16.3277 · Postulato · 2016-04-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di verificare l'odierna ammissibilità delle società fantasma e di riferire in merito.
Begründung
Le cosiddette società fantasma sono tornate ad essere argomento di interesse per un vasto pubblico in seguito al caso dei Panama Papers. Le società fantasma sono società che all'indirizzo della sede mantengono soltanto una cassetta delle lettere, mentre la gestione si svolge in un altro luogo. Così facendo si vuole per lo più nascondere qualcosa, ad esempio l'effettiva sede dell'impresa o l'identità dei proprietari. Spesso l'intento è anche di evitare di dover pagare le imposte o di pagarle solo parzialmente.
Le società fantasma servono pertanto anche ad occultare flussi monetari. Con i Panama Papers, i giornali "Süddeutsche Zeitung", "Tages-Anzeiger" e altri media hanno ricevuto dati riguardanti 215 000 strutture di questo tipo provenienti da un solo studio legale domiciliato a Panama. In questo modo il fisco è stato ed è tuttora privato di ingenti somme che vengono occultate. Anche i gruppi societari spesso non pagano le imposte nel luogo dove realizzano i profitti, sfruttando i prezzi di trasferimento e indirizzi fittizi. In tal modo i Paesi interessati subiscono ingenti danni finanziari. I Verdi reputano pertanto necessario verificare l'odierna ammissibilità di tutti i tipi di società fantasma. Occorre esaminare come si possa creare in particolare più trasparenza e combattere l'attività sleale svolta dalle società fantasma o attraverso le stesse. Inoltre va esaminata la possibilità di vietare le società fantasma che non svolgono alcuna attività commerciale. Questioni analoghe vengono poste nel quadro del progetto BEPS dell'OCSE nonché dell'iniziativa per multinazionali responsabili, che verrà depositata prossimamente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Le società di domicilio con sede in Svizzera sottostanno alle medesime disposizioni in materia di trasparenza delle società operative. Hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio, di essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera e di avere un domicilio in questo Paese (proprio indirizzo o presso il domiciliatario).
Nel settore fiscale la Svizzera ha introdotto disposizioni più severe in materia di trasparenza. Ha adottato gli standard dell'OCSE per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio automatico di informazioni e ha anche partecipato attivamente ai lavori volti a contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("Base Erosion and Profit Shifting", BEPS). Si adopera inoltre attivamente affinché tutti gli Stati e territori attuino gli standard internazionali al fine di garantire un'imposizione effettiva e trasparente. Le misure del piano d'azione BEPS si prefiggono di assicurare l'imposizione nel luogo dell'attività economica e la trasparenza. In tal modo le società fantasma diverranno meno attrattive.
Nel vigente diritto svizzero l'assoggettamento fiscale di una persona giuridica può essere giustificato dalla sede o dall'amministrazione effettiva. Questo secondo elemento garantisce che le società con sede all'estero, amministrate però effettivamente dalla Svizzera, possano essere assoggettate anche all'imposta sull'utile svizzera. Con la riforma III dell'imposizione delle imprese, dovrebbe inoltre essere abolito il privilegio fiscale cantonale di cui beneficiano le società di domicilio e le entrate di queste società dovrebbero essere tassate secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha infine adottato misure per attuare tempestivamente i nuovi standard minimi derivanti dal progetto BEPS.
Per la Svizzera la Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2017. Attualmente 94 Stati hanno aderito alla Convenzione, tra i quali anche numerosi paradisi fiscali. Per gli Stati aderenti, l'articolo 7 della Convenzione sancisce anche la base legale secondo la quale essi possono comunicare spontaneamente informazioni ad altri Stati, senza domanda preliminare, se le informazioni a disposizione di un'autorità fiscale lasciano presupporre una riduzione d'imposta nell'altro Stato. Questa supposizione si estende potenzialmente anche alla presenza di società fantasma.
Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dall'OCSE alle sue linee guida sui prezzi di trasferimento, alle società del gruppo che non dispongono di una sostanza economica non potranno praticamente più essere attribuiti utili. Questo approccio dovrebbe ridurre notevolmente l'attrattiva fiscale delle società fantasma o "cash boxes".
Infine, con lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese sarà reso noto con quali collaboratori la società consegue un determinato reddito. Il 27 gennaio 2016 la Svizzera ha firmato l'Accordo necessario per tale scambio e il 6 aprile 2016 ha avviato la procedura di consultazione concernente l'Accordo e l'avamprogetto di legge per la sua trasposizione.
A seguito della revisione nel 2012 degli standard del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), anche le disposizioni in materia di trasparenza sono state rafforzate tramite l'introduzione, nella legge sul riciclaggio di denaro (LRD), dell'obbligo di tenere un elenco dei titolari e degli aventi economicamente diritto di azioni al portatore. Secondo l'ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD; art. 6 cpv. 1 lett. d), gli organi delle società di domicilio sono considerati intermediari finanziari e sottostanno alla LRD.
Dal momento che la Svizzera partecipa a queste misure, il Consiglio federale attualmente non ritiene necessario né opportuno adottare ulteriori misure che non siano coordinate a livello internazionale.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.