16.3191 · Mozione · 2016-03-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di:
1. rendere obbligatoria una protezione di tutti gli armenti di pecore e capre (perlomeno mediante recinzioni elettriche e/o un accompagnamento con cani da protezione / pastori e/o controlli quotidiani degli armenti) durante l'estivazione nell'area di distribuzione del lupo, della lince e dell'orso e nelle zone in cui è possibile imbattersi in tali animali;
2. aumentare, a tale scopo, gli incentivi finanziari nel quadro dei contributi d'estivazione per i sistemi di pascolo "sorveglianza permanente" e "pascoli da rotazione";
3. ridurre o addirittura eliminare del tutto il sostegno al sistema di pascolo "altri pascoli" mediante contributi d'estivazione;
4. creare un incentivo finanziario per il raggruppamento di diversi piccoli armenti in un numero limitato di grandi armenti.
Begründung
Con la presente mozione si richiede al Consiglio federale di attuare misure efficaci e sostenibili a favore degli armenti sugli alpi.
Secondo uno studio di Alpfutur (2012), ogni anno, 4000 delle 200 000 ovini che d'estate sono condotti sugli alpi del nostro Paese muoiono a causa di cadute, fulmini, malattie, filo spinato o intemperie. Inoltre, alla fine di ogni stagione alpestre, centinaia di capi mancano all'appello e alcuni di questi moriranno miseramente di fame con la prima neve. Per poco meno di 300 delle 4000 vittime il decesso è causato da grandi predatori e, in tali casi, si tratta quasi esclusivamente di armenti insufficientemente protetti. Alpfutur e altre cerchie ritengono che si potrebbe salvare la vita di migliaia di ovini adottando misure sostenibili ed efficaci.
Considerato lo zelo di alcuni nel voler salvare gli ovini, tanto vale attuare misure che siano realmente efficaci.
Gli ovini delle aziende di pianura beneficiano, normalmente, di norme di sicurezza minime in virtù dell'ordinanza sulla protezione degli animali e di un controllo quotidiano dell'effettivo. Una volta saliti all'alpe, il diritto alla protezione e alla sorveglianza di questi animali non è più lo stesso; eppure il terreno e le condizioni climatiche sono ben più pericolosi che in pianura. In quanto a cura e sorveglianza, sugli alpi sono applicabili solo esigenze piuttosto sommarie.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I contributi d'estivazione sono sanciti nella legge sull'agricoltura. In tale contesto, dal 2003 la Confederazione fornisce incentivi per un'estivazione di ovini sostenibile. Concretamente si fa una distinzione tra tre sistemi di pascolo: sorveglianza permanente, pascoli da rotazione e altri pascoli. I pagamenti diretti per i primi due sistemi di pascolo sono aumentati costantemente nel corso degli anni, mentre il sostegno finanziario per gli altri pascoli (pascolo libero) è rimasto invariato negli ultimi quindici anni.
La strategia d'incentivazione, associata alla presenza di grandi predatori, ha avuto un notevole impatto sull'estivazione di ovini. Dal 2003 il numero di capi sotto sorveglianza permanente è più che raddoppiato, passando da 5 000 a 11 700 carichi normali. Quello di ovini detenuti su altri pascoli, invece, ha segnato un massiccio calo, passando da 14 400 a 5 700 carichi normali. Questa è la prova che la strategia d'incentivazione funziona. I suoi effetti si protrarranno anche nei prossimi anni.
Le misure per la protezione degli armenti sono sancite nella legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP). L'obiettivo è prevenire i danni causati dalla selvaggina. Queste misure non sono finanziate nel quadro del sistema dei pagamenti diretti, bensì mediante il preventivo dell'Ufficio federale dell'ambiente.
Il Consiglio federale ritiene che la responsabilità di prendere misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina debba continuare a essere dei cantoni (art. 12 cpv. 1 LCP). La Confederazione promuove e coordina le misure dei cantoni (art. 12 cpv. 5 LCP). Questi sono tenuti a integrare la protezione degli armenti nella consulenza agricola che forniscono (art. 10ter cpv. 4 ordinanza sulla caccia, OCP). Conformemente all'articolo 13 LCP e all'articolo 10 OCP, i cantoni sono liberi di decidere se vincolare ad altre condizioni il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.
Le modifiche strutturali delle aziende alpestri interessate sono già in atto. Gli alpi isolati, che presentano, in particolare, condizioni topografiche difficili, generalmente possono essere caricati soltanto con piccoli armenti. Inoltre, nella maggior parte dei casi le risorse umane e finanziarie sarebbero insufficienti qualora si volesse garantire una sorveglianza permanente su tutti gli alpi caricati con ovini. Tuttavia, anche la presenza degli ovini sugli altri pascoli contribuisce alla cura e alla preservazione del paesaggio rurale della regione d'estivazione. Ne consegue che occorre rinunciare alla soppressione dei contributi d'estivazione per gli altri pascoli, anche perché altrimenti l'utilizzo di queste regioni non sarebbe più assicurato.
Attualmente non è opportuno adeguare gli incentivi finanziari. Il sostegno per gli ovini sorvegliati e per quelli su pascoli da rotazione è stato aumentato nel 2014, rendendo questi due sistemi di pascolo più interessanti rispetto agli altri pascoli. Nel quadro dei miglioramenti strutturali è già possibile finanziare raggruppamenti di armenti. Le strutture sono in evoluzione. Non sono necessari nuovi incentivi. A lungo termine, le misure saranno nuovamente valutate e, se del caso, adeguate. Inoltre, nel 2017, nel quadro di un rapporto all'attenzione del Consiglio federale, UFAM e UFAG appureranno la completezza e l'idoneità delle misure per la protezione degli armenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.