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16.3300 · Interpellanza · 2016-04-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'impiego di pesticidi nell'agricoltura comporta il rischio che i prodotti irrorati finiscano su colture adiacenti. Ciò non pone alcun problema dal profilo giuridico se si tratta di colture per le quali il pesticida è autorizzato, se vengono rispettati i valori limite per i residui e se il terreno confinante contaminato è gestito dallo stesso agricoltore.

I problemi sorgono nel caso in cui la deriva avvenga su un terreno di terzi, i valori limite vengano superati o il pesticida non sia autorizzato per la coltura interessata dalla deriva. Ciò accade, per esempio, se un insetticida per cereali finisce sull'insalata convenzionale, se un fungicida giunge su una coltivazione estensiva di frumento o un erbicida su una particella biologica. La conseguenza è il declassamento con perdita di valore o addirittura l'impossibilità di vendere i prodotti. L'agricoltore danneggiato, inoltre, deve prevedere sanzioni nell'ambito dei pagamenti diritti e, se porta il caso in tribunale, sottostà all'onere di prova.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. A quali obblighi deve ottemperare l'utilizzatore di pesticidi per evitare deriva e contaminazioni di colture non bersaglio?

2. In quali casi l'utilizzatore deve rispettare una distanza di protezione dai terreni confinanti?

3. A quali conseguenze va incontro oggi l'utilizzatore che causa la contaminazione di una particella o di prodotti di terzi mediante deriva?

4. In quali casi sussiste per il vicino un obbligo di tollerare la deriva?

5. Se sulle colture del vicino vengono rilevate contaminazioni che sono segnalate alle autorità, ne consegue un controllo di chi ha provocato il danno da parte degli enti di controllo PER, della polizia, delle autorità competenti in materia di derrate alimentari o di un'altra autorità?

6. I pagamenti diretti possono essere ridotti se l'autorità stabilisce che non è stata fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (in particolare l'art. 18 OPD "Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari")?

7. Quanto è incompatibile la pratica attuale con la legge sulla protezione dell'ambiente e, in particolare, con il principio di precauzione e di causalità?

8. Il Consiglio federale è disposto a disciplinare tali questioni esplicitamente ai sensi del principio di causalità e di precauzione nel piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari attualmente in fase d'elaborazione? Quali adeguamenti legislativi sono necessari a tale scopo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Chi utilizza prodotti fitosanitari (PF) sottostà all'obbligo di diligenza in virtù dell'articolo 61 dell'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) e deve provvedere affinché non abbiano effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l'ambiente. In particolare, i PF devono essere utilizzati in modo corretto, il che comporta l'osservanza dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni d'uso definite nell'autorizzazione e specificate sull'etichetta.

Onde evitare la deriva su terreni confinanti, la buona pratica fitosanitaria vieta segnatamente l'applicazione di PF se la forza del vento raggiunge il livello 4 della scala Beaufort (> 19 km/h). L'obbligo di diligenza dell'utilizzatore prevede inoltre che vengano impiegati esclusivamente dispositivi che consentono di utilizzare i PF in modo corretto e mirato. Le irroratrici e i nebulizzatori devono rispondere allo stato della tecnica e funzionare in maniera ineccepibile.

2. A seconda del rischio per gli organismi acquatici, nell'autorizzazione vengono fissate zone tampone non trattate che devono essere rispettate lungo le acque superficiali. Le stesse condizioni si applicano lungo i biotopi (cfr. art. 18a e 18b della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN; RS 451) per i PF, il cui utilizzo rappresenta un rischio per gli artropodi non bersaglio. A seconda del rischio correlato all'utilizzo dei PF, la larghezza di queste zone tampone può essere di 6, 20, 50 o 100 metri. Se necessario, è possibile fissare distanze di sicurezza anche in prossimità delle zone abitate. Non è stata fissata alcuna distanza rispetto ad altre colture.

Per i PF sulla cui etichetta non è specificata alcuna zona tampone non trattata lungo le acque superficiali, va rispettata una distanza minima di 3 metri secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5 numero 1.1 cpv. 1 lett. e; RS 814.81). Questa distanza minima si applica anche lungo le siepi e i boschetti campestri nonché ai margini del bosco (ORRPChim, allegato 2.5 numero 1.1 cpv. 1 lett c e d).

Va inoltre considerato che per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13), va allestita una fascia tampone di 6 metri lungo le acque superficiali, sulla quale non devono essere utilizzati PF.

3. Se l'applicazione di PF arreca un eccesso pregiudizievole alla proprietà del vicino, questi può rivolgersi al giudice civile appellandosi all'articolo 684 del codice civile svizzero (CC; RS 210). Il proprietario danneggiato può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno (art. 679 CC).

4. Se non vi sono eccessi pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 684 CC, il vicino è tenuto a tollerare la deriva.

5. Se sulle colture del vicino vengono rilevate contaminazioni e queste vengono notificate all'autorità, ciò non comporta automaticamente un controllo della fonte del danno. A seconda dei singoli casi e dei danni constatati, la competente autorità cantonale prenderà i necessari provvedimenti. La polizia deve attivarsi se viene sporta una denuncia, ad esempio per danni materiali o per infrazione ai sensi dell'articolo 173 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) (tra cui inosservanza delle istruzioni d'uso giusta l'art. 159 cpv. 2 LAgr o delle prescrizioni giusta l'articolo 159a sull'utilizzazione di PF). Se la commerciabilità dei prodotti agricoli contaminati è messa a repentaglio, potrebbe intervenire anche l'autorità cantonale preposta alle derrate alimentari. È altresì possibile proporre un'azione di responsabilità di diritto civile contro chi è all'origine dei danni onde ottenere una compensazione dei danni arrecati illecitamente.

6. L'OPD prevede riduzioni dei pagamenti diretti se vengono utilizzati PF non autorizzati o se l'uso non è effettuato in modo corretto. Per ogni lacuna vengono decurtati 600 franchi per ettaro di superficie interessata. Ciò vale sia per la campicoltura, orticoltura inclusa, sia per la frutticoltura, la coltivazione di bacche e la vitivinicoltura. Sono previste sanzioni anche se non vengono allestite fasce tampone o se queste non adempiono i requisiti.

7. La legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), all'articolo 1 capoverso 2, stabilisce che, a titolo precauzionale, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente (principio di precauzione). L'articolo 2 LPAmb sancisce il principio di causalità, ovvero che le spese delle misure prese ai sensi della LPAmb sono sostenute da chi ne è la causa.

In virtù del principio di precauzione, la buona pratica fitosanitaria vieta segnatamente l'applicazione di PF a partire da una forza del vento 4. Sono prescritti, inoltre, l'osservanza di zone tampone non trattate e l'impiego di dispositivi funzionanti in maniera ineccepibile per effettuare i trattamenti fitosanitari (cfr. risposte alle domande 1 e 2). Sta, infine, alla discrezione dell'utilizzatore di PF adottare misure di prevenzione (p. es. informazione del vicino) per evitare effetti pregiudizievoli sui fondi del vicino ai sensi dell'articolo 684 CC.

Se le suddette misure comportano delle spese, di norma è l'utilizzatore di PF ad accollarsele, in virtù del principio della causalità.

L'attuale pratica è pertanto conciliabile con la legge sulla protezione dell'ambiente.

8. Il piano d'azione in elaborazione è finalizzato a ridurre i rischi. Le disposizioni vigenti permettono già di adottare misure di riduzione del rischio se questo è ritenuto inaccettabile. In particolare si adottano già provvedimenti per proteggere gli organismi acquatici o i biotopi. I residui correlati alla deriva in una coltura in cui l'utilizzo di un prodotto non è autorizzato non costituiscono di per sé un rischio per la salute dei consumatori. Finora non si è mai ritenuto necessario prendere misure in questo ambito. La problematica sollevata è riconducibile in primo luogo ai rapporti di vicinato.

Per ridurre in maniera generalizzata le emissioni di PF all'esterno delle particelle trattate, nel quadro del piano d'azione è previsto il sostegno delle tecniche di trattamento che consentono di limitare le emissioni. A tale scopo potrebbe rendersi necessario un adeguamento dell'OPD.

Risposta del Consiglio federale.

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