Lexipedia

Tassazione ordinaria del personale pensionato delle dogane e del corpo delle guardie di confine domiciliato nel Principato del Liechtenstein

16.3031 · Mozione · 2016-03-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esentare dall'imposizione alla fonte il personale pensionato delle dogane e del corpo delle guardie di confine, che dopo il pensionamento ha mantenuto il proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein (FL), e di assoggettarlo alla tassazione ordinaria.

Begründung

Il 14 settembre 2009 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione di uguale tenore, la mozione Fässler Hildegard 08.3563. La mozione è poi stata respinta dal Consiglio degli Stati il 7 dicembre 2010. La reiezione da parte della Camera alta si era basata su una proposta, non conforme ai fatti, della commissione incaricata dell'esame preliminare. Nel suo parere del 19 novembre 2008 il Consiglio federale si era dichiarato disposto a incaricare l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ad affrontare, in occasione delle prossime trattative sulla revisione della Convenzione fiscale con il Principato del Liechtenstein, le richieste dei dipendenti pensionati delle dogane e del corpo delle guardie di confine e a trovare una soluzione in proposito. Nei dibattiti in Consiglio degli Stati, il governo ha ribadito questa posizione.

La Convenzione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale, conclusa il 22 giugno 1995, prevede la tassazione ordinaria per questo gruppo di persone. La nuova convenzione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI) ha ripreso queste disposizioni. Dal 2004 il sindacato garanto si impegna con le persone interessate affinché l'imposizione alla fonte venga sostituita da una tassazione ordinaria.

Nei loro pareri sulla nuova CDI diverse organizzazioni si adoperano affinché i dipendenti pensionati delle dogane e del corpo delle guardie di confine, che hanno mantenuto il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein, per quanto concerne le pensioni della cassa pensioni vengano tassati nel luogo di domicilio. La nuova CDI non contiene però nessuna modifica della prassi riguardante la tassazione di detto gruppo di persone.

I pensionati interessati hanno lavorato come dipendenti attivi del corpo delle guardie di confine nel Principato del Liechtenstein, e quindi all'estero, e sono stati di fatto costretti a prendervi il domicilio. Essi hanno pertanto accettato anche inconvenienti per i loro familiari. La loro particolare situazione di residenti del Principato del Liechtenstein ma di contribuenti in Svizzera è motivo di continua discriminazione. Per far valere i loro diritti nei confronti delle autorità svizzere devono ricorrere a consulenti giuridici o addirittura adire un tribunale. Nell'ultima fase della loro vita, l'elevata imposizione alla fonte li costringe contro la loro volontà a lasciare casa e figli per trasferire il domicilio in Svizzera. Per questo motivo è giusto sostituire l'imposizione alla fonte con la tassazione ordinaria.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con riguardo alle prestazioni della previdenza professionale, il personale pensionato delle dogane e del corpo delle guardie di confine domiciliato nel Principato del Liechtenstein sottostà all'imposizione alla fonte in Svizzera. Questo vale sia secondo la vigente convenzione su diverse questioni di ordine fiscale che in virtù della nuova convenzione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni (CDI), non ancora entrata in vigore.

Nei rapporti internazionali, per i redditi provenienti da pubblici servizi vale il principio ancorato all'articolo 19 del modello di Convenzione dell'ONU e dell'OCSE secondo cui lo Stato che assume i costi può tassare anche le prestazioni. Questo principio corrisponde alla costante politica svizzera in ambito di convenzioni.

Il personale pensionato delle dogane e del corpo delle guardie di confine domiciliato nel Principato del Liechtenstein riceve i versamenti a titolo di pensione da Publica. Questo personale è quindi a carico della Svizzera. Anche i versamenti dei contributi del passato sono stati a carico della Svizzera, sia in quanto contributi del datore di lavoro o di pagamenti diretti o per i contributi del lavoratore o in quanto deduzioni con ripercussioni fiscali. È quindi logico che la Svizzera possa tassare le prestazioni. Gli ex dipendenti delle dogane e del corpo delle guardie di confine vengono in tal modo trattati alla stessa maniera degli altri impiegati statali svizzeri pensionati che hanno lavorato in Svizzera o all'estero e che sono domiciliati all'estero dopo il pensionamento.

Le convenzioni intese a evitare le doppie imposizioni contengono norme sui conflitti di leggi. Queste norme si prefiggono di evitare un'imposizione del medesimo sostrato fiscale ad opera di due o più Stati, per cui assegnano il diritto d'imposizione all'uno o all'altro Stato. La disposizione prevista nella nuova CDI tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein adempie a questo scopo ed evita una doppia imposizione delle prestazioni provenienti dalla previdenza professionale svizzera. Non si ravvisa quindi alcun motivo valido per derogare alla disposizione usuale a livello internazionale per il caso del personale pensionato delle dogane e del corpo delle guardie di confine domiciliato nel Principato del Liechtenstein.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Tassazione ordinaria del personale pensionato delle dogane e del corpo delle guardie di confine domiciliato nel Principato del Liechtenstein | Lexipedia | Lexipedia