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Maggiore sicurezza. Accesso agevolato al permesso di porto d'armi per le autorità doganali e di polizia

16.3236 · Mozione · 2016-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sulle armi (art. 27 e seg. LArm) e la corrispondente ordinanza (art. 48 e segg. OArm) affinché

a. la tessera di servizio delle autorità doganali e di polizia valga come permesso di porto d'armi generale illimitato, e

b. le autorità doganali e di polizia armate possano ottenere un permesso di porto d'armi senza dover rendere verosimile un bisogno in tal senso (art. 27 cpv. 2 LArm).

Anche per tali autorità si presuppone il soddisfacimento di tutte le altre condizioni per ottenere un permesso di porto d'armi. Si può rinunciare all'esame pratico se la persona in questione può confermare un esercizio regolare al tiro.

Begründung

L'articolo 2 capoverso 1 LArm, determinante per l'obbligo delle autorità doganali e di polizia di portare un arma, si riferisce al porto dell'arma di servizio nel quadro dell'attività di servizio. Per poter portare l'arma di servizio al di fuori del servizio, ad esempio durante il tragitto verso il posto di lavoro, le autorità doganali e di polizia necessitano dunque in tutta la Svizzera di un relativo permesso e sono anch'esse soggette alle disposizioni penali della LArm e dell'OArm, e potrebbero di conseguenza essere perseguite penalmente. L'attuale situazione legale è insoddisfacente e genera incertezze giuridiche.

La possibilità per i doganieri e i poliziotti di portare l'arma di servizio anche al di fuori degli orari di servizio aumenterebbe notevolmente la sicurezza dato che sarebbero sempre pronti all'impiego. I presupposti sarebbero ovviamente il porto della tessera di servizio della polizia e la rinuncia all'alcol.

In seguito agli attentati terroristici di Parigi, in cui due poliziotti fuori servizio, in civile ma armati, casualmente presenti sul luogo, hanno neutralizzato un terzo dei terroristi, esperti di sicurezza e polizia hanno valutato che una tale misura aumenterebbe la sicurezza oggettiva in Svizzera senza grandi oneri. L'intervento parigino ha dimostrato in modo chiaro che in una simile situazione il fattore tempo può salvare delle vite. La presente mozione offre una soluzione mirata al problema.

In tutta la Svizzera, migliaia di poliziotti si recano al lavoro in civile con i mezzi di trasporto pubblici. Se andando al lavoro una parte di loro portasse un'arma (naturalmente nascosta) potrebbe intervenire in tempo utile per impedire ad esempio un attentato terroristico o un attacco di furia omicida.

Attualmente neanche tutti i poliziotti possono portare a casa la loro arma di servizio. Sono in voga misure che servono a infondere un senso di sicurezza soggettivo nella popolazione, per esempio la presenza visibile di poliziotti in uniforme. Sovente si presta però un'insufficiente attenzione all'aumento della sicurezza oggettiva, necessaria per minimizzare il rischio di danni nel caso di un attentato terroristico analogo a quello di Parigi.

Sovente le armi di servizio sono inoltre troppo grosse per essere portate in modo nascosto. Oggigiorno, gli impiegati doganali e di polizia che sarebbero disposti a portare una propria arma più piccola andando al lavoro non ottengono il necessario permesso perché manca la prova del bisogno. Ma chi, se non le autorità doganali e di polizia, ha la competenza per portare un'arma in modo responsabile e coscienzioso?

La mozione mira a ridurre la burocrazia e aumentare la sicurezza senza costi supplementari o altri oneri. Il federalismo nel settore della polizia è preservato nella sua totalità. Già oggi l'articolo 27 capoverso 5 LArm stabilisce che il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto d'armi. Dopo un breve e semplice esame di maneggio dell'arma, infatti, ogni impiegato di una società privata di sicurezza attiva nella protezione delle persone ottiene da fedpol un permesso di porto d'armi riconosciuto a livello nazionale e può portare con sé l'arma. Ciò non vale per i ben formati poliziotti svizzeri. L'istruzione al tiro delle forze di polizia è elevata e i requisiti per superarla superano di gran lunga quelli dell'esame pratico necessario per ottenere un permesso di porto d'armi. Un duplice esame non ha pertanto senso in presenza di un attestato dell'adempimento degli esercizi di tiro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La competenza dei cantoni di provvedere alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblici nei rispettivi territori va considerata una loro competenza originaria.

I cantoni esercitano sul loro territorio la sovranità in materia di polizia e sono di conseguenza competenti a legiferare in adempimento del loro mandato generale concernente la prevenzione delle minacce. L'articolo 2 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54) esclude tra l'altro esplicitamente le autorità doganali e di polizia dal campo di applicazione generale della legge sulle armi, sempre che l'arma di servizio sia utilizzata per motivi di servizio. Ciò significa che, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione, le autorità doganali e di polizia sono escluse dal campo d'applicazione della legge sulle armi ma anche che è compito del rispettivo cantone definire il concetto di "esercizio della propria funzione". Compete pertanto ai cantoni decidere se elaborare norme che obblighino gli agenti di polizia ad assolvere i propri compiti di prevenzione delle minacce anche al di fuori degli orari di servizio e a portare con sé l'arma di servizio.

All'interno delle rispettive legislazioni in materia di polizia, i singoli cantoni regolano infatti tale ambito in modo differente. Alcuni cantoni prevedono norme che legittimano gli agenti di polizia che hanno con sé la tessera di polizia a portare l'arma di servizio.

I civili che intendono portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico devono richiedere un permesso di porto di armi come statuito dalla legge sulle armi. Per ottenerlo, la persona in questione deve tra l'altro rendere verosimile di essere esposta a un pericolo reale, che giustifichi in misura sufficiente il porto di un'arma ai fini della difesa personale. Tale aspetto riguarda in particolar modo gli impiegati di società di sicurezza private.

Inoltre, le esercitazioni regolari di tiro degli agenti di polizia vengono svolte con l'arma di servizio. I singoli corpi di polizia possono pertanto garantire una formazione adeguata soltanto per il maneggio delle armi di servizio autorizzate all'interno del corpo di polizia. Infine, il porto di altre armi come armi di servizio non risponde ad alcuna esigenza in materia di polizia.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non vede pertanto la necessità di modificare l'attuale ripartizione delle competenze o le norme contenute nella legge sulle armi. Se ai fini di un aumento del livello di sicurezza, per gli agenti di polizia dovesse rivelarsi necessario portare con sé costantemente le armi di servizio, tale aspetto dovrebbe essere disciplinato dai cantoni, all'interno delle rispettive legislazioni cantonali in materia di polizia.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.