da viaggio esenti da dazio in virtù degli articoli 63 e 64 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01).
La vigente ordinanza prevede già un valore minimo di 5 franchi per la riscossione dell'imposta, che così sarebbe valido anche per il limite di franchigia secondo il valore per le merci del traffico turistico.
Tenendo conto dei luoghi in cui sono posizionati gli apparecchi per la restituzione dell'IVA, dovrebbe essere semplice introdurre anche apparecchi per il pagamento dell'imposta. Eventualmente potrebbe anche essere possibile combinare le due funzioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'adeguamento del limite di franchigia secondo il valore all'importo minimo medio degli acquisti che dà diritto al rimborso dell'IVA applicato dagli Stati limitrofi significherebbe passare dagli attuali 300 franchi a un importo compreso tra i 100 e i 150 franchi.
Il motivo per cui il turismo degli acquisti è così fiorente non è da ricondursi all'importo del limite di franchigia secondo il valore, bensì al franco forte e alle differenze di prezzo con l'estero. Un abbassamento del limite di franchigia a 150 franchi comporterebbe, per esempio, che una persona dovrebbe pagare fino a 24 franchi di IVA in più rispetto a oggi. Considerata la tendenza all'aumento delle differenze di prezzo tra i prodotti in Svizzera e all'estero, questi costi supplementari non inciderebbero notevolmente sul comportamento d'acquisto dei consumatori. Pertanto il Consiglio federale ritiene che un limite di franchigia secondo il valore più basso non dissuaderebbe le persone domiciliate in Svizzera dal fare acquisti nei Paesi limitrofi, ovvero il turismo degli acquisti non si ridurrebbe notevolmente.
Il limite di franchigia secondo il valore di 300 franchi è in vigore già dal 2002. Nel frattempo i prezzi al consumo in Svizzera sono aumentati del 6,5 per cento. Una diminuzione di questo limite non verrebbe quindi accolta molto favorevolmente dai consumatori. Dal punto di vista politico, al Consiglio federale si potrebbe inoltre rimproverare di emarginare ulteriormente la Svizzera quale "isola dei prezzi elevati", svantaggiando ancora di più i consumatori svizzeri.
Oltre tutto una riduzione del limite di franchigia secondo il valore creerebbe una discrepanza ancora maggiore rispetto alle direttive dell'UE. Le persone che dalla Svizzera viaggiano nell'UE hanno il diritto di importare merci esenti da tributi fino a un valore di 300 euro, i passeggeri che viaggiano in aereo addirittura fino a 430 euro. Occorre tener presente che attualmente in Svizzera l'aliquota normale IVA è dell'8 per cento, mentre nei Paesi limitrofi ammonta a più del doppio.
È da presupporre che con un limite di franchigia secondo il valore più basso le persone si recherebbero spesso all'estero, generando ancora più traffico e di conseguenza un ulteriore acuirsi del problema delle colonne ai valichi di confine. Le imposizioni inoltre aumenterebbero, come probabilmente anche il contrabbando. Per via della migrazione illegale e della lotta alla criminalità, le poche risorse disponibili del corpo delle guardie di confine non potrebbero inoltre essere impiegate in maggior misura nel traffico turistico (attività di controllo e incasso dei tributi all'importazione).
Per i summenzionati motivi, il Consiglio federale ritiene che una diminuzione del limite di franchigia secondo il valore non sia appropriata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.