Lexipedia

15.4191 · Mozione · 2015-12-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di conferire l'obbligatorietà all'IP Latte affinché la gestione dei quantitativi e il prezzo siano fissati e pianificati annualmente per i singoli segmenti A, B e C in maniera totalmente trasparente.

Begründung

Da diversi mesi, il prezzo medio pagato ai produttori per un chilogrammo di latte commerciale è talvolta sceso al di sotto di 50 centesimi. Il perdurare di tale situazione è demoralizzante, numerosi agricoltori sono scorati. Stiamo andando incontro a uno smantellamento senza precedenti del settore lattiero, che potrà provocare un notevole squilibrio per l'utilizzo del suolo in Svizzera.

Dal 1999 al 2014, la produzione lattiera è passata da 3,05 a 3,51 milioni di tonnellate. Attualmente, ma già dall'abolizione del contingentamento lattiero, le organizzazioni di categoria si dimostrano incapaci di gestire la situazione di fronte ad acquirenti e addetti alla trasformazione, segnatamente durante i controlli dei quantitativi di latte e dei rispettivi segmenti (B e C) utilizzati per i prodotti e i mercati ai quali sono destinati indipendentemente dalla volontà dei produttori a fabbricarli (p. es. latte in polvere esportato). Ogni segmento dovrebbe avere un prezzo fisso, mentre attualmente si effettua un mix tra i tre segmenti, dal quale risulta un prezzo medio generale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 9 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), l'11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha esteso per altri due anni (1° gennaio 2016 a 31 dicembre 2017) elementi del contratto standard dell'Interprofessione Latte (IP Latte) e del regolamento concernente la segmentazione del mercato lattiero ai non membri dell'IP Latte. Così facendo, sostiene gli sforzi della categoria volti ad aumentare la sicurezza del contratto e la trasparenza sul mercato del latte. In tutte le fasi della compravendita, acquirenti e rivenditori di latte crudo sono tenuti a stipulare contratti di acquisto di latte, nei quali, oltre ad altre prescrizioni, i quantitativi di latte devono essere suddivisi nei segmenti A, B e C in base al relativo scopo di utilizzo. Commercianti e valorizzatori di latte hanno l'obbligo di notificare mensilmente alla TSM Fiduciaria Latte S.a.g.l. i quantitativi di latte acquistati e venduti nei singoli segmenti. Alla fine dell'anno civile, l'IP Latte verifica se i quantitativi di latte acquistati nei segmenti B e C corrispondono a quelli venduti o ai latticini prodotti ed esportati in questi stessi segmenti. Nei conteggi del pagamento del latte ai produttori devono figurare le quote di latte dei segmenti A, B e C nonché il prezzo per ogni singolo segmento.

In virtù dell'articolo 9 capoverso 3 LAgr, per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali il Consiglio federale può estendere temporaneamente le disposizioni di un'organizzazione di categoria o di produttori sull'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato ai non membri dell'organizzazione. Il vigente regolamento dell'IP Latte concernente la segmentazione del mercato lattiero non contempla disposizioni sui quantitativi per segmento. Anche se l'IP Latte lo integrasse in tal senso, il Consiglio federale non potrebbe estendere le prescrizioni su quantitativi e prezzi per segmento ai non membri. L'articolo 8a LAgr stabilisce, infatti, che le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare prezzi indicativi. Inoltre, secondo il diritto OMC e in base all'Accordo di libero scambio del 1972 con la Comunità europea (RS 0.632.401), l'estensione di accordi su prezzi e quantitativi finalizzati a esportare permanentemente latticini nel segmento C a prezzi nettamente inferiori ai costi di produzione indigeni sarebbe molto probabilmente considerata alla stessa stregua di una gestione statale dei prezzi e dei quantitativi, che corrisponde a una sovvenzione effettiva all'esportazione. La decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 è giuridicamente vincolante e vieta definitivamente le sovvenzioni all'esportazione. Per quelle già esistenti per i prodotti agricoli trasformati, la Svizzera ha potuto concordare un periodo transitorio, che però non si applica ai latticini non trasformati. Reintrodurre sovvenzioni effettive all'esportazione per i latticini sarebbe quindi in contraddizione con la decisione ministeriale dell'OMC.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.