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16.1015 · Interrogazione · 2016-04-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Quando la Confederazione offre misure d'integrazione economica a un rifugiato destinato a restare in Svizzera, non sarebbe sensato stabilire per contratto l'impegno di quest'ultimo a:

1. seguire le formazioni proposte fino alla fine con tutto l'impegno richiesto;

2. accettare l'impiego proposto per diventare il più presto possibile economicamente autonomo, pena, in caso di collaborazione insufficiente, un riesame dei suoi diritti all'aiuto sociale e all'asilo?

Stellungnahme des Bundesrates

I cantoni attuano misure tese a promuovere l'integrazione professionale dei rifugiati riconosciuti nell'ambito dei programmi d'integrazione cantonali (PIC 2014-2017). In compenso, la Confederazione versa loro una somma forfettaria una tantum per l'integrazione pari a 6000 franchi per persona ammessa provvisoriamente, rifugiato riconosciuto e persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora (cfr. art. 18 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri, OIntS; RS 142.205).

Già attualmente, quando decidono in merito al rilascio o alla proroga di un permesso di dimora le autorità competenti devono già tenere conto del grado di integrazione dello straniero (cfr. art. 96 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20). Con la revisione della LStr (messaggio dell'8 marzo 2013 e messaggio aggiuntivo del 4 marzo 2016) il Consiglio federale propone inoltre che al momento del rilascio e della proroga del permesso di dimora la sua durata di validità vada fissata in funzione dell'integrazione dello straniero. Se prevedono un'evoluzione positiva dell'integrazione, le autorità competenti possono direttamente rilasciare o prorogare il permesso di dimora per due anni. In caso di mancata integrazione occorre decidere, tenendo conto della proporzionalità e delle circostanze del singolo caso, se vincolare il rilascio o la proroga del permesso alla conclusione di un accordo di integrazione, se prorogarlo solo per breve tempo oppure se negare in generale il rilascio o la proroga di un permesso per stranieri (cfr. art. 33, 58a e 58b D-LStr).

La concessione dell'aiuto sociale è retta dal diritto cantonale (cfr. art. 82 cpv. 1 della legge federale sull'asilo, LAsi; RS 142.31). I rifugiati che percepiscono aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure integrative quali i programmi di formazione e d'occupazione. Se non adempiono tale obbligo senza motivi validi, le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 OIntS).

Alle persone cui la Svizzera ha concesso l'asilo, questo può essere revocato soltanto alle condizioni di cui all'articolo 63 LAsi, ossia segnatamente se hanno attentato alla sicurezza interna o esterna, la compromettono o hanno commesso reati particolarmente riprensibili.

Risposta del Consiglio federale.