15.472 · Iniziativa parlamentare · 2015-06-19
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Gli articoli 729, 729a, 729b, 729c, 730c e 755 CO sono modificati come segue:
Art. 729
IV. Revisione limitata (review)
1. Indipendenza dell'ufficio di revisione
Nuovo cpv. 2
I requisiti concernenti l'indipendenza dell'ufficio di revisione devono permettere un accompagnamento globale della società da parte dell'ufficio di revisione. Sono compatibili con l'indipendenza in particolare:
1. una partecipazione poco importante, diretta o indiretta, al capitale azionario o un credito o debito non sostanziali nei confronti della società;
2. una relazione stretta del revisore dirigente con un membro del consiglio d'amministrazione, un'altra persona con funzione decisionale o un azionista importante, sempre che tale relazione non lasci presumere una parzialità evidente;
3. la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi per la società sottoposta a revisione; se vi è il rischio di dover verificare propri lavori, l'ufficio di revisione adotta misure a livello organizzativo e di personale che garantiscano una verifica affidabile;
4. l'assunzione di un mandato, sempre che la quota del relativo onorario non superi un terzo della cifra d'affari complessiva dell'ufficio di revisione.
Nuovo cpv. 3
Sono fatte salve le altre disposizioni concernenti l'indipendenza dell'ufficio di revisione nella revisione ordinaria.
Art. 729a
2. Attribuzioni dell'ufficio di revisione
a. Oggetto e portata della verifica
Nuovo cpv. 4
Le limitazioni previste per l'oggetto e la portata della verifica effettuata dall'ufficio di revisione si applicano anche alle altre verifiche obbligatorie prescritte dalla legge.
Art. 729b
b. Relazione di revisione
Nuovo cpv. 1 n. 5
una raccomandazione circa l'approvazione, con o senza riserve, del conto annuale oppure circa il suo rinvio al consiglio d'amministrazione.
Art. 729c
c. Avvisi obbligatori
Nuova prima parte del periodo:
Se dal conto annuale presentato dalla società o dalle interrogazioni risulta che la società è manifestamente oberata di debiti, l'ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d'amministrazione ometta di farlo.
Art. 730c
4. Documentazione e conservazione
Cpv. 1, nuovo ultimo periodo
L'ufficio di revisione documenta tutti i servizi di revisione da esso effettuati e conserva per almeno dieci anni le relazioni di revisione e tutti i documenti essenziali. Durante lo stesso periodo, i dati elettronici devono poter essere resi nuovamente leggibili. In caso di revisione limitata, la documentazione può essere adeguatamente ridotta.
Art. 755
IV. Responsabilità per la revisione
Cpv. 1, nuovo ultimo periodo
Tutti coloro che si occupano della verifica del conto annuale o di gruppo, della costituzione, dell'aumento o della riduzione del capitale sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti. In caso di revisione limitata, la responsabilità per danno è adeguatamente ridotta.
Begründung
La revisione limitata introdotta con la modifica del Codice delle obbligazioni del 1° gennaio 2008 non aveva soltanto lo scopo di far beneficiare le piccole e medie imprese (PMI) di uno sgravio finanziario ma anche di permettere loro di valersi del cosiddetto embedded audit, consentendo quindi al loro ufficio di revisione di partecipare all'attività contabile. Con tale modifica il legislatore ha voluto permettere alle PMI di affidare la contabilità e la revisione a un interlocutore unico (secondo un'idea di "fornitore unico di prestazioni"). L'embedded audit (art. 729 cpv. 2 CO) deroga al principio dell'indipendenza assoluta dell'ufficio di revisione, vigente nell'ambito della revisione ordinaria (art. 728 CO).
Il paragone mostra che con la revisione limitata il legislatore ha creato uno strumento unico nel suo genere che avrebbe dovuto contribuire a migliorare la qualità della contabilità senza imporre requisiti che si traducono in un onere eccessivo per le PMI (in particolare per quel che concerne l'indipendenza, la portata e l'intensità della revisione nonché l'esperienza professionale dell'ufficio di revisione). Tuttavia, dall'entrata in vigore di tali disposizioni l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) tende sempre più spesso ad assoggettare la revisione limitata alle disposizioni più severe previste per la revisione ordinaria, vanificando gli intenti del legislatore. Anche nell'ambito delle verifiche speciali si rileva la tendenza, contraria alla logica del sistema, ad equiparare la revisione limitata a quella ordinaria.
In sintesi si può constatare che le autorità incaricate di applicare le disposizioni di legge disattendono sempre più il volere del legislatore, con ripercussioni negative dirette e massicce per le PMI. Ne consegue una forte crescita dei costi a carico delle PMI, al punto che non si può più parlare di sgravi e facilitazioni amministrative a loro favore. In linea di principio, sotto il profilo macroeconomico è opportuno che un numero possibilmente elevato di PMI sia sottoposto all'obbligo di revisione, seppure in una forma limitata. Se per le società con azioni quotate in borsa l'elemento centrale è la tutela degli interessi dei proprietari e degli investitori, nel caso della revisione limitata l'accento è posto invece sull'interesse dei familiari o di terzi a disporre di una revisione indipendente.
Considerata l'evoluzione evidenziata è indispensabile fare chiarezza in questo ambito per realizzare la volontà originale del legislatore in modo inequivocabile e nell'interesse dell'economia e delle PMI del nostro Paese. Le relative disposizioni del Codice delle obbligazioni vanno pertanto adeguate e precisate.