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15.481 · Iniziativa parlamentare · 2015-09-22

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 27 della legge sull'asilo va modificato in modo tale che la ripartizione dei richiedenti l'asilo sui cantoni si effettuerà d'ora in avanti secondo una nuova chiave ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza 1 sull'asilo. I criteri che permetteranno di fissare i contingenti cantonali terranno conto della superficie del cantone, della densità della popolazione per chilometro quadrato e della presenza eventuale di centri di registrazione e di procedura della Segreteria di Stato della migrazione sul territorio cantonale.

Begründung

In ragione della chiave di ripartizione applicata attualmente (fondata soprattutto sul numero di abitanti) i Ccntoni densamente popolati come Basilea Città e Ginevra devono ospitare un numero superiore alla media di richiedenti l'asilo. L'attuale ripartizione conduce a una forte disparità di trattamento tra i singoli cantoni e aggrava la penuria di alloggi che domina le zone urbane. A Basilea Città quasi 820 rifugiati sono ripartiti tra circa 35 immobili; ulteriori 250 abitano in modo autonomo in alloggi privati. Considerando almeno 15 metri quadri per persona si può supporre che a Basilea Città, dove il tasso di alloggi non occupato ammonta appena allo 0,3 per cento, circa 180 appartamenti di 90 metri quadri siano attualmente occupati da richiedenti l'asilo.

Per introdurre una ripartizione più equa, la chiave di ripartizione applicabile per calcolare l'attribuzione dei richiedenti l'asilo ai cantoni deve basarsi sui criteri seguenti: densità della popolazione cantonale (popolazione per km2), superficie totale della regione del cantone ed eventuali centri di registrazione della Confederazione sul territorio cantonale.