16.3038 · Mozione · 2016-03-02
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare emendamenti legislativi affinché le stazioni di trasformazione e altri impianti elettrici situati al di fuori delle zone edificabili possano essere realizzati e adeguati alle mutate esigenze in maniera più semplice, rapida e possibilmente a costi ridotti.
Begründung
Nel cantone di Turgovia governo, Parlamento e popolazione hanno votato a favore di un maggiore sfruttamento delle energie rinnovabili e confermato, già nel 2011, il passaggio a un approvvigionamento energetico sostenibile. È in corso la transizione da un approvvigionamento energetico centrale proveniente da grandi impianti a un approvvigionamento decentrato proveniente da impianti di varie dimensioni e a un flusso energetico bidirezionale. Come confermato da un rapporto approfondito sulle reti elettriche, questo passaggio comporta nuove sfide per le reti, le capacità di stoccaggio e la regolazione di produzione e consumo. Pertanto, la capacità di integrazione degli IPE decentrati nella rete di distribuzione locale può essere aumentata, con misure semplici e complessivamente senza grossi investimenti, del 15 a 20 per cento del totale di energia. Nelle reti di distribuzione urbane, questa quota è stimata al 20 a 30 per cento. Il quadro risulta meno positivo nelle regioni rurali, nelle quali spesso è necessario potenziare le reti, anche se sono state adottate misure di ottimizzazione. Proprio in queste regioni, al di fuori delle zone edificabili, vi sono grossi problemi e ritardi nelle procedure di approvazione dei piani. Per quanto concerne le stazioni di trasformazione, secondo il diritto federale occorre sempre l'approvazione dei piani dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), mentre non è necessario un permesso di costruzione del cantone o del comune. Dal canto suo, l'ESTI deve tuttavia richiedere un parere all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) nel caso in cui le stazioni di trasformazione si trovino al di fuori delle zone edificabili. Inoltre occorrono i pareri del servizio cantonale competente per il territorio e del comune. In questo contesto, l'ARE ha già più volte impedito, ritardato o resa complicata la costruzione di stazioni di trasformazione, benché il servizio cantonale e il comune avessero già emesso un parere positivo. I ritardi sono dovuti anche al fatto che, da quanto è dato constatare, l'ESTI tratta le approvazioni dei piani secondo la legge sulla procedura amministrativa e non secondo la legislazione edilizia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per quanto concerne la semplificazione e l'accelerazione delle procedure relative all'approvazione delle stazioni di trasformazione e altri impianti elettrici, il Consiglio federale si è già espresso nel suo parere riguardo alla mozione Guhl 15.3962, "Accelerare e semplificare l'approvazione di modifiche delle stazioni di trasformazione esistenti e di potenziamenti della rete", del 24 settembre 2015. All'epoca il governo ha proposto di respingere la mozione, che conteneva analoghi principi.
L'approvazione delle stazioni di trasformazione e di altri impianti elettrici si fonda sulla legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0). Per la costruzione o la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole occorre un'approvazione dei piani (art. 16 cpv. 1 LIE). L'autorità competente per l'approvazione dei piani è l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) o, per impianti per cui l'Ispettorato non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte, l'Ufficio federale dell'energia (art. 16 cpv. 2 lett. a e b LIE).
Nell'ambito della procedura di approvazione dei piani, per ogni progetto devono essere valutati anche gli aspetti relativi alla pianificazione del territorio (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_604/2014 del 12 maggio 2015, considerando 5). Tale valutazione deve basarsi sulla legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; DR 700), sulla relativa ordinanza del 28 giugno 2000 (RS 700.1) nonché sulla prassi e sulla giurisprudenza che ne sono derivate.
A livello federale, l'autorità specializzata competente è l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). In virtù dell'articolo 62a capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010), l'autorità competente per l'approvazione consulta l'ARE prima di prendere la decisione.
Il fatto che i terreni e il suolo siano sempre più sollecitati dai vari impianti fa sì che la pianificazione del territorio acquisisca una maggiore importanza. In particolare, occorre prestare la necessaria attenzione ai principi fondamentali del diritto pianificatorio relativi alla distinzione tra zone edificabili e zone non edificabili e alle restrizioni di edificazione nelle zone agricole a protezione dei terreni coltivabili. Va tenuto conto del fatto che la Confederazione e i cantoni devono coordinare le loro attività d'incidenza territoriale e sostenere gli sforzi per garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese (art. 1 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d LPT). Nell'ambito della valutazione dal punto di vista della pianificazione del territorio è inoltre necessario tenere conto del perseguimento degli obiettivi di politica energetica e della crescente immissione decentrata nella rete di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Pertanto è indispensabile una verifica delle esigenze della pianificazione del territorio da parte della Confederazione.
Come ha già avuto modo di esprimere nel suo parere riguardo alla mozione Guhl 15.3962, il Consiglio federale non reputa opportuno, per accelerare le procedure, intervenire a livello normativo limitando il margine di discrezionalità dell'autorità competente per l'approvazione dei piani o dell'ARE.
Il Consiglio federale fa notare tuttavia che spetta all'ARE garantire il principio di proporzionalità nell'esaminare e valutare i progetti dal punto di vista della pianificazione del territorio. Inoltre le autorità specializzate e quelle competenti per l'approvazione devono fare in modo che le procedure siano efficienti nell'ambito delle disposizioni vigenti. Nel fare ciò queste autorità devono anche verificare se, nei casi di minore importanza, possono ricorrere maggiormente alla possibilità di rinunciare alla consultazione delle autorità specializzate interessate (art. 62a cpv. 4 LOGA).
Nel messaggio relativo alla legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (strategia reti elettriche), trasmesso al Parlamento il 13 aprile 2016, il Consiglio federale presenta le misure volte a ottimizzare lo svolgimento delle procedure.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.