16.3037 · Mozione · 2016-03-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un disegno di legge che estenda i motivi giustificativi per la fattispecie della violazione del segreto d'ufficio (art. 320 del Codice penale) nei casi in cui dei segreti sono stati o hanno dovuto essere rivelati per un interesse pubblico preponderante.
Begründung
L'obbligo di cooperazione tra autorità e quello del segreto d'ufficio possono essere in conflitto tra loro. Per molti dipendenti del settore pubblico spesso non è chiaro quali dati sono autorizzati a trasmettere ad altre autorità o funzionari e quando potrebbero commettere un reato. Il quadro normativo vigente è poco chiaro. L'articolo 320 del Codice penale esiste da oltre mezzo secolo senza essere mai stato modificato. Nel frattempo la situazione è tuttavia mutata per quanto riguarda la protezione del segreto e la comprensione dell'attività amministrativa e dell'interesse pubblico. Nel suo lavoro di bachelor "Amtsgeheimnis und Behördenkooperation" (segreto d'ufficio e cooperazione tra autorità), Karin Blöchlinger ha trattato la problematica, proponendo di chiarire e completare la normativa del segreto d'ufficio di cui all'articolo 320 numero 2 del Codice penale aggiungendo un secondo motivo giustificativo (cfr. Wirtschaftsjuristische Arbeiten 6, Schultess, Zurigo 2015). Secondo la sua proposta, non è punibile neanche chi, per un interesse pubblico preponderante, rivela un segreto in seno alla propria o a un'altra autorità, permettendo a quest'ultima di adempiere il suo mandato legale. La legge sulla protezione dei dati non va toccata. La mozione riprende questa proposta, ma ovviamente lascia spazio anche per un'altra formulazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 320 del Codice penale (RS 311.0) punisce la rivelazione di segreti d'ufficio da parte di un funzionario, indipendentemente dal fatto che il segreto sia stato rivelato all'interno dell'amministrazione o al di fuori di essa. L'autore della mozione si concentra invece sulla cooperazione tra autorità e sulla tutela di interessi pubblici preponderanti.
In vari ambiti dell'attività amministrativa della Confederazione e dei cantoni, negli ultimi anni sono state emanate regole specifiche e precise in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria. Nella risposta all'interpellanza Regazzi 13.3277, il Consiglio federale ha illustrato le differenze tra diritti e obblighi di denuncia, da un lato, e diritti e obblighi di avviso dall'altro. Anche determinati atti normativi di diritto amministrativo contengono regole di assistenza amministrativa, come ad esempio l'articolo 39 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). Il Consiglio federale preferisce questo tipo di regole, in quanto permettono di escludere la punibilità per violazione del segreto d'ufficio secondo linee guida chiare, in virtù dell'articolo 14 del Codice penale.
Può ad esempio sembrare utile comunicare all'autorità che decide in merito all'abilitazione professionale o a un'autorità scolastica i nomi delle persone oggetto di un determinato procedimento penale. Tuttavia, sia le autorità inquirenti sia le persone coinvolte hanno interesse a che tale informazione sia trasmessa soltanto a condizioni precise, definite negli articoli 364 del Codice penale e 75 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). Il motivo giustificativo proposto nella mozione comporterebbe una trasmissione non uniforme delle informazioni, e le autorità preposte non sarebbero più in grado di garantire una prassi unitaria. L'assistenza amministrativa deve fondarsi su una base legale precisa ai sensi dello Stato di diritto e della certezza giuridica. Il motivo giustificativo richiesto potrebbe non da ultimo causare un conflitto con le regole federali e cantonali in materia di assistenza amministrativa.
Inoltre, l'autorità preposta deve già procedere alla ponderazione degli interessi proposta dall'autore della mozione al momento di accordare il consenso conformemente all'articolo 320 numero 2 del Codice penale (cfr. p. es. art. 170 cpv. 3 CPP). Il requisito della forma scritta come pure del fatto che il consenso deve essere accordato non dal funzionario interessato, bensì dall'autorità superiore garantiscono una ponderazione accurata degli interessi, anche di quelli di cittadini eventualmente coinvolti.
L'iscrizione nell'articolo 320 del Codice penale del motivo giustificativo chiesta nella mozione è pertanto superflua e potrebbe creare numerose contraddizioni, provocare incertezze e rischiare persino di compromettere la cooperazione tra autorità. Il Consiglio federale ritiene pertanto che il diritto vigente disciplini la cooperazione tra autorità in maniera adeguata e conforme allo Stato di diritto e alla certezza giuridica.
Occorre infine rilevare che la dottrina e la giurisprudenza riconoscono il motivo giustificativo extralegale della tutela di interessi legittimi anche per la fattispecie della violazione del segreto d'ufficio (art. 320 del Codice penale; cfr. p. es. decisione del TF 6B_305/2011 del 12 dicembre 2011, consid. 3). Tali interessi comprendono pure gli interessi pubblici preponderanti menzionati dall'autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.