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16.3138 · Interpellanza · 2016-03-17

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quante azioni penali sono state avviate dai cantoni nel corso degli ultimi cinque anni sulla base dell'articolo 23 capoverso 1 della legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica?

2. Di quali discipline sportive si trattava?

3. Nell'ambito del doping si fa una distinzione tra sanzioni amministrative e sanzioni penali? Sia in caso di risposta negativa sia in caso di risposta positiva quali sono i motivi?

4. La doppia sanzione, penale e amministrativa, di un tesserato permetterebbe di migliorare la lotta al doping?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'articolo 24 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo; RS 415.0) i cantoni devono informare l'organo competente per le misure antidoping (Antidoping Svizzera) in merito ai procedimenti penali avviati. Le autorità di perseguimento penale adempiono solo in parte a tale obbligo di informazione. Antidoping Svizzera viene informata in singoli casi in merito a procedimenti penali già conclusi e non dispone quindi di dati attendibili. Secondo la statistica criminale di polizia dell'Ufficio federale di statistica nel 2015 diversi corpi di polizia cantonali hanno registrato in totale 26 reati contro la LPSpo. Nella statistica non si tiene conto dei reati che vengono segnalati direttamente - ad esempio dalle dogane - al pubblico ministero competente.

2. Poiché Antidoping Svizzera è a conoscenza solo di pochi procedimenti penali già conclusi non è possibile rilasciare dichiarazioni rilevanti in merito alle discipline sportive interessate. Secondo le sporadiche sentenze comunicate, la maggior parte delle sostanze dopanti vengono consumate nell'ambiente del fitness e del body building.

3. Il legislatore ha rinunciato a sanzionare penalmente gli sportivi che ricorrono al doping. Le sanzioni disciplinari applicate dalle federazioni sportive sono solitamente più efficaci. Gli atleti riconosciuti colpevoli non solo sono esclusi dalle competizioni dalle loro federazioni, ma non possono nemmeno partecipare ad allenamenti organizzati. Inoltre, tali sanzioni delle federazioni possono essere pronunciate e applicate più rapidamente rispetto alle pene statali.

4. Se vogliamo che le persone che fanno uso di doping siano penalmente responsabili, le rispettive sanzioni penali dovrebbero rientrare nell'ambito nel sistema penale globale dello Stato (Codice penale e diritto penale accessorio). È prevedibile che alle persone condannate per la prima volta verrebbero inflitte punizioni piuttosto moderate. Il vantaggio di un'inchiesta penale da parte dello Stato si limita principalmente al fatto che quest'ultimo dispone di una serie di misure coercitive d'inchiesta che le federazioni non hanno. Poiché nel quadro di un procedimento per doping interno alla federazione non deve essere provata la colpa dello sportivo che è ricorso al doping, ma unicamente il fatto che nel suo corpo sono state trovate sostanze dopanti, lo svantaggio di non disporre di misure coercitive non è particolarmente gravoso.

Risposta del Consiglio federale.