Lexipedia

15.433 · Iniziativa parlamentare · 2015-06-03

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Occorre precisare nella legge sul Parlamento che i lobbisti con una tessera d'accesso al Palazzo del Parlamento devono indicare come "funzione" nel registro pubblico non soltanto la loro impresa di affari pubblici, bensì anche i committenti per i quali sono attivi a Palazzo federale.

Begründung

L'attuale legge sul Parlamento prevede già l'obbligo per i titolari di una tessera d'accesso a Palazzo federale di indicare la loro funzione (art. 69 cpv. 2 LParl). Nel registro pubblico è indicato nella colonna "funzione" la denominazione "ospite" rispettivamente "collaboratore personale" oppure, in caso di lobbisti, l'organizzazione committente.

Nel caso di lobbisti che a Palazzo federale lavorano per più di un'organizzazione sussiste una lacuna: secondo la prassi attuale essi indicano unicamente l'organizzazione per la quale lavorano (un'impresa di affari pubblici). Rimane tuttavia nell'ombra ciò che interessa veramente, ossia l'organizzazione committente.

Una soluzione semplice a questo problema è quello di sancire esplicitamente nella legge sul Parlamento che i lobbisti con una tessera di accesso devono indicare nel registro in questione, oltre all'impresa di affari pubblici per la quale lavorano, anche i singoli committenti per i quali sono di volta in volta attivi a Palazzo federale.

Questo sarebbe possibile anche senza complicazioni burocratiche: le persone autorizzate ad accedere a Palazzo federale potrebbero per esempio attualizzare i loro mandati pertinenti prima di ogni sessione delle Camere e i Servizi del Parlamento potrebbero mettere in connessione queste informazioni con il registro esistente.

Il Parlamento sarebbe quindi libero di decidere se integrare questa proposta nell'attuale sistema delle tessere d'accesso o se riesaminare la questione di sostituire completamente questo sistema con un sistema di accreditamento (cfr. Iv.Pa. 12.430).