15.498 · Iniziativa parlamentare · 2015-12-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 136 della Costituzione federale sui diritti politici dev'essere completato con il seguente capoverso:
"La partecipazione alle votazioni ed elezioni federali è obbligatoria fino a 65 anni. Chi non adempie tale obbligo senza una giustificazione è punito con una multa. I cantoni determinano l'ammontare della multa e ne sono i beneficiari."
Begründung
La partecipazione al voto e alle elezioni è estremamente bassa e si situa quasi sempre al di sotto del 50 per cento. Oltre a travisare i risultati, questa scarsa partecipazione costituisce un pericolo per il sistema politico del nostro Paese.
Nel cantone di Sciaffusa l'obbligo di voto risale al 1892 ed è disciplinato nell'articolo 23 della Costituzione cantonale, nonché nell'articolo 9 della legge elettorale. La partecipazione media al voto in questo cantone è significativa: tra il 2011 e il 2015 nelle votazioni federali si è attestata mediamente al 64,3 per cento. Nel raffronto nazionale tale percentuale è del 45,6 per cento. Anche in occasione delle elezioni nazionali del 18 ottobre 2015, il cantone di Sciaffusa si è situato, con una partecipazione alle urne del 62,6 per cento, nettamente al di sopra della media svizzera, che è stata del 48,5 per cento.
Il sistema di tale cantone è semplice ed efficiente, ha dato buona prova di sé e potrebbe essere facilmente ripreso. L'obbligo di voto decade a partire dal 65° anno di età: prima è possibile eludere tale obbligo mediante una giustificazione. I motivi che si possono addurre sono il servizio militare o civile, obblighi professionali o familiari, malattia, grave malattia di parenti stretti e assenza per ferie.