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16.3042 · Interpellanza · 2016-03-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Suscitano sempre nuovo scalpore le dichiarazioni di alcuni imam attivi in Svizzera e continua a sorprendere come imam controversi possano predicare nelle moschee. A mio avviso la situazione è pregiudizievole a una convivenza pacifica nel nostro Paese. È possibile intervenire nei confronti di imam controversi a tre livelli: primo, tutelando la pace religiosa e l'ordine pubblico, il che è primariamente compito dei cantoni. Secondo, perseguendo penalmente chiunque incita alla violenza e al razzismo, ad esempio sotto forma di cosiddette prediche dell'odio. Terzo, intervenendo in virtù delle disposizioni legali in materia di entrata e soggiorno.

In tale contesto poniamo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. Ritiene che i mezzi a disposizione negli ambiti giuridici rilevanti siano sufficienti per intervenire contro i predicatori dell'odio e altre attività illegali nel contesto dei gruppi religiosi?

2. Quali ulteriori misure giuridiche o esecutive andrebbero adottate per poter combattere più efficacemente i problemi citati?

3. Ritiene necessario intervenire nel settore della migrazione per combattere più efficacemente le attività illegali?

4. Di quali misure per lottare contro le attività illegali nel contesto religioso dispongono gli Stati limitrofi alla Svizzera?

5. Quali vantaggi e svantaggi vede nell'introdurre in Svizzera una formazione per gli imam e nel conferire un riconoscimento statale all'islam?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. I mezzi coercitivi previsti dal diritto in materia di stranieri e dal diritto penale descritti ai numeri 1 e 2 nonché i mezzi di cui dispongono le autorità preposte alla sicurezza per sorvegliare i predicatori dell'odio sono in linea di principio sufficienti. In particolare, tali mezzi garantiscono, anche sotto il profilo della prevenzione, che le persone che minacciano in maniera evidente l'ordine e la sicurezza pubblici o la sicurezza interna o esterna della Svizzera non possano entrare in Svizzera oppure siano allontanate o espulse dal Paese e oggetto di un divieto d'entrata.

3. Analogamente a quanto avviene in Svizzera, l'istigazione pubblica a commettere reati e le campagne diffamatorie nei confronti di parti della popolazione, in particolare contro gruppi religiosi, sono perseguibili penalmente anche nei Paesi limitrofi (Germania, Austria, Francia e Italia).

4. Alla luce del ruolo svolto dagli imam e da altri responsabili nella guida religiosa e nell'integrazione di stranieri, il Consiglio federale reputa importante offrire loro possibilità di perfezionamento.

5. A questa conclusione è pure giunto il programma nazionale di ricerca 58, "Comunità religiose, Stato e società". Il Consiglio federale ritiene pertanto opportuna la creazione di programmi di perfezionamento istituzionalizzati rivolti alle guide spirituali islamiche. Per tale ragione, accoglie positivamente e sostiene la realizzazione di un centro svizzero per l'islam e la società (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Marra 14.3783).

Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni (art. 72 cpv. 1 della Costituzione).

Risposta del Consiglio federale.