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Onorevole consigliere federale Ueli Maurer, onorevole consigliera federale Simonetta Sommaruga, cosa sta succedendo a Chiasso?

16.1045 · Interrogazione urgente · 2016-09-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La crisi umanitaria in cui si trovano centinaia di migranti a Como e a Chiasso è inaccettabile. La chiusura quasi totale del confine meridionale è problematica sia dal punto di vista umano che giuridico. È anche una questione di solidarietà nei confronti degli Stati al confine con l'Europa. Ciononostante, ogni giorno decine di uomini, donne e bambini vengono respinti al confine svizzero senza aver avuto la possibilità di presentare una domanda d'asilo, il che è contrario alle leggi svizzere.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Su quali basi legali si fonda il corpo delle guardie di confine (Cgcf) all'atto dei controlli mirati al confine meridionale? In che modo la situazione costituisce una "minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna" che consente a uno Stato di ripristinare il controllo di frontiera (art. 23 par. 1 del Codice frontiere Schengen)? La Svizzera può reintrodurre i controlli senza comunicarlo agli altri Stati Schengen?

2. In che modo il Cgcf stabilisce se un individuo desidera presentare una domanda d'asilo? È vero che il Cgcf utilizza una cartina dell'Europa per determinare se un migrante vuole semplicemente transitare attraverso la Svizzera oppure chiedere protezione? Gli interrogatori si svolgono secondo procedure formalizzate? È possibile ricevere una copia di tali procedure come anche dei documenti distribuiti in diverse lingue ai migranti interrogati a Chiasso?

3. La normativa di Dublino prevale sull'accordo di riammissione Svizzera-Italia. Le autorità federali e il Cgcf, che non ha accesso a Eurodac, possono garantire tale supremazia del diritto?

4. Di quali competenze linguistiche dispone il personale del Cgcf al confine meridionale per far fronte alla particolare situazione attuale?

5. Quale formazione e/o perfezionamento seguono le guardie di confine per affrontare al meglio questa situazione? Come sono organizzati i moduli formativi (numero di giorni, profilo dei formatori, ecc.)?

6. Quali garanzie fornisce l'Italia per consentire alla Svizzera di respingere minorenni non accompagnati che non desiderano presentare una domanda d'asilo? Quali istituzioni hanno l'incarico di proteggerli sul territorio italiano, in particolare a Como?

7. Come si svolge la collaborazione sul posto tra il Cgcf e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM)? In quale occasione e con quale frequenza si riuniscono?

8. In che modo si tiene conto dei bisogni delle persone vulnerabili?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Al confine con l'Italia il Cgcf non esegue alcun controllo alle frontiere interne conformemente al Codice frontiere Schengen. Presso la stazione di Chiasso si tengono tuttavia controlli in funzione dei rischi e della situazione basati sui dati forniti dal servizio informazioni per quanto concerne le rotte migratorie attuali e le attività dei passatori. Tali misure mirano a garantire la sicurezza pubblica in centro città a Chiasso e lungo le linee ferroviarie in direzione Nord. I controlli effettuati si fondano sulla legge sulle dogane e sulla legge sugli stranieri.

2. Il Cgcf consegna alla SEM le persone fermate al confine che cercano asilo o protezione in Svizzera ai sensi dell'articolo 18 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31). È considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni. Questo semplice messaggio non è difficile né da trasmettere né da capire. Il Cgcf si avvale di pittogrammi e cartine per facilitare la comunicazione. Dato che la maggior parte dei migranti proviene dagli stessi Paesi, in caso di necessità è solitamente disponibile sul posto una persona con la medesima lingua madre, la quale può fornire un aiuto in caso di problemi di comprensione. Alcuni migranti hanno vissuto diverso tempo in Italia e sono in grado di esprimersi in italiano. Altri conoscono il francese o l'inglese. In casi particolari si ricorre all'aiuto di un interprete.

3. L'interpretazione giuridica secondo cui l'accordo di Dublino prevalga sull'accordo bilaterale di riammissione non viene condivisa né dal Consiglio federale né dalle autorità italiane. L'applicazione della normativa di Dublino è possibile solo a determinate condizioni, in particolare con la presentazione di una domanda di protezione. Se una persona presenta una domanda d'asilo o chiede protezione contro le persecuzioni ai sensi dell'articolo 18 LAsi, essa viene assegnata al centro di registrazione e di procedura conformemente alle istruzioni della SEM. In questo caso il Cgcf non necessita dell'accesso a Eurodac.

4. La conoscenza di particolari lingue straniere non costituisce un criterio per l'assunzione delle guardie di confine o la loro assegnazione a una determinata regione del Paese. I moduli per il rilevamento dei dati personali utilizzati dal Cgcf sono disponibili in oltre 50 lingue.

5. Durante la formazione di base e i corsi di perfezionamento effettuati a cadenza regolare, i membri del Cgcf affrontano tematiche in materia di diritto sugli stranieri, quali Schengen, Dublino, procedure d'asilo, accordi di riammissione, accordi di polizia con Stati limitrofi, condizioni d'entrata alle frontiere interne ed esterne, permessi di soggiorno, accertamenti dell'identità in materia di diritto sugli stranieri, lotta al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani nonché procedure da seguire durante gli interrogatori. In tutti questi ambiti vengono trattati nel dettaglio casi concreti, problematiche attuali, caratteristiche culturali e basi legali.

6. L'accordo bilaterale di riammissione Svizzera-Italia non opera alcuna distinzione tra adulti e minorenni. Il Cgcf tratta ogni caso singolarmente, e prima di consegnare una persona all'Italia è necessario ottenere il consenso di tale Paese. In tal modo si garantisce che le autorità italiane abbiano preso atto del fatto che si tratta di un minorenne. Il Consiglio federale non ha alcun motivo di dubitare che l'Italia non prenda sul serio i propri obblighi internazionali nei confronti delle persone in cerca di protezione e non intraprenda tutto il possibile per far fronte a questa difficile situazione. Il Consiglio federale non può pronunciarsi in merito all'organizzazione interna alle autorità italiane.

7. A Chiasso il Cgcf e la SEM sono costantemente in contatto. Inoltre, i due organi coordinano le proprie attività nel quadro del gruppo di controllo frontiere e dello Stato maggiore Situazione Asilo nonché tramite una persona di collegamento del Cgcf presso la SEM. Un gruppo di coordinamento comprendente membri della direzione dell'Amministrazione federale delle dogane e della SEM elaborerà misure volte a rafforzare ulteriormente la collaborazione concentrandosi sulla situazione migratoria.

8. Persone vulnerabili, ad esempio malati o donne incinte, minorenni non accompagnati e famiglie necessitano di una particolare protezione. Simili persone vengono trattate in modo prioritario dal Cgcf e alloggiano in un posto separato. Il modo di procedere viene stabilito in stretta collaborazione con la SEM.

Risposta del Consiglio federale.

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