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15.4259 · Mozione · 2015-12-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di predisporre che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non attui la prassi amministrativa prevista a partire dal 2016 che introduce un'imposizione supplementare del reddito dei lavoratori dipendenti che conducono veicoli aziendali. Tale misura non trova riscontro in nessuna base legale e comporterebbe un ingente onere amministrativo. Inoltre dal punto di vista della sua applicazione, molte questioni permangono irrisolte.

Begründung

Per i titolari di veicoli aziendali, l'AFC prevede di assoggettare all'imposta federale diretta, oltre alla quota privata del 9,6 per cento del prezzo di acquisto del veicolo, anche le spese di trasporto tra luogo di domicilio e quello di lavoro che superano i 3000 franchi (deduzione forfettaria per le spese di trasporto nel quadro del progetto FAIF). Per i contribuenti non è tuttavia chiaro quando, in aggiunta all'importo forfettario della quota privata, debbano essere calcolate le spese di trasporto effettive.

Secondo l'AFC, il lavoratore dipendente deve calcolare il "reddito" supplementare e dichiararlo. Da parte sua, conformemente alle istruzioni per la compilazione del certificato di salario, il datore di lavoro deve attestarvi tutte le prestazioni e ora, per i titolari di un veicolo aziendale, deve anche dichiarare il numero di giorni di servizio esterno.

L'attuazione di questa prassi comporta un ingente onere amministrativo per i datori di lavoro, i lavoratori e le amministrazioni delle contribuzioni. Ne risentono enormemente in special modo i datori di lavoro che devono conteggiare l'imposta alla fonte, in quanto in questi casi la procedura è particolarmente complicata e singoli cantoni effettuano il calcolo solo per le tassazioni ordinarie ulteriori. La prassi che l'AFC prevede di introdurre è poco chiara sotto molti aspetti. Le autorità fiscali hanno informato i datori di lavoro alla fine del 2015; questi ultimi devono tuttavia attuare le nuove istruzioni già a partire dal mese di gennaio del 2016.

Inoltre bisogna fornire chiarimenti ed effettuare ricerche su questioni che finora non necessitavano di ulteriori informazioni. Si pensi ad esempio alla regolamentazione secondo cui, nel caso dei dipendenti del servizio esterno, il viaggio diretto dall'abitazione al cliente non conta come tragitto di lavoro e i dati relativi a tali spostamenti devono essere indicati nel certificato di salario; questo caso può essere disciplinato soltanto attraverso adeguamenti dei programmi di rilevamento del tempo di lavoro e controlli aggiuntivi da parte del datore di lavoro. È ovvio che questa procedura genera un grande onere amministrativo e fonti di errore indesiderate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In occasione della votazione popolare del 9 febbraio 2014 è stato accolto il progetto sul finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF). Il 25 settembre 2014 è trascorso infruttuosamente il termine referendario relativo alla legge federale sul finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria del 21 giugno 2013. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2016 per le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente la deduzione delle spese di trasporto verrà limitata a un massimo di 3000 franchi all'anno. L'articolo 26 capoverso 1 lettera a della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) non contiene alcuna disposizione speciale per i collaboratori dotati di veicolo aziendale. I principi dell'imposizione fiscale sanciti dalla Costituzione federale (art. 127 cpv. 2 Cost.) garantiscono la parità di trattamento dei contribuenti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 26 LIFD tutti i dipendenti sono trattati in modo uguale in materia di spese professionali deducibili, comprese le spese di trasporto. Nel caso in cui le spese di trasporto sostenute dai dipendenti con veicolo aziendale superiori al limite dei 3000 franchi non fossero deducibili o calcolate come entrata, i dipendenti che non detengono un veicolo aziendale sarebbero avvantaggiati. Affinché possa essere garantita parità di trattamento a tutti i lavoratori dipendenti, è necessario che anche i collaboratori aventi a disposizione un veicolo aziendale dichiarino il tragitto per recarsi al lavoro; essi non sosterranno alcun costo amministrativo supplementare a differenza dei non detentori di veicolo aziendale.

L'AFC, d'intesa con le principali associazioni economiche (Economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori e Unione svizzera delle arti e mestieri) ha attuato la limitazione della deduzione delle spese di trasporto richiesta dalla legge nel modo più semplice possibile e senza prevedere oneri supplementari a carico delle aziende. Da adesso, il datore di lavoro dovrà certificare esclusivamente la parte concernente il servizio esterno in termini percentuali svolta dal lavoratore dipendente con veicolo aziendale. In tal modo, sarà possibile garantire che per i giorni di servizio esterno non vengano conteggiate le spese per il tragitto effettuato dal domicilio al luogo di lavoro con il veicolo di servizio. Per quanto concerne la registrazione dei giorni di servizio esterno non è necessario adeguare i programmi di rilevamento degli orari di lavoro. I suddetti giorni rappresentano solitamente dei costi a carico del datore di lavoro e sono relativamente facili da rilevare grazie al conteggio delle spese dei collaboratori. Inoltre, diversi cantoni limitano la deduzione delle spese di trasporto in materia di imposte cantonali dal momento in cui queste necessitano di informazioni supplementari.

I datori di lavoro che impiegano collaboratori sottostanti all'imposizione alla fonte, oltre alla dichiarazione sulla parte di servizio esterno espressa in termini percentuali, non sono assoggettati ad alcun onere amministrativo supplementare. In questi casi viene effettuata una correzione delle imposte prelevate alla fonte nel momento in cui i collaboratori fanno valere spese supplementari nel quadro di una correzione della tariffa oppure una tassazione ordinaria ulteriore.

La parte privata determinata in modo forfettario in ragione del 9,6 per cento del costo d'acquisto del veicolo rimane inoltre invariata. Essa considera semplicemente il valore dell'uso privato del veicolo senza le spese di trasporto.

Poiché l'articolo 26 LIFD non prevede alcun disciplinamento speciale per i dipendenti detentori di veicolo aziendale, si suppone che il legislatore volesse trattare pariteticamente tutti i lavoratori dipendenti. Il Consiglio federale non potrebbe dare direttive all'amministrazione federale affinché tratti in modo diverso questo gruppo di lavoratori. Dovrebbe invece presentare al Parlamento la relativa modifica di legge.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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