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Conseguenze del rifiuto o dell'approvazione dell'iniziativa popolare "per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (iniziativa per l'attuazione)"

15.4261 · Interpellanza · 2015-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

a. Nel caso in cui l'iniziativa popolare "per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (iniziativa per l'attuazione)" sia respinta da popolo e/o cantoni il 28 febbraio 2016:

quando intende porre in vigore la legislazione di applicazione dell'iniziativa popolare "per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (iniziativa espulsione)", adottata dal Parlamento il 20 marzo 2015?

b. Nel caso in cui l'iniziativa "per l'attuazione" sia accolta da popolo e/o cantoni il 28 febbraio 2016:

1. quando entreranno in vigore queste disposizioni costituzionali?

2. Se tali norme entrassero in vigore subito dopo l'approvazione dell'iniziativa, quale diritto dovrebbero applicare le autorità giudiziarie in considerazione dell'articolo 190 della Constituzione? In che modo è possibile eliminare le contraddizioni tra le dettagliate disposizioni costituzionali e la legislazione esistente, da un lato, e gli impegni internazionali (p. es. CEDU e ALC), dall'altro, nell'applicazione del diritto?

3. Nonostante tali disposizioni siano immediatamente applicabili, il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento, per approvazione, una legislazione di applicazione sull'iniziativa "per l'attuazione"? Con quale contenuto?

4. Come è possibile garantire la certezza del diritto nella fase transitoria?

5. Che cosa succede se questa legislazione di applicazione è respinta in una votazione referendaria?

6. Che cosa succede con la legislazione d'applicazione sull'iniziativa "per l'espulsione" adottata dal Parlamento il 20 marzo 2015?

Begründung

Il 28 febbraio 2016 popolo e cantoni si pronunceranno in merito all'iniziativa popolare "per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (iniziativa per l'attuazione)". Per la prima volta nella storia del nostro Paese un'iniziativa popolare intende disciplinare a livello costituzionale singoli aspetti dell'attuazione di un'iniziativa popolare (iniziativa espulsione), sebbene il Parlamento abbia adottato per tempo, il 20 marzo 2015, una pertinente legislazione d'applicazione, contro la quale non è stato lanciato alcun referendum.

Questo modo di procedere non rispetta il collaudato processo legislativo e crea numerosi e seri problemi giuridici e politici.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a chiarire queste incertezze giuridiche.

Stellungnahme des Bundesrates

a. Se il 28 febbraio l'iniziativa popolare "per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)" sarà respinta, il Consiglio federale deciderà immediatamente l'entrata in vigore delle leggi d'attuazione dell'articolo 121 capoversi 3 a 6 della Costituzione sull'espulsione di stranieri che commettono reati (FF 2015 2281), approvate dal Parlamento il 20 marzo 2015.

b.1. Se il 28 febbraio 2015 l'iniziativa "per l'espulsione" sarà accettata, le nuove disposizioni costituzionali entreranno subito in vigore conformemente all'articolo 195 della Costituzione.

b.2. Prima della votazione sull'iniziativa "per l'attuazione", il Consiglio federale non prenderà alcuna decisione relativa all'entrata in vigore delle leggi d'attuazione dell'articolo 121 capoversi 3 a 6 della Costituzione, approvate dal Parlamento il 20 marzo 2015. In caso di accettazione dell'iniziativa "per l'attuazione", le modifiche di legge del 20 marzo 2015 non potrebbero entrare in vigore senza modifiche (cfr. b.6.). Spetterebbe pertanto ai giudici decidere se il diritto costituzionale successivo (direttamente applicabile) prevalga sulla legge anteriore con cui è in contraddizione. Il Consiglio federale non può fare alcuna previsione precisa in materia. Ciò vale anche per quanto riguarda il modo in cui i giudici interpreteranno la regola, contenuta nell'iniziativa "per l'attuazione", secondo cui in cui in caso di conflitto il nuovo diritto costituzionale prevale sul diritto internazionale non cogente.

b.3. L'iniziativa "per l'attuazione" comprende regole dettagliate sull'espulsione di stranieri condannati che andrebbero applicate direttamente dalle competenti autorità. Mancano tuttavia ad esempio disposizioni nei punti di contatto con il diritto in materia di stranieri e di asilo nonché con il diritto processuale penale e quello del casellario giudiziale. In un messaggio il Consiglio federale proporrebbe pertanto al Parlamento le necessarie modifiche di legge.

b.4. Nella "fase transitoria" tra la votazione e l'entrata in vigore delle necessarie disposizioni d'attuazione sarebbero inevitabili incertezze giuridiche e prassi cantonali divergenti. L'iniziativa contiene infatti, da una parte, disposizioni direttamente applicabili, ma, dall'altra, lascia al legislatore federale e a quelli cantonali il compito di emanare ulteriori disposizioni (cfr. n. b.3). Fino all'emanazione di queste disposizioni d'esecuzione spetterebbe alle autorità penali e di esecuzione così come ai giudici sviluppare soluzioni nel singolo caso.

b.5. Se le leggi d'attuazione fossero respinte in sede di referendum, la fase di transizione e dunque il periodo di incertezza giuridica si prolungherebbero. Il Consiglio federale dovrebbe elaborare un nuovo progetto di legge e sottoporlo al dibattito e all'approvazione del Parlamento. Anche contro il nuovo progetto si potrebbe ricorrere al referendum.

b.6. Le leggi d'attuazione dell'articolo 121 capoversi 3 a 6 della Costituzione non potrebbero entrare in vigore nella versione decisa dal Parlamento il 20 marzo 2015. Il Consiglio federale proporrebbe in un relativo messaggio l'abrogazione di tali leggi e al contempo presenterebbe al Parlamento le necessarie modifiche di legge ai sensi della risposta b.3.

Risposta del Consiglio federale.