16.3028 · Interpellanza · 2016-03-02
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Nel 2011, il Parlamento ha deciso di aumentare i fondi in favore della cooperazione allo sviluppo (aiuto pubblico allo sviluppo APS) allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2015. La Svizzera ha raggiunto la percentuale dello 0,5 già nel 2014 e questo soltanto perché le spese relative ai richiedenti l'asilo durante il primo anno di soggiorno nel nostro Paese vengono anch'esse messe in conto dell'APS. Nel 2014 tali spese rappresentavano il 13,7 per cento dell'importo dichiarato dalla Svizzera come APS. La media dei Paesi donatori nel quadro del comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE era pari a soltanto il 4,8 per cento, tenuto conto che sei Paesi hanno completamente rinunciato a computare all'APS le spese relative ai richiedenti l'asilo. Visti i costi legati ai richiedenti l'asilo, tendenzialmente in crescita, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come mai la Svizzera presenta una quota APS dei costi per i richiedenti l'asilo superiore alla media? Quale ruolo riveste l'ammontare vero e proprio di questi costi rispetto al fatto che la Svizzera include completamente questi costi nell'APS, mentre altri Paesi non includono affatto o solo parzialmente i costi legati ai richiedenti l'asilo nell'APS?
2. I costi per i richiedenti l'asilo possono essere motivati in maniera plausibile in quanto utili per gli obiettivi di sviluppo della lotta contro la povertà. Il Consiglio federale come giudica la loro valutazione quali spese per lo sviluppo e la loro utilità per la lotta contro la povertà nei Paesi in via di sviluppo?
3. A quanto ammonterebbe la quota APS (in per cento dell'RNL) della Svizzera senza l'imputazione delle spese per i richiedenti l'asilo? A quanto ammonterebbe nei Paesi il cui il rispettivo APS comprende anch'esso le spese per i richiedenti l'asilo (Italia, Paesi Bassi, Svezia)?
4. Il programma di stabilizzazione 2017-19 prevede, in base ai documenti della procedura di consultazione del Consiglio federale, che entro il 2020 la quota APS della Svizzera venga ridotta allo 0,48 per cento dell'RNL. A quanto ammonterebbe questa quota senza le spese per i richiedenti l'asilo?
5. In vista dei probabili aumenti dei costi per i richiedenti l'asilo, il Consiglio federale è disposto a fissare un limite massimo per l'imputazione delle rispettive spese o in futuro a considerare spese APS soltanto quelle che implicano un'utilità diretta per la lotta contro la povertà nei Paesi in via di sviluppo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Rispetto ad altri Paesi la Svizzera presenta una quota APS dei costi per i richiedenti l'asilo relativamente alta; tra il 2011 e il 2015 rappresentava in media il 16 per cento dell'importo dichiarato come APS. I motivi principali per cui questa quota è più alta in Svizzera che in altri Paesi sono il livello dei costi relativamente elevato e il numero relativamente alto di persone che hanno fatto una domanda di asilo in questo periodo. Per il calcolo dell'APS la Svizzera si avvale del margine di manovra concessole. Nel primo anno la Svizzera mette in conto dell'APS sia i costi per il soggiorno dei richiedenti l'asilo prima che questi abbiano ottenuto una decisione in merito alla loro richiesta sia i costi sostenuti dopo la decisione. La Svizzera computa all'APS anche i costi per il primo anno di soggiorno dei profughi che giungono nel nostro Paese in seguito all'attribuzione di contingenti. Il fatto che la Svizzera includa nell'APS i costi per i richiedenti l'asilo è in linea con le direttive del CAS, che concede un certo margine di manovra in merito. Altri Stati adottano misure più restrittive nel computo dei costi per i richiedenti l'asilo.
2. Nel 1988 il CAS ha deciso per la prima volta di computare i costi per i profughi provenienti da Paesi in via di sviluppo come APS durante il primo anno di soggiorno nel Paese OCSE. Per quanto la definizione dello statuto di rifugiato differisca da Paese a Paese, la maggior parte degli Stati membri include i costi per i rifugiati nell'APS. Alla luce dell'aumento del numero dei Paesi che computano questi costi all'APS, nel 1998 la Svizzera ha deciso di includere nell'APS i costi di soggiorno per rifugiati riconosciuti aggiungendovi, nel 2004, i costi di soggiorno per i richiedenti l'asilo. A livello internazionale si discute se i costi per i richiedenti l'asilo debbano essere messi in conto dell'APS oppure no. Il CAS ha intanto intrapreso misure per armonizzare le prassi dei Paesi donatori. Le nuove direttive dovrebbero essere adottate nel 2017. Al momento è in corso pertanto una verifica del calcolo dell'APS della Svizzera apportando, se del caso, gli adeguamenti necessari.
3. Per il 2015 la quota APS provvisoria della Svizzera ammonta allo 0,52 per cento (Italia: 0,21 per cento; Paesi Bassi: 0,71 per cento; Svezia: 1,4 per cento). Senza le spese per i richiedenti l'asilo, la quota sarebbe pari allo 0,45 per cento. Nonostante siano stati accolti molti profughi e i costi per i richiedenti l'asilo abbiano subito di conseguenza un notevole incremento, diversi Paesi hanno aumentato le spese per la cooperazione internazionale anche dopo la detrazione dei suddetti costi, tra cui la Svizzera. È in particolare il caso dei Paesi citati dall'autrice dell'interpellanza: l'Italia, con una quota APS senza le spese per i richiedenti l'asilo dello 0,16 per cento (2014: 0,15 per cento), i Paesi Bassi con lo 0,59 per cento (2014: 0,53 per cento) e la Svezia con lo 0,93 per cento (2014: 0,9 per cento).
4. La stima di una quota APS dello 0,48 per cento fa riferimento a un valore medio per il periodo 2017-2020. Escludendo le spese per i richiedenti l'asilo, è ipotizzabile che la quota APS della Svizzera dal 2017 al 2020 oscilli tra lo 0,41 e lo 0,42 per cento. Oltre che dal numero variabile dei richiedenti l'asilo, la quota APS è determinata da ulteriori fattori non controllabili (andamento dell'RNL, APS di cantoni e comuni, investimenti e ritorni finanziari SIFEM) che possono variare pesantemente di anno in anno.
5. La quota APS non è un parametro di controllo, bensì un dato indicativo che viene dichiarato dopo la chiusura annuale. L'obiettivo delle direttive CAS consiste nel rendere comparabili gli sforzi intrapresi dai Paesi donatori. Per questo motivo le direttive presentano criteri uniformi e chiari in base ai quali i Paesi devono dichiarare la propria quota APS. Il Consiglio federale ha incaricato il DFAE (DSC), in collaborazione con il DFGP (SEM) e il DFI (AFF), di eseguire, entro ottobre 2016, una valutazione dettagliata dei costi per i richiedenti l'asilo durante il loro primo anno di soggiorno che possono essere computati all'APS.
Risposta del Consiglio federale.