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16.3029 · Interpellanza · 2016-03-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Da qualche anno è apparsa una nuova forma di negoziazione finanziaria, ovvero la negoziazione ad alta frequenza. Questa ricorre a computer che prendono il posto delle persone, ove il processo cognitivo è sostituito da algoritmi matematici.

Viene da chiedersi se questo tipo di operazione non favorisca la cattiva speculazione senza apportare alcun valore aggiunto all'economia. Un'altra domanda che può sorgere spontanea è se questa negoziazione possa influire negativamente sulla stabilità finanziaria dei mercati. L'operatività ad alta frequenza consente di mantenere una determinata posizione per qualche millesimo di secondo e di conseguenza libera l'acquirente, in quanto proprietario, da qualsiasi responsabilità nei confronti del mercato.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali ripercussioni ha la negoziazione ad alta frequenza sui mercati finanziari? Contribuisce ad alimentare una cattiva speculazione sui mercati?

2. Tale pratica ha senso nell'ottica economica?

3. Il Consiglio federale ritiene necessario legiferare in materia di negoziazione ad alta frequenza per vietare tale pratica sul mercato svizzero?

4. La legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) prevede misure per limitare questo tipo di transazione? In caso di risposta negativa, quale legge dovrebbe contenere un simile divieto?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La negoziazione algoritmica si basa sull'utilizzo di algoritmi elaborati da computer che agiscono sui mercati inviando ordini intesi a sondare le condizioni di mercato per raccogliere indicazioni (come tempo, prezzo o quantità). La negoziazione ad alta frequenza è una modalità particolare di negoziazione algoritmica caratterizzata dall'elevata velocità di esecuzione degli ordini e, di norma, da strategie a breve termine. Si caratterizza per l'elevato numero di ordini trasmessi, modificati o cancellati in tempi di latenza brevissimi.

Studi scientifici hanno dimostrato che la negoziazione ad alta frequenza può produrre, sotto diversi aspetti, effetti benefici sulla qualità del mercato a livello di microstruttura. Infatti, dalla comparsa di tale fenomeno sul mercato non si è registrato solamente un abbattimento dei costi di transazione, ma anche una riduzione dello scarto tra i corsi d'acquisto e vendita e, quindi, un'accresciuta efficienza della formazione dei prezzi sui mercati. Tale tecnologia cela però anche una serie di rischi potenziali, come un aumento del rischio di intasamento dei sistemi nelle sedi di negoziazione a causa del gran numero di ordini oppure il rischio che la negoziazione algoritmica generi transazioni sbagliate, per cui è possibile turbare i mercati. Esiste inoltre il rischio che i sistemi di negoziazione algoritmica reagiscano in modo eccessivo a eventi di mercato, esacerbando così la volatilità nel caso in cui preesista un problema di mercato (perturbazioni della stabilità del sistema finanziario). Infine, la negoziazione ad alta frequenza può favorire certe forme di comportamento abusivo (soprattutto manipolazione del mercato).

Per questa ragione a livello internazionale sono allo studio proposte di intervento normativo o regolamentare per la correzione e la limitazione degli effetti distorsivi. In particolare occorre menzionare il rapporto dell'International Organisation for Securities Commissions (IOSCO) del 2011 "Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency", che contiene raccomandazioni per le attività di vigilanza sui titoli, le piazze finanziarie e gli operatori di mercato al fine di promuovere l'integrità e l'efficienza del mercato e attenuare i rischi riconducibili agli sviluppi di nuove tecnologie come la negoziazione algoritmica e ad alta frequenza. La direttiva MiFID dell'UE prevede misure per lottare contro gli effetti negativi della negoziazione algoritmica e ad alta frequenza (cfr. art. 17 e 48 MiFID II).

3./4. Con la legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) e la relativa ordinanza di esecuzione del Consiglio federale (OInFi) entrate in vigore il 1° gennaio 2016 sono state adottate in Svizzera le misure necessarie per affrontare gli effetti negativi della negoziazione algoritmica e della negoziazione ad alta frequenza. La nuova regolamentazione soddisfa lo standard internazionale e si ispira al diritto dell'UE.

Nel concreto le borse, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di negoziazione organizzati devono assicurare un commercio ordinato (cfr. art. 30 e 45 LInFi). In particolare devono vigilare affinché i loro sistemi di negoziazione siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente la negoziazione qualora in un breve lasso di tempo si registri un'oscillazione significativa del prezzo di un valore mobiliare su questo mercato o su un mercato correlato (cosiddetto Circuit Breakers). Inoltre devono essere riconosciuti gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica.

Da parte loro, gli operatori che ricorrono a negoziazioni algoritmiche e a negoziazioni ad alta frequenza dovranno sottostare a diversi obblighi. In particolare, dovranno annotare gli ordini generati con algoritmi e annunciarsi presso la sede di negoziazione. Inoltre dovranno assicurarsi che i loro sistemi non causino perturbazioni alla sede di negoziazione e che siano soggetti a test adeguati degli algoritmi e a meccanismi di controllo. Infine occorre in particolare evidenziare che per le comuni tecniche ad alta frequenza potranno essere richiesti emolumenti più elevati (cfr. per i dettagli in maniera generale art. 30, 31, 40 e 41 LInFi).

Da ultimo va osservato che l'insider trading e la manipolazione del mercato e dei corsi in relazione alla negoziazione algoritmica o alla negoziazione ad alta frequenza erano vietati e punibili già prima dell'entrata in vigore della LInFi.

Risposta del Consiglio federale.