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15.4175 · Interpellanza · 2015-12-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 22a della legge sull'assicurazione malattie (LAMal), in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede l'obbligo per i fornitori di prestazioni di comunicare alle autorità federali competenti i dati di cui necessitano per vigilare sull'applicazione delle disposizioni della LAMal relative all'economicità e alla qualità delle prestazioni.

Il 21 maggio 2015 il Dipartimento dell'interno ha posto in consultazione un avamprogetto di modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) ai fini dell'attuazione dell'articolo 22a LAMal. La procedura di consultazione si è conclusa il 14 agosto 2015. L'avamprogetto è stato accolto criticamente da numerose organizzazioni consultate, in particolare dalle associazioni dei medici.

L'Ufficio federale di statistica (UST) sta elaborando il progetto MARS (modules ambulatoires des relevés sur la santé) allo scopo di raccogliere i dati necessari presso i fornitori di prestazioni ambulatoriali.

1. Il Consiglio federale può garantire che l'UST si limiterà a raccogliere e a trattare i dati necessari alla vigilanza sull'economicità e sulla qualità delle prestazioni fornite nel quadro dell'assicurazione malattie obbligatoria, escludendo ogni altro dato, conformemente all'articolo 22a LAMal?

2. Come intende garantire che i principi del segreto medico e della protezione dei dati dei pazienti siano pienamente rispettati al momento della raccolta e del trattamento delle informazioni?

3. È consapevole che il progetto MARS genererà un aumento del lavoro amministrativo e dei costi che gravano sui fornitori di prestazioni ambulatoriali (in particolare gli studi medici)? Come intende limitare questi oneri supplementari?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Con l'introduzione dell'articolo 22a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) il 1° gennaio 2009, l'obbligo di comunicare i dati, finora limitato agli ospedali e alle case di cura, è stato esteso ai fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della legge federale del 26 settembre 2014 concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal; RS 832.12), l'articolo 22a è stato abrogato e ripreso in forma identica nell'articolo 59a LAMal. Già nel messaggio del 15 settembre 2004 concernente la modifica della LAMal, il Consiglio federale aveva spiegato che i dati da comunicare devono fornire un quadro dell'attività del fornitore di prestazioni mediante l'indicazione sia dell'infrastruttura e dei cicli di formazione e perfezionamento sia delle prestazioni fornite e dei costi correlati, ma senza pregiudicare l'anonimato dei pazienti. Per ridurre al minimo possibile l'onere per i fornitori di dati e ottenere nel contempo effetti di sinergia, i dati rilevati dall'Ufficio federale di statistica (UST) sono utilizzati per scopi sia statistici che amministrativi. In relazione alla comunicazione dei dati per uso amministrativo ai sensi dell'articolo 59a LAMal, il Consiglio federale può garantire che l'UST si limiterà ai dati necessari per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della LAMal in materia di economicità e qualità delle prestazioni.

2. Il segreto medico e la protezione dei dati dei pazienti sono pienamente garantiti in qualsiasi momento. Da una parte, le informazioni che permettono l'identificazione delle persone sono anonimizzate o raccolte in forma anonima dall'UST già al momento della rilevazione. Dall'altra, la comunicazione dei dati nominativi alle autorità federali competenti ai sensi dell'articolo 59a LAMal avviene soltanto al livello dei fornitori di prestazioni (aziende) e non al livello delle persone. Inoltre, il disegno dell'ordinanza attuativa dell'articolo 59a LAMal prevede espressamente che i dati personali dei pazienti e del personale non siano pubblicati.

3. Il Consiglio federale non nega che la rilevazione dei dati comporti in generale un onere amministrativo supplementare, sia pure moderato, per i fornitori di prestazioni coinvolti. La rilevazione dei dati della struttura e dei pazienti degli studi medici e dei centri ambulatoriali, avrà tuttavia luogo una volta l'anno mediante un questionario on-line. A parte il tempo necessario per la compilazione del questionario, dunque, gli studi medici non dovranno sostenere altri oneri: non vi saranno costi supplementari né sarà necessaria l'installazione di nuovi software. Come avviene per la dichiarazione delle imposte, a partire dal secondo anno di rilevazione la compilazione del questionario sarà notevolmente facilitata dalla presenza di indicazioni e dati dell'anno precedente.

Risposta del Consiglio federale.