16.3247 · Interpellanza · 2016-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Condivide l'opinione secondo cui i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) necessitano di particolare sostegno, soprattutto di essere ospitati in alloggi adeguati con una corrispondente assistenza?
2. L'attuale indennità forfettaria permette di tenere conto di queste particolari esigenze o l'alloggio dei RMNA andrebbe indennizzato separatamente?
3. Qual è la sua posizione in merito alle differenze di assistenza e alloggio offerti ai RMNA dai cantoni?
4. È disposto a formulare raccomandazioni all'attenzione dei cantoni su come ottimizzare l'assistenza e l'alloggio dei RMNA?
Begründung
Occorre tenere conto delle esigenze dei RMNA sia sul piano dell'alloggio che su quello dell'assistenza. Le indennità forfettarie previste per i RMNA sono identiche a quelle per i richiedenti l'asilo adulti e pertanto non considerano le suddette esigenze. I cantoni che ospitano i RMNA in alloggi assistiti devono quindi assumersi i costi che superano l'importo forfettario.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice dell'interpellanza secondo cui occorre, per quanto possibile, tenere conto delle esigenze particolare dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) sul piano dell'alloggio e dell'assistenza. Il 25 settembre 2015, nell'ambito dell'ultima revisione della legge sull'asilo (LAsi) il Parlamento ha di conseguenza sancito questo principio nell'articolo 8 capoverso 3bis.
2. La Confederazione indennizza i cantoni per le spese sostenute per i richiedenti l'asilo versando loro importi forfettari, che coprono in particolare i costi per l'aiuto sociale e l'assicurazione malattie obbligatoria. Le somme forfettarie comprendono un contributo per le spese di assistenza, che rappresentano una parte importante dei maggiori costi per i RMNA (art. 88 cpv. 2 LAsi). Non esiste tuttavia alcuna base legale che consenta alla Confederazione di assumersi integralmente le spese di assistenza. La somma forfettaria globale ammonta a 1500 franchi al mese per persona senza attività lucrativa ed è versata indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. La somma forfettaria include anche una quota per finanziare gli alloggi speciali, ad esempio per minorenni non accompagnati o persone anziane.
L'ammontare della somma forfettaria è calcolato e fissato in base alle cifre del 2005 (in vigore dal 1° gennaio 2008). All'epoca la quota dei minorenni non accompagnati ammontava al 3,1 per cento di tutti i richiedenti l'asilo, corrispondente quindi a quella registrata nel 2008 e nel 2014. Tra il 2009 e il 2013 essa è invece stata nettamente inferiore, con effetti positivi a livello finanziario per i cantoni. Nel 2015 è più che raddoppiata rispetto all'anno determinante per il calcolo, comportando per la prima volta ripercussioni finanziarie negative per i cantoni. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) prevede di rilevare presso i cantoni i costi in tale ambito. La Confederazione è dal canto suo disposta ad analizzare, insieme ai cantoni, i risultati di tale inchiesta.
3./4. I cantoni sono competenti per le misure nell'ambito della protezione dei minori (art. 307 e segg. del Codice civile in combinato disposto con art. 440 del Codice civile). Parimenti il versamento di prestazioni di aiuto sociale e la messa a disposizione di alloggi sono retti dal diritto cantonale (art. 115 della Costituzione). La relazione tra la Confederazione e i cantoni in questo ambito è retta esclusivamente dal diritto in materia di sussidi, pertanto essa non ha il diritto di sorvegliare o impartire istruzioni ai cantoni. La CDOS sta tuttavia elaborando raccomandazioni destinate ai cantoni sul modo di procedere da adottare con i RMNA. Il Consiglio federale è favorevole a questi sforzi volti a conseguire la maggiore armonizzazione possibile nei cantoni e li sostiene.
Risposta del Consiglio federale.