16.1057 · Interrogazione · 2016-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera i richiedenti l'asilo ricevono, a spese della Confederazione, un importo in contanti che risulta cospicuo in considerazione della forza d'acquisto nel Paese d'origine. Il controllo sull'utilizzo di questo denaro della Confederazione è molto limitato. Sappiamo che gli eritrei devono inviare in patria una parte del sussidio ricevuto, mentre altri rifugiati lo usano per le droghe. Al fine di vietare questi abusi sarebbe opportuno riflettere sull'introduzione di una soluzione di pagamento elettronico, che impedirebbe un utilizzo abusivo dei soldi versati dalla Confederazione. In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. In che modo intende impedire che i soldi versati siano utilizzati abusivamente per altri scopi (invio in patria, droghe, ecc.)?
2. Ritiene che l'introduzione di una forma di pagamento che rinuncia ai contanti per i richiedenti l'asilo apporterebbe dei vantaggi (la possibilità di impedire abusi e controllare l'impiego del denaro)?
3. Ha già preso in considerazione l'introduzione di un sistema di pagamento elettronico per i richiedenti l'asilo? Se sì, a che punto sono i lavori? Se no, perché?
4. Sarebbe favorevole al lancio di un pertinente progetto pilota nei Cantoni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In linea di principio, fintantoché si trovano nei centri di registrazione e procedura della Confederazione i richiedenti l'asilo percepiscono le prestazioni dell'aiuto sociale sotto forma di prestazioni in natura - eccettuata la somma di 3 franchi al giorno per le piccole spese. Non appena i richiedenti sono attribuiti ai Cantoni, i rapporti conformemente al diritto in materia di aiuto sociale interessano esclusivamente la persona dipendente dall'aiuto sociale e il Cantone. Il calcolo e il versamento delle prestazioni dell'aiuto sociale competono pertanto ai Cantoni. In questo contesto, le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni sono rette esclusivamente dal diritto in materia di sussidi. La Confederazione non ha la facoltà di impartire istruzioni né di esercitare una qualsivoglia sorveglianza nei riguardi dei Cantoni in materia di concessione e organizzazione dell'aiuto sociale.
La legge sull'asilo (LAsi) prevede tuttavia che le prestazioni dell'aiuto sociale per i richiedenti l'asilo siano inferiori a quelle previste per gli autoctoni e siano corrisposte per quanto possibile in natura (art. 82 cpv. 3 LAsi). Ciò è comunque il caso per quanto riguarda l'alloggio e l'assistenza medica. Anche i capi d'abbigliamento sono spesso forniti quale prestazione in natura. È tuttavia a volte giustificato versare prestazioni pecuniarie - in particolare denaro per il vitto - affinché i richiedenti abbiano a occuparsi in maniera utile provvedendo alle spese e alla preparazione dei pasti. Vista l'entità assai modesta degli importi è tuttavia molto difficile accantonare denaro da inviare ai famigliari in patria o da spendere in droghe. Il rischio che queste prestazioni pecuniarie vengano utilizzate abusivamente per altri scopi è pertanto minimo.
2.-4. Per i motivi suelencati, il Consiglio federale non considera opportuno introdurre un sistema di pagamento elettronico che sostituisca i contanti. Inoltre, considerando che oggi gran parte delle prestazioni di sostegno sono già versate in natura, non vede quali sarebbero i vantaggi di un siffatto sistema, la cui introduzione comporterebbe peraltro costi notevoli. In passato i Cantoni hanno testato i più disparati modelli (valuta speciale per i richiedenti l'asilo, buoni, prestazioni in natura, acquisti autorizzati soltanto nel negozio del centro per richiedenti l'asilo, ecc.), senza tuttavia trovare un sistema che fosse del tutto esente da qualsiasi rischio di abuso. Il Consiglio federale è tuttavia persuaso che i Cantoni, i quali conoscono perfettamente la realtà locale, hanno adottato sistemi di sostegno all'altezza delle esigenze. Non vede pertanto la necessità di intervenire né di svolgere un progetto pilota.
Risposta del Consiglio federale.