15.500 · Iniziativa parlamentare · 2015-12-18
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare affinché il capoverso 3 dell'articolo 65 della legge sulla circolazione stradale (LCStr) sia modificato come segue:
Art. 65
...
Cpv. 3
L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione, segnatamente quando il conducente ha cagionato un danno guidando in stato di ebrietà o di inattitudine alla guida, oppure violando un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4. L'entità del regresso è determinata tenendo conto della colpa e della capacità economica della persona nei confronti della quale è esercitata l'azione di regresso.
Begründung
Il cosiddetto dispositivo legislativo Via Sicura è stato concepito come un mezzo per lottare più efficacemente contro i rischi che i conducenti pericolosi fanno incorrere agli altri utenti della strada. In realtà, in taluni punti, questa revisione si è spinta oltre questo obiettivo, includendo altre categorie di automobilisti o di motociclisti. Ciò vale in particolare in materia di regresso dell'assicuratore contro lo stipulante o l'assicurato: introducendo nell'articolo 65 capoverso 3 secondo periodo LCStr un obbligo anziché un diritto di regresso per l'assicuratore contro lo stipulante o l'assicurato, il legislatore penalizza molte persone che non sono necessariamente dei conducenti pericolosi. Soprattutto tale obbligo penalizza in modo sproporzionato aggiungendo alla sanzione penale e a quella amministrativa una terza sanzione di carattere pecuniario. E questo senza una vera e propria necessità: infatti gli assicuratori hanno sempre avuto, in mancanza di un obbligo, un diritto di regresso che dava loro un margine di manovra sufficiente per salvaguardare i propri interessi e quelli dei rimanenti assicurati. Ciò che si rivela particolarmente controverso dal profilo della proporzionalità è che questa terza sanzione colpisce indiscriminatamente, fin dalla prima infrazione grave, senza alcuna possibilità di prendere in considerazione i precedenti (anche se il responsabile dell'incidente non ne ha affatto!).
Il regresso dell'assicuratore può avere conseguenze molto gravi per gli automobilisti e i motociclisti interessati (che non sono tutti conducenti pericolosi, anzi), soprattutto se sono giovani e senza ingenti redditi, nonché per le loro famiglie. Per ripristinare una forma di proporzionalità a questo riguardo, è giustificato sostituire l'obbligo con il diritto di regresso che esisteva precedentemente e che, non va dimenticato, ha sempre consentito agli assicuratori di esercitare contro lo stipulante o l'assicurato un regresso corrispondente alla totalità del danno preso a carico.
Una duplice sanzione (condanna penale e ritiro della patente) è sufficiente. Strumentalizzare gli assicuratori per infliggerne una terza è troppo: costituisce una forma di accanimento inutile e sproporzionato.