16.1050 · Interrogazione · 2016-09-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo i dati della statistica federale della caccia, nel 2014 334 animali, di cui 30 cervi rossi, 191 caprioli e 15 camosci sono morti a causa di ferite da proiettile. Le carcasse ritrovate non sono però che una frazione della selvaggina effettivamente morta a causa di una ferita da proiettile durante la caccia, dato che non tutti gli animali selvatici colpiti vengono ritrovati morti o registrati come animali deceduti. Attualmente secondo la legge sulla caccia, spetta ai Cantoni stilare una statistica del numero di animali abbattuti e degli effettivi delle principali di specie cacciabili, ma non del numero di inseguimenti effettuati e del loro tasso di riuscita.
Stando alle poche informazioni affidabili dei servizi venatori cantonali, il tasso di riuscita degli inseguimenti effettuati varia tra il 35 e il 65 per cento. Ciò significa che su tutto il territorio svizzero circa la metà degli animali lesi da proiettili scappano feriti e sopportano poi ore, se non giorni, di sofferenze. Uno studio effettuato in Danimarca (Elmeros, M. et al. 2012) ha tuttavia rivelato che il 25 per cento delle volpi ritrovate morte presentavano tracce di piombo antecedenti.
In questo contesto, al Consiglio federale pongo le seguenti domande:
1. Dispone di cifre affidabili per tutta la Svizzera in merito agli animali feriti da proiettili da caccia e agli inseguimenti effettuati? Se sì, quanto stima sia il numero annuo di animali feriti da proiettili le cui sofferenze non possono essere alleviate? Se no, cosa prevede di fare per disporre di dati affidabili?
2. Qual è la sua posizione in merito all'esigenza di un obbligo nazionale di inseguimento da parte dei cacciatori per ridurre le sofferenze degli animali feriti?
3. Come crede si possano valutare i vantaggi e gli svantaggi dell'inseguimento notturno con telecamera a infrarossi, come viene fatto nel Cantone di Ginevra?
4. Come valuta, dal punto di vista della protezione degli animali, la caccia con fucili a pallini del cinghiale, del capriolo, della volpe e degli uccelli?
5. Cosa pensa dell'esigenza di una regolamentazione nazionale uniforme sulla sorveglianza della caccia da parte di guardiacaccia remunerati dallo Stato sul modello dei Cantoni in cui è necessaria una patente?
6. Un cacciatore non dovrebbe essere obbligato a dichiarare un colpo mancato?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non dispone delle cifre richieste. Secondo la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0), i Cantoni disciplinano e pianificano la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP). I Cantoni sono tenuti ad allestire una statistica cantonale della caccia e a fornire annualmente un certo numero di dati all'UFAM perché questi possa compilare la statistica federale della caccia (art. 3 cpv. 3 e 4 LCP come pure art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, OCP; RS 922.01). Per la Confederazione la statistica federale della caccia è uno strumento importante per controllare l'evoluzione delle popolazioni della nostra fauna selvatica nel corso degli anni e garantire la protezione delle specie cacciabili a livello nazionale (secondo l'art. 1 LCP).
2. Secondo la legislazione vigente, procedere al recupero di un animale ferito per porre fine il più presto possibile alle sue sofferenze è un fondamento dell'etica della caccia che viene trasmesso durante la formazione dei cacciatori in Svizzera. L'obbligo di porre fine alle sofferenze degli animali è disciplinato dall'articolo 4 capoverso 2 della legge federale sulla protezione degli animali (RS 455); di conseguenza, l'obbligo di avviare un'operazione di recupero di un animale ferito durante la caccia fa anche parte di tale legge, come precisato dall'ultima sentenza del Tribunale federale del 7 giugno 2016 (6B_411/2016 cons. 1.3). Questo articolo di legge vale anche quando si esercita la caccia. Inoltre è obbligatorio impiegare segugi formati e autorizzati per il recupero di animali feriti (art. 2 cpv. 2bis lett. b OCP). Nella legislazione sulla caccia, l'obbligo di effettuare un'operazione di recupero dopo un tiro malriuscito è disciplinato dal diritto cantonale e non da quello federale.
3. Il recupero di un animale ferito da una pallottola o a causa di una collisione è possibile unicamente con l'aiuto di un segugio. Ricerche di questo tipo non vengono quasi mai effettuate durante la notte perché aumentano le sofferenze dell'animale e le chance di successo sono molto basse. Questo modo di procedere è approvato anche dall'AGJ (Arbeitsgruppe für das Jagdhundewesen) come specificato anche dalla sentenza del Tribunale federale del 7 giugno 2016 (6B_411/2016 cons. 2.2.3).
Il ricorso a dispositivi di visione notturna non può sostituire le qualità del fiuto di un segugio. Ciò nonostante, il loro utilizzo nell'oscurità permette di trovare più facilmente animali già morti, un'attività che non è considerata come "recupero" nel senso stretto del termine. Tuttavia, la Confederazione non è a conoscenza delle attività di recupero effettuate nel Cantone di Ginevra.
4. La legislazione federale sulla caccia concede ai Cantoni la competenza di determinare quali sono le armi da fuoco autorizzate. I fucili a pallini, se utilizzati con coscienziosità e a breve distanza, permettono di uccidere efficacemente. Per garantire che un tiro abbia un effetto sufficientemente mortale, per evitare sofferenze agli animali cacciati, i Cantoni regolamentano nella loro legislazione cantonale le distanze di tiro massime autorizzate per ogni specie. Inoltre disciplinano la prova periodica della precisione di tiro dei cacciatori quale condizione per l'autorizzazione di caccia (art. 2 cpv. 2bis lett. a OCP).
5. La sorveglianza della caccia è effettuata e garantita dai Cantoni (art. 3 cpv. 2 LCP).
6. I Cantoni disciplinano l'obbligo di avviare un'operazione di recupero dell'animale ferito nella loro legislazione cantonale al fine di garantire una caccia rispettosa dei principi di protezione degli animali (art. 2 cpv. 2bis lett. b OCP).
Risposta del Consiglio federale.