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16.1008 · Interrogazione · 2016-03-17

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

La ripartizione dei 200 seggi del Consiglio nazionale fra i Cantoni oggi avviene in base alla popolazione residente permanente ai sensi dell'articolo 2 lettera d dell'ordinanza sul censimento federale della popolazione (Ordinanza sul censimento).

Attualmente, oltre alle persone di cittadinanza svizzera notificate in Svizzera, sono conteggiati anche i cittadini stranieri che dispongono di un permesso di dimora o di domicilio di almeno 12 mesi o di permessi per dimoranti temporanei per una durata di dimora cumulata di almeno 12 mesi. Sono inoltre conteggiate le persone in procedura d'asilo con una durata di dimora complessiva di almeno 12 mesi. In funzione della definizione del numero di abitanti determinante, la ripartizione dei 200 seggi del Consiglio nazionale fra i Cantoni può variare fortemente.

Per la ripartizione dei 200 seggi del Consiglio nazionale fra i Cantoni dovrebbe essere considerata esclusivamente la parte della popolazione cui spettano i diritti politici in materia federale. Conformemente all'articolo 136 della Costituzione federale, si tratta di tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Queste persone possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

In queste circostanze presento la seguente interrogazione:

Quale sarebbe stata la ripartizione dei 200 seggi del Consiglio nazionale fra i Cantoni in occasione del rinnovo integrale nel 2015 (menzionando i Cantoni "vincenti" e "perdenti" rispetto allo status quo) se nel calcolo della popolazione residente permanente fossero state prese in considerazione unicamente le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la Costituzione federale (Cost.; RS 101), il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo (art. 149 cpv. 1 Cost.). Esso rappresenta la popolazione totale, inclusi gli stranieri. I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione (art. 149 cpv. 4 Cost.). Questa prassi si applica dal 1848.

I risultati possono variare in funzione della scelta del gruppo di popolazione utilizzato come base per calcolare la ripartizione dei seggi. I criteri da considerare possono essere svariati: per esempio l'età, la cittadinanza oppure il diritto di voto e di eleggibilità. Sarebbe inoltre possibile una distinzione secondo il domicilio, in Svizzera o all'estero (Svizzeri all'estero). Questi ultimi hanno il diritto di voto e di eleggibilità a livello federale se sono iscritti nel catalogo elettorale di un Comune svizzero; tuttavia, secondo la definizione dell'Ufficio federale di statistica (art. 2 lett. d dell'ordinanza sul censimento; RS 431.112.1) non fanno parte della popolazione residente permanente.

In funzione dei criteri di scelta, potrebbero variare i Cantoni "vincenti" e i Cantoni "perdenti" rispetto alla situazione attuale. A dipendenza della modalità di calcolo, intere regioni del Paese potrebbero risultare perdenti.

Se la ripartizione dei seggi fosse stata calcolata - come chiesto nell'interrogazione - sulla base delle persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età e fanno parte della popolazione residente permanente, le differenze rispetto alla ripartizione dei seggi per l'elezione del Consiglio nazionale nel 2015 (ordinanza del 28 agosto 2013 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale; RS 161.13) sarebbero state, per la data di riferimento del 31 dicembre 2012, le seguenti: i Cantoni di Zurigo e di Basilea Città avrebbero "perso" ognuno un seggio, mentre i Cantoni di Vaud e di Ginevra ne avrebbero "perso" due ciascuno. I Cantoni di Soletta, di Appenzello Esterno e di Turgovia avrebbero ottenuto ciascuno un seggio in più e il Cantone di Berna ne avrebbe "guadagnato" tre.

Se la ripartizione dei seggi fosse stata calcolata sulla base degli aventi diritto di voto (inclusi gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto), il Cantone di Zurigo avrebbe "perso" un seggio e i Cantoni di Vaud e di Ginevra ne avrebbero "perso" ciascuno due. Invece il Cantone di Berna ne avrebbe "guadagnato" tre, mentre i Cantoni di Soletta e di Appenzello Esterno ne avrebbero "guadagnato" uno ciascuno. Le cifre riguardanti gli aventi diritto di voto utilizzate per effettuare questi calcoli sono quelle della votazione popolare federale del 25 novembre 2012.

Il Consiglio federale è convinto che la base di calcolo vigente, applicata dal 1848, è fondata su un ampio consenso ed è sempre stata ben accettata. Ciò è confermato dal fatto che la maggior parte dei Cantoni applica lo stesso criterio per la ripartizione dei seggi tra i Comuni rispettivamente i circondari elettorali cantonali. Proprio nel settore dei diritti politici la continuità assume un'importanza fondamentale.

Risposta del Consiglio federale.

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