16.3250 · Mozione · 2016-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una proposta per disciplinare nella legge il contributo di mantenimento per i figli di genitori non coniugati.
Begründung
La revisione del Codice civile svizzero del 21 giugno 2013 ha disciplinato vari elementi giuridici in base al nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti.
La revisione implica un grosso danno collaterale, riconosciuto in occasione dei dibattiti sulla revisione del Codice civile. Il Parlamento ha però respinto una proposta avanzata al fine di evitare tale danno. Già poco tempo dopo la modifica di legge risulta tuttavia chiara una lacuna nella prassi. La rinuncia a obbligare i genitori non coniugati a disciplinare il mantenimento non tiene conto del bene del figlio e costituisce una pessima base per la garanzia del mantenimento.
Il disciplinamento proposto permetterebbe di garantire il mantenimento del figlio nella maggior parte dei casi. A differenza della costituzione del rapporto di filiazione, il nuovo diritto non offre alcuna possibilità di imporre il disciplinamento contrattuale o giudiziale del mantenimento. Anche se l'autorità di protezione dei minori e degli adulti ricorre a tutti i mezzi a sua disposizione, la rinuncia al disciplinamento del mantenimento comporta complicazioni e maggiori costi di aiuto sociale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'autorità parentale, il 1° luglio 2014, i genitori non uniti in matrimonio possono - a differenza di quanto previsto dal diritto previgente - dichiarare di voler esercitare congiuntamente l'autorità parentale senza dover sottoporre all'approvazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) una convenzione scritta sul contributo di mantenimento. I genitori coniugati hanno invece per legge il diritto di esercitare l'autorità parentale congiunta.
Se i genitori non coniugati non trovano un'intesa in merito al contributo di mantenimento, il loro obbligo può essere imposto in via giudiziale tramite un'azione di mantenimento (art. 279 del Codice civile; RS 210). Analoga è la procedura per i genitori coniugati: il contributo di mantenimento cui ha diritto il figlio è determinato dal giudice nell'ambito della procedura di protezione dell'unione coniugale (art. 179 del Codice civile). Fintanto che il mantenimento non è disciplinato, l'ente pubblico può essere tenuto a provvedere al mantenimento del figlio tramite l'aiuto sociale, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Se sono fornite prestazioni di questo tipo, la pretesa di mantenimento, con tutti i diritti e doveri correlati, è trasferita all'ente pubblico (art. 289 cpv. 2 del Codice civile), che successivamente può esigere dal debitore la restituzione dei contributi versati.
Come constatato dall'autore della mozione, il Parlamento ha esaminato approfonditamente tali questioni nell'ambito della revisione dell'autorità parentale. La soluzione adottata corrisponde alla volontà del legislatore, che voleva evitare di svantaggiare i genitori non coniugati. L'obbligo di concludere una convenzione di mantenimento e di farla approvare dall'APMA costituirebbe un voto di sfiducia nei confronti dei genitori non coniugati e una disparità di trattamento oggi non più giustificabile.
Il Consiglio federale è consapevole che la situazione evocata nella mozione può comportare difficoltà di ordine pratico. I problemi risultanti dall'assenza di titoli di mantenimento nell'imposizione di pretese di mantenimento non possono tuttavia essere risolti in maniera soddisfacente introducendo un obbligo generale di concludere convenzioni in vista di un'eventuale separazione dei genitori. Sarebbe più sensato un obbligo a sostenere i creditori interessati a costituire un titolo di mantenimento, al momento in cui è intentata l'azione di mantenimento o in cui è stipulato un contratto di mantenimento, come già previsto su scala internazionale nelle convenzioni in materia di recupero di crediti alimentari.
Va infine rilevato che la corrente valutazione del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti sta esaminando in che modo l'APMA potrebbe procedere in tali casi di assenza di convenzione di mantenimento e come si potrebbe eventualmente migliorare la situazione. La pubblicazione dei risultati è prevista nel primo trimestre del 2017.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.