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16.3035 · Mozione · 2016-03-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie affinché i beneficiari di rendite siano obbligatoriamente rappresentati (con diritto di voto) in seno all'organo supremo del loro istituto di previdenza professionale, nel rispetto del principio dell'amministrazione paritetica di lavoratori e datori di lavoro.

Begründung

L'articolo 51 capoverso 1 della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) prevede che "i lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nell'organo supremo dell'istituto di previdenza". Non fa per contro menzione dei beneficiari di rendite. È pur vero che alcuni istituti di previdenza autorizzano rappresentanti di questi ultimi a partecipare a titolo consultivo alle riunioni dell'organo supremo, ma questa pratica è ben lungi dall'essere diffusa e per di più i rappresentanti dei beneficiari di rendite non hanno diritto di voto.

Nondimeno, le decisioni dell'organo supremo degli istituti di previdenza concernono i beneficiari di rendite in prima persona, in particolare quando si tratta di definire il tasso d'interesse tecnico o di controllare la concordanza tra l'investimento patrimoniale e gli impegni. L'avere di vecchiaia accumulato dai beneficiari di rendite durante la vita professionale e sulla cui base è calcolato l'ammontare della rendita al momento del pensionamento continua ad essere amministrato dal loro istituto di previdenza. È dunque evidente che il buon funzionamento della loro cassa pensioni li riguardi direttamente.

Al fine di rimediare alla situazione attuale nel rispetto del principio dell'amministrazione paritetica, si potrebbe per esempio riservare ai beneficiari di rendite uno dei seggi attribuiti ai salariati.

La mozione Steiner 97.3126, depositata il 20 marzo 1997, aveva già chiesto una rappresentanza dei beneficiari di rendite negli organi degli istituti di previdenza. Accolta il 20 giugno 1997 dal Consiglio nazionale - sotto forma di postulato -, la richiesta era stata archiviata senza seguito durante i lavori della prima revisione della LPP, all'inizio degli anni 2000. La questione non è stata trattata in alcun modo neppure nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020.

Considerata l'evoluzione del rapporto numerico tra popolazione attiva e beneficiari di rendite e della piramide delle età, la questione della rappresentanza obbligatoria dei beneficiari di rendite negli organi delle casse pensioni deve essere affrontata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I rischi finanziari connessi alle rendite correnti sono sostenuti esclusivamente dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le decisioni che incombono agli organi supremi menzionate dall'autore della mozione, quali la definizione del tasso d'interesse tecnico o il controllo della concordanza tra l'investimento patrimoniale e gli impegni, non hanno alcun impatto sulle rendite correnti, che sono garantite, ma contribuiscono unicamente ad aumentare gli oneri finanziari gravanti sui lavoratori e sui datori di lavoro. Di conseguenza, la concessione per legge ai beneficiari di rendite del diritto di essere rappresentati con diritto di voto nell'organo supremo degli istituti di previdenza non è giustificata e sarebbe anzi in contraddizione con il principio dell'amministrazione paritetica, che per definizione implica solo due parti: i lavoratori e i datori di lavoro.

Instaurare una collaborazione tripartita in seno al consiglio di fondazione modificherebbe i rapporti di forza a svantaggio di una o dell'altra parte. Se per esempio, secondo quanto proposto dall'autore della mozione, si riservasse ai beneficiari di rendite uno dei seggi spettanti ai salariati, questi ultimi vedrebbero ridotta la propria influenza sulle decisioni relative alle loro prestazioni future e ai loro oneri finanziari. Lo stesso avverrebbe per i datori di lavoro se si attribuisse ai beneficiari di rendite uno dei loro seggi.

Va infine ricordato che già oggi è possibile adottare a livello di regolamento soluzioni adeguate alla situazione di ciascun istituto di previdenza. Gli istituti che lo desiderano possono infatti introdurre una partecipazione dei beneficiari di rendite nel quadro della libertà operativa di cui dispongono in virtù dell'articolo 49 della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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