15.4238 · Mozione · 2015-12-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere l'articolo 54 della legge federale sugli stranieri (LStr) ampliando, precisando e concretizzando le convenzioni d'integrazione per gli stranieri. In particolare, in futuro nelle convenzioni d'integrazione gli stranieri dovranno impegnarsi in maniera vincolante, per iscritto, a rispettare le basi legali, i valori fondamentali democratici e la consapevolezza dei valori della Svizzera, sulla base di criteri chiaramente misurabili. Questa convenzione d'integrazione dovrà anche stabilire che sul territorio svizzero il diritto religioso dell'Islam (sharia) è inequivocabilmente e senza eccezioni subordinato al diritto svizzero. Occorre inoltre concretizzare e completare le possibilità di sanzionare la mancata osservanza, entro i termini, di tale impegno, ossia definire sanzioni obbligatorie e vincolanti; a seconda del mancato rispetto o della violazione della convenzione le sanzioni possono arrivare fino alla revoca del permesso di dimora. Per gli stranieri giunti ex novo in Svizzera si presuppone che la convenzione sia stipulata prima che si stabiliscano nel nostro Paese. Se il diritto elvetico di rango superiore non prevede altrimenti, per gli stranieri già residenti in Svizzera è fissata una scadenza per concludere una convenzione di questo tipo. Andrà disciplinato anche il rilascio dei permessi nell'ambito del ricongiungimento familiare.
Begründung
I principi democratici e dello Stato di diritto costituiscono una condizione imprescindibile per una convivenza pacifica. Dal 2008 la legge sugli stranieri permette ai cantoni di stipulare convenzioni d'integrazione con gli immigrati.
Come incentivo, i cantoni possono già oggi rilasciare anticipatamente, ossia già dopo cinque anni, un permesso di domicilio (permesso C) agli stranieri provenienti da Paesi terzi ben integrati. Per contro, gli stranieri titolari di un permesso di domicilio possono essere espulsi unicamente a determinate condizioni; la legislazione attuale prevede sanzioni soltanto in caso di reati gravi.
La popolazione indigena si aspetta che i permessi di domicilio siano rilasciati soltanto a stranieri ben integrati. Esempi negativi hanno tuttavia dato adito a screzi. L'apprendimento di una lingua nazionale costituisce un primo presupposto per una buona integrazione, che non si ferma però alla lingua.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 2008 la legge federale sugli stranieri (LStr) prevede, all'articolo 54, che il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata può essere vincolato alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingua o d'integrazione; ciò può essere stabilito in un accordo d'integrazione.
L'8 marzo 2013 il Consiglio federale ha adottato il messaggio e il disegno di modifica della LStr (Integrazione; 13.030). Il Consiglio degli Stati ha approvato il disegno con poche modifiche l'11 dicembre 2013. In seguito alla votazione popolare del 9 febbraio 2014, le Camere federali hanno rinviato il disegno al Consiglio federale con l'incarico di rielaborarlo alla luce del nuovo articolo costituzionale 121a e sulla base delle decisioni del Consiglio degli Stati, integrandovi pure le richieste di cinque iniziative parlamentari, pendenti da lungo tempo. Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha pubblicato i risultati della consultazione e incaricato il DFGP di presentare il relativo messaggio aggiuntivo entro inizio marzo 2016.
In sostanza, il progetto di modifica della LStr prevede di rendere più vincolante l'autoresponsabilità dello straniero in materia di integrazione, adeguando le regole di ammissione e soggiorno. Completa la LStr vigente definendo chiaramente i criteri d'integrazione. Incentivi positivi sono tesi a favorire l'integrazione.
Il progetto prevede inoltre che in caso di una necessità d'integrazione particolare le competenti autorità possano stipulare degli accordi d'integrazione al momento del rilascio o della proroga dei permessi. Tali accordi sono volti a illustrare chiaramente agli stranieri i presupposti richiesti. Pur non essendo previsti sistematicamente, il rispetto di tali accordi sarà controllato in maniera mirata e in singoli casi. Accordi d'integrazione sono opportuni soltanto nei casi in cui eventi registrati nell'incarto portino a prevedere difficoltà d'integrazione. Affinché le autorità possano assumere questo incarico, gli obblighi di notifica previsti nella LStr saranno ampliati.
Infine, allo straniero che per propria colpa non osserva l'accordo d'integrazione può essere revocato o non prorogato il permesso. Secondo il progetto di legge le autorità potranno inoltre consegnare raccomandazioni d'integrazione agli stranieri per i quali non è possibile stipulare un accordo d'integrazione per motivi legali. Ciò riguarda i cittadini dell'UE/AELS.
Il Consiglio federale ritiene pertanto che i criteri d'integrazione e gli accordi d'integrazione già esistenti e quelli previsti siano provvedimenti adeguati per promuovere l'integrazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.