15.4189 · Interpellanza · 2015-12-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Numerose centrali nucleari svizzere hanno ottenuto una licenza d'esercizio a tempo indeterminato. Ciò pone diversi problemi. Prima di tutto, queste licenze a tempo indeterminato segnalano agli esercenti che possono investire senza rischi perché il fatto che alle centrali venga praticamente garantita una durata di vita prolungata consente di rendere redditizi gli investimenti. D'altra parte, certi esercenti si richiamano alle norme del diritto, che secondo loro garantirebbero la libertà di commercio e d'impresa e assicurerebbero la garanzia della proprietà. In base a ciò, rimettono in questione il diritto dell'IFSN di chiedere al DATEC di disattivare la loro centrale.
Certi esercenti minacciano addirittura di non investire più nella sicurezza a lungo termine a causa di tutte queste incertezze.
Di conseguenza, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Se la sicurezza di una centrale nucleare non è più garantita malgrado importanti investimenti da parte degli esercenti, il DATEC prenderà ugualmente la decisione di disattivare tale centrale?
2. Il fatto che alle centrali nucleari sia stato consentito un esercizio a tempo indeterminato impedirà al DATEC di disattivare una centrale che non risponde più ai requisiti di sicurezza?
3. Se una centrale nucleare deve essere disattivata nonostante gli importanti investimenti effettuati, la Confederazione può essere obbligata a versare un indennizzo agli esercenti?
4. Il DATEC deve attenersi alle risultanze degli accertamenti dell'IFSN per disattivare una centrale nucleare o può farlo anche per ragioni politiche?
5. Che cosa accade se il DATEC decide di disattivare una centrale nucleare prima che il suo esercente abbia terminato di versare tutti i contributi dovuti nel fondo di disattivazione e nel fondo di smaltimento?
6. L'IFSN può esigere, da solo, la disattivazione di una centrale nucleare che ritiene pericolosa?
7. Quali sono i mezzi a disposizione dell'esercente per opporsi alla decisione di disattivazione della sua centrale nucleare?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./6. Se i requisiti minimi di legge per l'esercizio sicuro di una centrale nucleare non sono più rispettati, l'esercente deve mettere fuori servizio l'impianto. Se l'esercente non adempie quest'obbligo, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ordina la messa fuori servizio temporanea, finché i problemi non sono eliminati.
Secondo la legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), quale autorità competente, revoca la licenza se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute o se, nonostante diffida, il suo titolare non si conforma a un onere o a un provvedimento deciso. Ciò avviene indipendentemente dagli investimenti effettuati dall'esercente e dalla durata della licenza d'esercizio rilasciata.
3./4. Secondo la LENu, una centrale nucleare può essere esercitata fintantoché la sua sicurezza è garantita. La verifica della sicurezza è effettuata dall'IFSN, quale autorità di vigilanza prevista dalla legge. Per contro, la messa fuori servizio per motivi politici non è prevista dalla LENu ed è quindi inammissibile. La messa fuori servizio determinata da carenze concernenti la sicurezza tecnica (sicurezza interna) è dettata da motivi di polizia e non comporta il versamento di indennizzi per gli investimenti non ammortizzati.
5. La LENu obbliga gli esercenti delle centrali nucleari a sostenere per intero i propri costi di disattivazione e smaltimento. In linea di principio, i contributi che gli esercenti devono versare nel fondo di disattivazione e nel fondo di smaltimento sono calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva, sia stato raggiunto il capitale necessario.
Tuttavia, se la messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare avviene anticipatamente, ai sensi dell'articolo 9c dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento (OFDS; RS 732.17) l'esercente può ugualmente effettuare i versamenti sull'arco del periodo di 50 anni inizialmente previsto.
7. Contro le decisioni dell'IFSN e del DATEC può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.
Risposta del Consiglio federale.