Lexipedia

15.440 · Iniziativa parlamentare · 2015-06-11

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice delle obbligazioni è modificato come segue:

Art. 266i

3. Morte del conduttore

Il contratto di locazione cessa alla morte del conduttore. Soltanto gli eredi che hanno vissuto nell'abitazione nei due anni precedenti la morte del conduttore subentrano nel contratto di locazione.

Begründung

La legislazione attuale prevede quanto segue: "In caso di morte del conduttore, i suoi eredi possono dare la disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta."

La morte del conduttore non mette dunque automaticamente fine al contratto di locazione e solo i suoi eredi hanno un motivo di disdetta anticipata (per la prossima scadenza legale di disdetta).

Il locatore è quindi costretto ad accettare nuovi conduttori senza potersi opporre in alcun modo se questi desiderano conservare l'abitazione e non si avvalgono della possibilità loro offerta dall'articolo 266i CO di disdire il contratto di locazione per la prossima scadenza legale.

Il locatore può porre anticipatamente fine al contratto di locazione trasferito agli eredi del conduttore soltanto in presenza di un motivo grave che renda incomportabile l'adempimento del contratto (art. 266g CO). Le condizioni alle quali è ammessa la disdetta di cui all'articolo 266g CO sono tuttavia molto difficili da soddisfare (mancato pagamento della pigione, disturbo considerevole dei vicini ecc.). Di norma il locatore potrà quindi disdire il contratto di locazione unicamente alla scadenza della durata pattuita, talvolta solo dopo diversi anni.

Nel caso in cui non si è ancora proceduto alla liquidazione della successione, la legislazione attuale permette inoltre agli eredi che decidono di non disdire il contratto di locazione di conservare un'abitazione. Spesso quindi le abitazioni restano vuote a lungo e sono rimesse sul mercato solo molti mesi dopo la morte del conduttore. Considerata l'attuale penuria di alloggi che colpisce in particolare l'arco lemanico e il cantone di Zurigo, si tratta di una situazione inaccettabile.

La modifica proposta permetterebbe da un lato di tutelare gli interessi del locatore consentendogli nella maggior parte dei casi di recuperare la propria abitazione alla morte del conduttore e di rimetterla sul mercato e, dall'altro, di riconoscere gli interessi della persona che, per un certo periodo, ha occupato l'abitazione con il conduttore deceduto e che non dispone necessariamente di una soluzione di alloggio alternativa.