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16.3328 · Mozione · 2016-04-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di legge che obblighi gli intermediari finanziari a comunicare i casi di semplice sospetto e non più di "sospetto fondato" (art. 9 cpv. 1 lett. a della legge sul riciclaggio di denaro, LRD) che valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari provengano da un'infrazione punita dallo stesso articolo 9 LRD.

Begründung

I Panama Papers hanno dimostrato che l'inventiva delle persone che intendono sfuggire all'obbligo di contribuire al bene comune non conosce limiti e che la Svizzera rimane una piattaforma per tali trame. È pertanto fondamentale che gli intermediari finanziari sottostiano all'obbligo di comunicare tutte le transazioni sospette e che i relativi criteri non siano eccessivamente restrittivi.

L'avamprogetto legislativo per l'attuazione dei princìpi del GAFI (cfr. 13.106) contemplava l'obbligo d'informare sulla base del semplice sospetto, come ad esempio nel caso del Principato del Liechtenstein. Tali sospetti dovrebbero sorgere, ad esempio, qualora ci si trovi dinanzi a società offshore, in particolare nel caso di società a cascata (spesso fittizie) che sono in relazione tra di loro. Ora, la soglia d'intervento fissata nell'articolo 9 LRD, ovvero il "sospetto fondato", risulta essere eccessivamente elevata. Ciò spiega in particolar modo perché vi siano così poche segnalazioni al MROS. La soglia elevata risulta essere ancora più problematica se si considera la nuova procedura che segue la comunicazione: i valori patrimoniali in oggetto non sono più bloccati e l'intermediario finanziario deve eseguire gli ordini del proprio mandato. In ogni caso, non è il sospetto, anche se fondato, che determina l'apertura di un procedimento penale; spetta al MROS decidere se un caso debba essere trasmesso o meno all'autorità penale competente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Già nel quadro della mozione Jositsch 11.3153, "Abbassamento della soglia prevista per l'obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro", il Consiglio federale e il Parlamento si sono espressi contro una modifica dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Diversamente da quanto espresso nella presente motivazione, questa posizione è stata ribadita anche nell'avamprogetto del 27 febbraio 2013 concernente l'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, per cui l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 LRD doveva essere mantenuto, mentre il diritto di comunicazione previsto dall'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale doveva essere abrogato.

Come esplicato nell'avamprogetto del 27 febbraio 2013, una riduzione della soglia sarebbe contraria alla responsabilizzazione degli intermediari finanziari e quindi a una tradizione ben affermata nel sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro. Con l'introduzione di un simile modello, gli intermediari finanziari effettuerebbero le loro comunicazioni sulla base di semplici supposizioni ("defensive reporting"). Ciò allontanerebbe, deresponsabilizzandoli, gli intermediari finanziari da un sistema di cui sono parte integrante dal momento della sua creazione (cfr. rapporto esplicativo per la procedura di consultazione del 27 febbraio 2013, pag. 34).

L'articolo 9 LRD prevede un obbligo di comunicazione quando un intermediario finanziario ha almeno "il sospetto fondato" (cfr. raccomandazione GAFI n. 20 "reasonable grounds to suspect"). In questo modo si evita, da un lato, che un obbligo di comunicazione venga limitato alla presenza di conoscenze concrete e, dall'altro, che siano sufficienti supposizioni puramente soggettive, indipendenti da qualsiasi circostanze. Conformemente alla prassi consolidata riguardante l'articolo 9 LRD, la comunicazione è dovuta segnatamente quando sulla base di chiarimenti particolari secondo l'articolo 6 LRD e degli indizi che ne risultano si può presumere o perlomeno non si può escludere la provenienza criminale dei valori patrimoniali (cfr. la prassi di MROS del mese di marzo 2016, pag. 30). Nell'allegato all'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) sono inoltre stabiliti circa quaranta indizi di riciclaggio di denaro.

Alla luce di quanto precede, nell'ottica attuale il Consiglio federale respinge una modifica di legge.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.