16.3233 · Mozione · 2016-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sugli stranieri che impedisca di rilasciare permessi di dimora o di domicilio a persone che non sono in grado di garantire il proprio sostentamento senza il sostegno dello Stato.
Begründung
Mozione depositata di nuovo tale e quale, dato che la mozione 14.3218 del 21 marzo 2014 non è stata trattata per due anni ed è stata tolta dal ruolo senza votazione. Proprio casi come quello di Tahirovic di Sankt Margrethen mostrano chiaramente l'importanza di una tale disposizione!
In seguito all'approvazione, il 9 febbraio 2014, dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa", la Svizzera deve operare una selezione in materia di immigrazione. Occorre distinguere chiaramente tra gli stranieri che rappresentano un valore aggiunto per la Svizzera e quelli che vivono a spese del nostro Paese. In molti casi la possibilità di garantire il proprio sostentamento costituisce la condizione per il rilascio di un titolo di soggiorno. All'atto pratico sono tuttavia fatte eccezioni in molti ambiti. Non devono tuttavia essere previste eccezioni tranne che nel diritto d'asilo. Il presupposto legale della "possibilità di garantire il proprio sostentamento" intende impedire un'immigrazione tesa a sfruttare le istituzioni di sicurezza sociale. Tale obiettivo riveste un grande interesse per lo Stato e giustifica le normative corrispondenti anche sul piano del diritto costituzionale. Chi vive per lungo tempo delle indennità di disoccupazione o dell'aiuto sociale deve lasciare il Paese. La condizione deve valere per la proroga di un permesso di dimora anche dopo un soggiorno pluriennale. In tal modo è possibile risparmiare milioni di franchi, porre fine agli abusi in materia di aiuto sociale e lasciare più spazio agli stranieri capaci e desiderosi di lavorare, che rappresentano un autentico valore aggiunto per il nostro Paese.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 14 maggio 2014 il Consiglio federale ha raccomandato di respingere la citata precedente mozione 14.3218 su questo tema. Gli argomenti addotti a sostegno della sua proposta restano in linea di massima validi.
Per i cittadini di Paesi terzi, mezzi finanziari sufficienti costituiscono già oggi una condizione per il rilascio di un titolo di soggiorno in Svizzera (p. es. art. 19, 27, 28, 29, 44, 45 e 51 della legge federale sugli stranieri; LStr). Un permesso di dimora può essere revocato o non più prolungato se uno straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (art. 62 lett. e e 63 cpv. 1 lett. c LStr), sempre rispettando il principio della proporzionalità nel caso concreto.
Dopo un soggiorno ininterrotto e regolare in Svizzera superiore a 15 anni non è possibile revocare il permesso di domicilio soltanto a causa della dipendenza duratura dall'aiuto sociale (art. 63 cpv. 2 LStr). In adempimento dell'iniziativa parlamentare 08.450, "Maggior margine di manovra per le autorità", nel messaggio aggiuntivo del 4 marzo 2016 concernente la modifica della LStr (integrazione; 13.030) il Consiglio federale propone di abrogare la limitazione temporale della possibilità di revoca.
I cittadini dell'UE/AELS sottostanno alle disposizioni dell'accordo di libera circolazione con l'UE (ALC) e della corrispondente Convenzione AELS. In virtù dell'ALC, le persone che non svolgono un'attività lucrativa hanno diritto al soggiorno soltanto se dispongono di sufficienti mezzi finanziari e di un'assicurazione malattia (art. 24 allegato I ALC). In linea di massima le persone che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto alle medesime prestazioni sociali degli svizzeri. I cittadini UE/AELS che cercano lavoro in Svizzera possono tuttavia essere esclusi dall'aiuto sociale durante questo periodo (art. 2 par. 1 allegato I ALC). Dal 1° aprile 2015 il diritto svizzero prevede espressamente che i cittadini UE/AELS alla ricerca di un impiego devono disporre di mezzi finanziari sufficienti a garantire il loro sostentamento (art. 18 cpv. 2 OLCP).
Nel messaggio del 4 marzo 2016 concernente la modifica della LStr (regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) il Consiglio federale propone le normative seguenti. È previsto che il diritto di soggiorno dei cittadini UE/AELS si estingua qualche tempo dopo la cessazione involontaria dell'attività lucrativa (perdita dell'impiego). In tale contesto è disciplinato anche il percepimento dell'aiuto sociale. Al fine di permettere l'esame dei mezzi finanziari necessari nel caso delle persone senza attività lucrativa si intende disciplinare lo scambio di dati sulla riscossione di PC con le autorità competenti in materia di migrazione.
In tal modo il Consiglio federale ha deciso diverse misure volte a disciplinare in maniera più vincolante e uniforme il percepimento di prestazioni sociali e in determinati casi prevedere una limitazione. Attualmente non ritiene necessario adottare ulteriori misure.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.