16.3308 · Mozione · 2016-04-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge sulla protezione dei marchi in modo da non svantaggiare le imprese svizzere nella competizione internazionale. Occorre in particolare modificare l'articolo 48c riducendo il requisito minimo per le indicazioni di provenienza al 50 per cento dei costi di produzione, internazionalmente usuale.
Begründung
Le ripercussioni negative di tale valore soglia, fissato arbitrariamente, sono sempre più visibili. Il crescente onere burocratico aggiuntosi alla debolezza dell'euro costituisce un ulteriore svantaggio concorrenziale rispetto all'estero, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). Il nuovo calcolo delle quote di produzione interna per prodotti industriali è gravoso, in particolare per le PMI. Numerose piccole imprese industriali prevedono pertanto di rinunciare al marchio Svizzera in futuro. Assieme alla croce svizzera, le imprese perdono un importante vantaggio connesso alla piazza produttiva e gli incentivi a trasferire tutta la produzione all'estero aumentano. Va impedito che le prescrizioni in materia di Swissness e la loro attuazione dal 1° gennaio 2017 indeboliscano la piazza svizzera, invece di rafforzarla.
L'obiettivo della protezione dei marchi è il loro rafforzamento. Questo principio vale anche per la Swissness. Se però è strutturata in modo da indurre le imprese a rinunciare al marchio, la protezione dei marchi risulta controproducente. Il valore della Swissness si fonda in parte sulla sua notorietà internazionale e sulla garanzia di un buon prodotto. Se le imprese vi rinunciano a causa di una regolamentazione eccessiva, la Swissness perde importanza e valore.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 21 giugno 2013, dopo intense discussioni, il Parlamento ha adottato la revisione Swissness al fine di consolidare durevolmente il marchio "Svizzera". I dibattiti erano incentrati sul valore minimo per i prodotti industriali, che è oggetto della mozione. Il Parlamento ha deciso di fissare questo valore minimo al 60 per cento al fine di garantire una protezione credibile del marchio "Svizzera". Nel contempo ha corredato la nuova soglia del 60 per cento di numerose eccezioni e soluzioni flessibili che tengono conto delle realtà economiche. La nuova legislazione prevede infatti che le materie e le componenti che non sono disponibili in Svizzera potranno essere escluse dal calcolo del valore che determina la provenienza svizzera. Potranno inoltre essere computati anche i costi di ricerca, sviluppo e di garanzia della qualità sostenuti in Svizzera. Queste novità aumentano l'attrattiva della Svizzera quale piazza produttiva e polo d'innovazione. Questo valore minimo corrisponde inoltre alle attese del consumatore, come mostrano varie indagini (la più recente, "Plangemässe Umsetzung der Swissness-Vorlage gewünscht", è stata effettuata nell'agosto 2015 da gfs.bern).
L'utilizzo del marchio "Svizzera" resterà facoltativo e gratuito. Le imprese che vogliono utilizzare Swissness per trarre vantaggio dal corrispondente valore aggiunto non necessitano di alcuna autorizzazione e non devono sottoporsi ad alcun controllo da parte delle autorità.
Adottare la mozione significherebbe mettere in discussione le disposizioni che devono entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Modificare una legge adottata dal Parlamento poco prima o dopo la sua entrata in vigore sarebbe in contraddizione con la certezza giuridica e la sicurezza in materia di pianificazione e investimenti, che sono essenziali per il nostro Paese. Fino all'adozione di nuove regole, le imprese e i consumatori sarebbero lasciati nell'incertezza in merito ai criteri che determinano in quale misura un prodotto deve essere svizzero per poter fregiarsi di tale indicazione di provenienza. Confidando sull'entrata in vigore delle nuove norme adottate dal Parlamento, molte imprese hanno già adeguato i loro processi di produzione e la presentazione dei loro prodotti sul mercato ed effettuato o previsto investimenti. Se poco tempo dopo l'entrata in vigore delle nuove regole si riducesse di nuovo la quota di valore svizzera al 50 per cento dei costi, ossia al tasso applicato attualmente, tutte queste decisioni legate al luogo di produzione e agli investimenti sarebbero prive di fondamento. Le imprese dovrebbero in questo caso nuovamente modificare i loro processi di produzione. Riflessioni di questo tipo hanno parimenti indotto il Consiglio degli Stati, il 10 giugno 2015, a respingere il postulato Germann 15.3214, "Messa in vigore del progetto Swissness previo esame delle ripercussioni economiche", e il Consiglio nazionale, l'8 settembre 2015, la mozione della CAG-N 15.3500, "Un progetto Swissness applicabile", che avanzavano argomenti simili a quelli dell'autore della presente mozione per rinviare l'entrata in vigore della legislazione Swissness. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, che si è chinata sul progetto "Swissness" in occasione della seduta del 22 giugno 2016, è giunta alla medesima conclusione e una proposta per una mozione della commissione volta a posporre l'entrata in vigore della legislazione è stata ritirata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.