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15.461 · Iniziativa parlamentare · 2015-06-18

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) va modificata come segue:

Art. 13

...

Cpv. 3

Si procede a un riconteggio a livello nazionale, anche senza la prova che si siano verificate irregolarità, se nella determinazione del risultato complessivo:

Lett. a

la differenza tra i sì e i no è inferiore allo 0,3 per cento dei voti validi; e

Lett. b

la maggioranza dei cantoni eventualmente necessaria è stata ottenuta.

Begründung

Nella votazione popolare del 14 giugno 2015 la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), adottata dal Parlamento il 26 settembre 2014, è stata accettata di strettissima misura, con 1 128 369 voti favorevoli e 1 124 673 contrari (risultato ufficiale provvisorio). Si tratta del risultato più risicato di sempre (il divario è dello 0,164 per cento). Le votazioni popolari fanno segnare spesso vittorie o sconfitte di stretta se non addirittura di strettissima misura. Tuttavia, i principi di democrazia e di maggioranza impongono di accettare anche queste decisioni. Per legittimarle, lo Stato deve però garantire che i risultati, e in particolare quelli più risicati, siano il frutto di un conteggio assolutamente affidabile.

La libertà di voto e di elezione di cui all'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Questo significa che il risultato di una votazione è riconosciuto soltanto se esprime la libera volontà dei votanti in modo affidabile e fedele. Ne consegue in particolare che i risultati delle votazioni devono essere determinati con cura e nel rispetto delle regole; le censure sollevate contro detti risultati - che possono eventualmente comportare un riconteggio dei voti o l'annullamento della votazione - devono inoltre essere verificate nell'ambito del pertinente diritto procedurale (DTF 131 I 442 pag. 447, consid. 3.1). Con riferimento agli articoli 29a e 34 della Costituzione federale, nel 2009 il Tribunale federale ha pertanto sollecitato il legislatore, per quanto concerne il riconteggio, ad adeguare alle esigenze costituzionali le disposizioni relative ai rimedi giuridici (DTF 136 II 132 pag. 141, consid. 2.7).

Nel messaggio del 29 novembre 2013 concernente la modifica della legge federale sui diritti politici il Consiglio federale aveva preferito la possibilità di fare osservare le votazioni piuttosto che procedere a riconteggi onerosi (FF 2013 7909, in particolare pag. 7933). In seguito l'Assemblea federale ha però stralciato l'articolo 85 D-LDP dal progetto, ragione per cui ora il diritto federale non concede agli aventi diritto di voto nemmeno la possibilità di osservare le votazioni. È pertanto necessario rimettere mano al progetto (RU 2015 543).

Se fosse in vigore già dal 1848, la norma proposta - generale e chiara - avrebbe determinato un riconteggio soltanto (ma non è poco) in quattro occasioni: oltre che per la votazione relativa al citato progetto di modifica della LRTV, per quelle relative alla legge federale sull'imposizione del tabacco (6 dicembre 1931; differenza: 0,227 per cento), all'iniziativa popolare "contro gli abusi in materia di asilo" (24 novembre 2002; 0,188 per cento) e al decreto federale "passaporti e documenti di viaggio biometrici" (17 maggio 2009; 0,299 per cento).

Si rileva infine che anche diversi Cantoni applicano già questa norma o una norma simile. In caso di risultato molto risicato un riconteggio è per esempio ordinato d'ufficio alle seguenti condizioni nei cantoni qui appresso:

- Berna: "... se la differenza tra i sì e i no è inferiore o uguale allo 0,1 per cento dei voti validi." (art. 27 cpv. 2 della legge sui diritti politici);

- Grigioni: "Se la differenza ... tra i sì e i no nel risultato complessivo provvisorio di una ... votazione ammonta a meno dello 0,3 per cento delle schede di voto valide consegnate, deve essere eseguito d'ufficio un secondo conteggio." (art. 43 cpv. 1 della legge sui diritti politici nel cantone dei Grigioni);

- Sciaffusa: "... se la differenza è inferiore allo 0,3 per cento dei voti espressi." (art. 26a cpv. 1 della legge elettorale);

- San Gallo: "In caso di risultato molto risicato, occorre procedere a un riconteggio ... (art. 39 cpv. 4 della legge elettorale);

- Zugo: "... se nel risultato complessivo di una votazione la differenza tra i sì e i no è inferiore allo 0,3 per cento." (parag. 32bis cpv. 2 dell'ordinanza sulle votazioni e le elezioni)

- Zurigo: "... se la percentuale dei sì si situa tra il 49,8 e il 50,2 per cento della somma dei sì e dei no." (parag. 49 cpv. 1 dell'ordinanza sui diritti politici).