16.3113 · Interpellanza · 2016-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Secondo la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblicata nel foglio federale 2015 6221 seguenti, con domanda raggruppata del 23 luglio 2015, i Paesi Bassi hanno richiesto alla Svizzera informazioni in merito a clienti di UBS non identificati che, dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2014, detenevano uno o più conti bancari presso UBS e hanno in particolare soddisfatto i seguenti requisiti:
- UBS ha inviato al cliente una lettera in cui lo informava che la relazione di conto sarebbe stata disdetta qualora esso non avesse dimostrato di aver rispettato i propri obblighi fiscali;
- il cliente non ha dimostrato a UBS il rispetto dei propri obblighi fiscali.
Questa domanda raggruppata comprende in particolare anche clienti in regola con il fisco, ossia ad esempio quelli che hanno saldato la relazione di conto con UBS senza aver comprovato l'onestà fiscale. Se ciò è una domanda raggruppata ammessa secondo la decisione dell'AFC, chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ritiene ammissibili le domande raggruppate come quelle dei Paesi Bassi del 23 luglio 2015, sebbene queste comprendano anche molti clienti in regola con il fisco?
2. In caso di risposta affermativa, come riconosce il Consiglio federale la differenza determinante tra tali domande raggruppate e le "fishing expedition"? Questo in particolare alla luce delle affermazioni fatte in occasione delle deliberazioni in merito alla riveduta legge sull'assistenza amministrativa secondo cui le "fishing expedition" non sarebbero come sempre state ammesse.
3. La Svizzera intende presentare simili domande raggruppate anche, ad esempio, a Germania o Austria?
4. Che possibilità hanno i cittadini olandesi di regolarizzare la loro posizione nei Paesi Bassi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La formulazione delle domande raggruppate esclude le persone in regola con il fisco nel senso che le persone che hanno fornito uno dei seguenti documenti non ne sono interessate:
- divulgazione del conto sulla base dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS 0.641.926.81);
- partecipazione al programma dei Paesi Bassi relativo alla divulgazione volontaria (voluntary disclosure program; VDP); oppure
- divulgazione attraverso autodenuncia (al di fuori del VDP) del/dei conto/i; oppure
- dichiarazione fiscale del conto nei Paesi Bassi.
Il Consiglio federale rispettivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in qualità di autorità competente per l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo l'articolo 2 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 651.1) giudica ammissibili le domande raggruppate presentate dall'autorità richiedente dei Paesi Bassi, per cui l'AFC vi è entrata nel merito e, secondo l'articolo 14a capoverso 4 LAAF, ha pubblicato le sue decisioni nel foglio federale.
Con sentenza del 21 marzo 2016 (non ancora cresciuta in giudicato) il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che dopo il chiaro tenore del protocollo della riveduta Convenzione di doppia imposizione con il Regno dei Paesi Bassi le domande raggruppate senza indicazione dei nomi sono escluse e di conseguenza è stato accolto il ricorso di un cliente olandese di UBS. Pertanto, i suoi dati bancari non possono essere trasmessi all'autorità olandese.
Tale sentenza verifica la legittimità della richiesta non in riferimento alla questione della citata "fishing expedition".
2. Il commento all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE definisce la "fishing expedition" una richiesta speculativa che non ha in effetti una relazione con un'inchiesta o un'indagine in corso (art. 5 del commentario dell'OCSE nella versione del 17 luglio 2012). Di conseguenza le "fishing expedition" sono richieste formulate senza elementi di sospetto concreti (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6011/2012 del 13 marzo 2013 consid. 7.4.1). Se la domanda non indica nessun nome, gli altri elementi di fatto devono essere descritti in modo ancora più dettagliato affinché una domanda raggruppata ammissibile possa essere distinta dalla proscritta "fishing expedition". È tuttavia sufficiente che nell'esposizione dei fatti l'autorità richiedente soddisfi queste esigenze.
3. Sulla base delle sue CDI per la Svizzera esiste di principio la possibilità di presentare domande raggruppate. Su possibili richieste future o su singole richieste specifiche non si può prendere posizione, dato che sottostanno al principio di confidenzialità.
4. L'offerta di una possibilità di regolarizzazione fiscale rimane una decisione di ogni Stato sovrano. I Paesi Bassi hanno consentito ai loro contribuenti di operare fino alla metà del 2014 un'autodenuncia esente da pena. Alla scadenza di questo programma - e come nella maggior parte degli Stati dell'UE in vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni - un contribuente dei Paesi Bassi può sempre dichiarare in qualsiasi momento i suoi valori patrimoniali nella dichiarazione fiscale o alle autorità, ma non più esente da pena.
Risposta del Consiglio federale.