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16.3055 · Mozione · 2016-03-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di armonizzare gli interessi nei casi di condono delle imposte federali in modo che venga fissato un interesse di mora e uno rimunerativo di validità generale. Questo tasso d'interesse di riferimento deve essere strettamente collegato all'evoluzione del mercato.

Begründung

Gli investimenti sui conti bancari e postali non fruttano quasi più interessi. Su alcuni di loro vengono calcolati interessi negativi. Da parte sua la Confederazione riscuote però interessi di mora che non rispecchiano le condizioni di mercato. Se, a titolo d'esempio, a causa del contesto economico difficile (forza del franco e crescente concorrenza internazionale) ha difficoltà a pagare puntualmente le imposte, una PMI viene doppiamente punita. Attualmente gli interessi di mora ammontano al 3 per cento per l'imposta federale diretta, al 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e addirittura al 5 per cento per le tasse di bollo, l'imposta sul tabacco e sulla birra, l'imposta preventiva e l'imposta sugli autoveicoli. Mal si comprende per quale ragione la Confederazione applichi diversi tassi d'interesse di mora e si scosti completamente dalle condizioni di mercato. Per i contribuenti questa realtà comporta oneri amministrativi supplementari poiché devono verificare continuamente quali tassi d'interesse di mora sono applicabili nel caso concreto.

Attualmente gli interessi di mora e quelli rimunerativi nei casi di condono delle imposte federali sono fissati dal Dipartimento federale delle finanze, competente in virtù della legge. Al riguardo occorre evidenziare che l'ammontare del tasso d'interesse fissato dà sempre adito a discussioni.

Un'impostazione sostenibile per l'economia del sistema degli interessi di mora e di quelli rimunerativi potrebbe essere data qualora per tutti i condoni e tributi di carattere federale vengano applicati gli stessi tassi d'interesse di mora e rimunerativi. L'interesse di mora e quello rimunerativo deve essere collegato a un tasso d'interesse di riferimento conforme al mercato, ritenuto che possa essere ammesso solo un leggero supplemento per i costi di gestione. Per l'amministrazione federale l'onere di attuazione sarebbe minimo. Gli interessi di mora non sono concepiti per fornire alla Confederazione una fonte di finanziamento supplementare.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede un abbinamento degli interessi di mora e rimunerativi negli atti normativi federali a un tasso d'interesse di riferimento, in modo da tener conto della situazione del mercato e che gli interessi di mora che i contribuenti devono eventualmente versare siano per loro sopportabili dal punto di vista economico.

A titolo introduttivo occorre osservare che l'interesse di mora che il contribuente deve versare non riveste carattere penale e che è quindi dovuto a prescindere dalla colpevolezza qualora il contribuente non paghi entro i termini un credito fiscale esigibile e legittimo. Secondo l'avviso del Consiglio federale l'abbinamento richiesto dall'autore della mozione degli interessi di mora e rimunerativi in ambito di imposte federali a un tasso d'interesse di riferimento conforme al mercato, con l'aggiunta di un "leggero supplemento per i costi di gestione", comporta che i corrispondenti tassi d'interesse finirebbero per essere chiaramente al di sotto dei tassi d'interesse di mora applicati nel diritto privato. Sulla base dell'articolo 104 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni nel diritto privato vale la regola secondo cui sui crediti pecuniari scoperti sono dovuti interessi moratori del 5 per cento all'anno, anche quando i tassi d'interesse previsti nel contratto sono inferiori. Nel diritto privato non è quindi previsto alcun abbinamento del tasso d'interesse di mora a un tasso d'interesse di riferimento e quindi nessun riferimento alle condizioni di mercato. Esiste piuttosto una rimunerazione minima del 5 per cento, anche quando gli interessi previsti nel contratto sono più bassi.

Il tasso d'interesse di mora richiesto nella mozione dovrebbe essere sensibilmente al di sotto del 5 per cento. Ne potrebbe discendere che i debitori morosi pagherebbero i crediti fiscali pendenti solo alla fine, ossia dopo gli altri crediti a cui si applicano tassi d'interesse più elevati. Questa penalizzazione sistematica del fisco comporta minori entrate, non è giustificata ed è quindi da respingere.

Il Consiglio federale reputa ragionevole la richiesta dell'autore della mozione di armonizzare i tassi d'interesse di mora e rimunerativi negli atti normativi federali. Occorre però tener conto del fatto che in ambito di imposta federale diretta verrebbe applicato un ulteriore tasso d'interesse sui pagamenti anticipati volontari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.