16.1003 · Interrogazione · 2016-03-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel contesto dello scandalo delle manipolazioni sui valori di CO2, tra 1500 e 2000 denunce penali nei confronti dei responsabili del gruppo Volkswagen sono state sporte da privati cittadini presso le autorità inquirenti cantonali. Come si è appreso da un contributo mandato in onda nel telegiornale della DRS del 1° febbraio 2016, le autorità cantonali hanno trasmesso queste denunce al Ministero pubblico della Confederazione, che a sua volta le ha inoltrate in blocco al Ministero pubblico tedesco di Braunschweig. In una lettera al Ministero pubblico della Confederazione, la Fondazione per la protezione dei consumatori (FPC) ha espresso i propri dubbi in merito alla correttezza, dal punto di vista dello Stato di diritto, di questa procedura.
In virtù della Costituzione, i cittadini danneggiati hanno il diritto che lo Stato applichi il diritto penale sul territorio svizzero. In caso di sospetto di comportamento contrario al diritto penale, l'autorità inquirente è obbligata ad avviare un procedimento penale.
Nella risposta alla FPC, il Ministero pubblico della Confederazione ha motivato la trasmissione degli atti penali alla Germania fondandosi sull'articolo 54 della Convenzione di applicazione di Schengen (CAS), che vieta il perseguimento penale se la fattispecie è già stata giudicata altrove in via definitiva.
Questa motivazione è insoddisfacente. Né in Germania né altrove è stata pronunciata una condanna passata in giudicato che, conformemente all'articolo 54 CAS, "sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita".
In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti. La questione è rilevante anche per la Confederazione, che ha un interesse diretto a un corretto perseguimento penale dei responsabili dello scandalo Volkswagen.
1. Come giudica la trasmissione delle denunce penali relative allo scandalo Volkswagen al Ministero pubblico di Braunschweig? Ritiene che l'articolo 54 CAS costituisca una base legale sufficiente per questa trasmissione?
2. Nel caso in cui la trasmissione sia stata effettuata in violazione del diritto: quali conseguenze dovrebbero attendersi il Ministero pubblico della Confederazione e gli autori delle denunce?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) agisce in veste di autorità inquirente indipendente. Non spetta pertanto al Consiglio federale giudicare l'operato del MPC o prendere posizione in merito a un procedimento penale concreto.
Il citato articolo 54 della Convenzione di applicazione di Schengen (CAS) vieta la doppia punizione nello spazio Schengen: nessuna persona condannata per un reato in uno Stato Schengen può essere perseguita per il medesimo reato in un altro Stato Schengen, a condizione che il procedimento sia definitivamente concluso e che la pena sia in esecuzione o sia già stata eseguita. L'articolo 54 CAS non è pertanto applicabile ai casi in cui non vi sia ancora una condanna passata in giudicato.
Secondo l'articolo 8 capoversi 3 e 4 del Codice di procedura penale svizzero (CPP), le autorità inquirenti svizzere possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un'autorità estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità. Spetta alle autorità competenti in materia, e non al Consiglio federale, valutare se nei casi in esame la suddetta disposizione costituisca una base legale sufficiente per la trasmissione degli atti penali all'estero.
L'operato del MPC è esaminato regolarmente dalla competente autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC), che verifica in particolare la legalità e l'efficacia del lavoro del MPC. L'AV-MPC si concentra sull'eliminazione di lacune sistematiche ma non interviene nel trattamento di singoli casi.
2. Anche riguardo alla seconda domanda, il Consiglio federale non può prendere posizione in merito ai casi concreti. Il denunciante ha per legge il diritto che l'autorità di perseguimento penale gli comunichi, su richiesta, se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato (art. 301 CPP). Non gli spettano altri diritti procedurali. Il denunciante che si è costituito accusatore privato (in quanto danneggiato da un reato) può inoltre esercitare diritti di parte e, ad esempio, interporre ricorso contro atti procedurali od omissioni.
Un'omissione illecita da parte di un'autorità di perseguimento penale può comportare ripercussioni sul piano del diritto in materia di vigilanza. È pure ipotizzabile che l'autorità di ricorso istruisce l'autorità di perseguimento penale a compiere determinati atti. Infine, a seconda della gravità dell'omissione dell'autorità, può sussistere la fattispecie del favoreggiamento.
Risposta del Consiglio federale.