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15.4206 · Postulato · 2015-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in un rapporto se, per quanto riguarda la proposta di modifica del campo di applicazione del decreto che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del prestito di personale, non sarebbe opportuno mantenere la formulazione attuale dell'articolo 2 capoverso 2 lettere b e c nonché capoverso 4 ultimo periodo.

Begründung

In una domanda pubblicata sul foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) si propone di modificare il campo di applicazione del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CCL per il settore del prestito di personale. Da un lato si propone di stralciare le disposizioni secondo cui la dichiarazione d'obbligatorietà è valida unicamente per le aziende soggette alla SUVA conformemente alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e che presentano un salario annuo di almeno 1,2 milioni di franchi (art. 2 cpv. 2 lett. b e c) e, dall'altro, di abrogare la disposizione derogatoria che esclude dalla dichiarazione d'obbligatorietà generale i lavoratori che vengono prestati nelle aziende agricole in caso di difficoltà (art. 2 cpv. 4). Se tali eccezioni dovessero essere eliminate, ciò potrebbe comportare la fine dei servizi di aiuto alla conduzione di aziende agricole, ossia delle organizzazioni di solidarietà dell'agricoltura che, a pagamento, prestano il proprio personale alle aziende in difficoltà a causa di malattia, infortunio o lavoro eccessivo. Le condizioni di lavoro in ambito agricolo sono disciplinate da contratti normali di lavoro (CNL) cantonali conformemente all'articolo 359 segg. CO. Tali contratti sono molto precisi e disciplinano tutti gli aspetti rilevanti di un rapporto di lavoro. Inoltre, l'Unione svizzera dei contadini, l'Unione svizzera delle donne contadine e rurali e la comunità delle associazioni professionali dei dipendenti agricoli stabiliscono salari minimi, negoziati tra le parti sociali, che vengono adeguati ogni anno. Se la proposta di modifica del campo di applicazione del CCL per il settore del prestito di personale, pubblicata nel FUSC, dovesse entrare in vigore, il ricorso ai lavoratori temporanei diventerebbe così oneroso da costringere le aziende a rinunciarvi. Inoltre, i controlli effettuati dalle commissioni tripartite nel quadro delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone con l'UE indicano che i contratti normali di lavoro e i salari minimi sono rispettati e che quindi il sistema attuale funziona molto bene.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le parti contraenti del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del prestito di personale hanno presentato una domanda di proroga e di modifica della dichiarazione di obbligatorietà generale di tale contratto. È stata in particolare chiesta una modifica del campo di applicazione aziendale della dichiarazione di obbligatorietà generale. Quest'ultima è valida per tutte le aziende (a) che possiedono un permesso di lavoro a prestito federale o cantonale conformemente alle legge federale sul collocamento, (b) assicurate nella classe 70C SUVA conformemente all'articolo 66 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni e (c) che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito, presentano un salario annuo di almeno 1 200 000 franchi (art. 2 cpv. 2 del decreto del Consiglio federale del 13 dicembre 2011 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale). In base al campo di applicazione attuale sono esclusi i lavoratori che vengono prestati nelle aziende agricole in caso di difficoltà (per esempio assenze dovute alle vacanze e impedimenti al lavoro del dirigente dell'azienda o a situazioni di ingente lavoro; art. 2 cpv. 4 del suddetto decreto).

Secondo tale domanda la dichiarazione di obbligatorietà dovrebbe essere valida per tutte le aziende (a) titolari di un'autorizzazione federale o cantonale per l'attività di collocamento di personale conformemente alla legge sul collocamento (LC) e (b) la cui attività principale è costituita dal prestito di personale. L'eccezione concernente i lavoratori nelle aziende agricole non è più contemplata nel nuovo campo di applicazione.

La domanda di proroga e di modifica della dichiarazione di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale è stata pubblicata nel foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) il 27 ottobre 2015 con un termine di opposizione di 15 giorni. Contro tale domanda sono pervenute numerose opposizioni da parte di associazioni e organizzazioni del settore agricolo (ad. es. l'Unione svizzera dei contadini), che contenevano le stesse motivazioni contro il nuovo campo di applicazione aziendale della dichiarazione di obbligatorietà generale evidenziate nel presente postulato. Come in altri casi simili, il Consiglio federale valuterà tali opposizioni nel quadro della sua decisione sulla suddetta domanda e le tratterà in maniera dettagliata nelle sue considerazioni.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.