16.1028 · Interrogazione · 2016-06-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nella sentenza Gross del 14 maggio 2013, una camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha dato torto alla Svizzera indicando che il diritto svizzero non menziona chiaramente se i medici hanno il diritto di prescrivere la dose di pentobarbital sodico necessaria per un suicidio assistito anche se la persona non è gravemente malata. Ha parimenti rilevato che la sentenza del Tribunale federale (DTF 133 I 58) era di per sé contraddittoria: da un lato afferma che il fatto di decidere quando e come morire costituisce un diritto umano ma, dall'altro, esige una giustificazione medica.
Nel caso in questione, a una signora anziana affetta da problemi legati all'età ma non da una malattia grave era stato negato il diritto di assumere il pentobarbital sodico. La Corte EDU vi ha ravvisato una violazione del diritto al rispetto della vita privata di cui all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La sentenza non è passata in giudicato unicamente per motivi formali.
Sembra opportuno colmare questa lacuna nel diritto svizzero per evitare che una nuova controversia giunga fino al Tribunale federale ed eventualmente sia deferita dinanzi alla Corte EDU.
Il 9 gennaio 2002 il Consiglio federale ha indicato, nella risposta a un'interrogazione Gross Andreas (01.1105), che il numero di tentativi di suicidio poteva essere fino a 50 volte più elevato del numero di suicidi effettivi. Ciò significa che, per 50 tentativi di suicidio, vi è "soltanto" un suicidio riuscito. Di conseguenza, i tentativi di suicidio solitari presentano un rischio di fallimento molto elevato. Dalle statistiche sul suicidio risulta inoltre che i suicidi degli anziani sono in aumento. Nemmeno la migliore prevenzione potrà cambiare la situazione. Una persona che vuole porre fine ai propri giorni per ragioni personali sufficienti e ben ponderate passerà presto o tardi all'atto. Se non dispone della possibilità di ricorrere a un'organizzazione svizzera riconosciuta per un suicidio assistito e sicuro, non le resta che il suicidio solitario, che presenta numerosi rischi. Il Consiglio federale potrebbe tuttavia disciplinare il suicidio degli anziani in modo vincolante conformemente all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
A tale proposito è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. È disposto a integrare l'articolo 46 dell'ordinanza sul controllo degli stupefacenti con un capoverso 4 che autorizzerebbe i medici a prescrivere ai pazienti una dose sufficiente di pentobarbital sodico se questi ultimi intendono porre fine ai loro giorni ricorrendo a un'organizzazione esistente, e se il medico lo ritiene giustificato?
2. In caso risponda negativamente alla domanda 1, come intende risolvere altrimenti il problema?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 30 settembre 2014 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha dichiarato irricevibile il ricorso della signora Gross. Questa decisione ha invalidato la sentenza della Camera del 14 maggio 2013, che pertanto non è più determinante per la Svizzera. Di conseguenza non si può dedurre una necessità di intervenire.
Giungendo alla conclusione che le normative vigenti consentono di scoprire e prevenire gli abusi, rispettivamente nel 2011 e nel 2012 il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di rinunciare a disciplinare esplicitamente l'assistenza organizzata al suicidio. Parallelamente è stato deciso di potenziare la prevenzione del suicidio e le cure palliative, contribuendo in tal modo a rafforzare il diritto all'autodeterminazione. Nel quadro dell'approfondito e prolungato esame condotto all'epoca, il Consiglio federale ha pure analizzato in dettaglio l'opportunità di modificare il diritto in materia di stupefacenti. Nel relativo rapporto completivo "Eutanasia e medicina palliativa - la Confederazione deve legiferare?" del luglio 2007 è giunto alla conclusione che le disposizioni vigenti sulla prescrizione e la somministrazione di pentobarbital sodico in dosi letali sono sufficienti. Pur mirando in primo luogo a introdurre un disciplinamento più restrittivo, il suddetto esame può essere addotto anche nel contesto della proposta in questione.
Secondo il diritto vigente, un medico può prescrivere il pentobarbital sodico se rispetta le condizioni di cui all'articolo 11 capoverso 1 della legge sugli stupefacenti (RS 812.121; dispensazione nella misura ammessa dalla scienza) e all'articolo 46 capoverso 1 dell'ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1; dopo aver visitato il paziente). Questa regolamentazione si fonda su varie norme costituzionali, professionali, deontologiche e in materia di agenti terapeutici: in generale, nel quadro della libertà terapeutica il medico decide nel singolo caso e nel rispetto dei suoi obblighi deontologici e di diligenza quale medicamento o stupefacente utilizzare per la persona in questione. Tenuto conto delle numerose situazioni terapeutiche possibili e dei costanti progressi in campo medico-scientifico, il diritto in materia di stupefacenti rinuncia a disciplinare in proprio la prescrizione ma rinvia alle condizioni quadro giuridiche e scientifiche vigenti. L'auspicata integrazione dell'articolo 46 OCStup con una disposizione relativa alla prescrizione di un unico medicamento o stupefacente in una situazione specifica costituirebbe pertanto una modifica sia del sistema normativo descritto sia dell'idea alla base del diritto in materia di stupefacenti.
2. Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire introducendo una nuova disposizione legale in materia di suicidio degli anziani. Continua però a promuovere un'applicazione sistematica della decisione del 2011 in materia di suicidio assistito. Ai temi della suicidalità e della depressione degli anziani è per esempio attribuita grande importanza nel quadro dei lavori effettuati su incarico del "Dialogo sulla politica nazionale della sanità" con l'obiettivo di migliorare il coordinamento della prevenzione e della diagnosi precoce di patologie psichiche e nel quadro dell'elaborazione del "Piano d'azione prevenzione del suicidio". Il Consiglio federale segue inoltre il Programma nazionale di ricerca "Fine della vita" (PNR 67), che si concluderà nel 2018, e i lavori di revisione delle direttive deontologiche "Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali", già avviati dall'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM).
Risposta del Consiglio federale.