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Luoghi di culto islamici. Divieto di finanziamenti esteri e obbligo di trasparenza

16.3330 · Mozione · 2016-04-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una proposta di legge che, ispirandosi ad esempio alle norme austriache, contempli:

1. il divieto per i luoghi di culto e per i predicatori islamici di ricevere finanziamenti dall'estero;

2. l'obbligo per i centri islamici di trasparenza in relazione alla provenienza e all'utilizzo dei finanziamenti;

3. l'obbligo di tenere le prediche nella lingua locale.

Begründung

Secondo le ultime indagini giornalistiche, il governo turco finanzierebbe - direttamente o indirettamente - 35 moschee e centri islamici in Svizzera.

L'obiettivo di tale impegno finanziario sarebbe, o potrebbe essere, quello di promuovere la diffusione in Svizzera dell'islam radicale.

La preoccupazione per il messaggio trasmesso dai predicatori islamici in Europa, a maggior ragione quando non pronunciato nella lingua del posto, è legittima. È opportuno chiedersi se, anche nei luoghi di culto elvetici, si predica l'integrazione o l'estremismo. Questa preoccupazione era peraltro già implicita nel voto popolare dell'iniziativa "contro l'edificazione di minareti" del 2009, voto inteso come il rifiuto di un simbolo di conquista islamico, e quindi come rifiuto dell'islam politico.

La vicina Austria, confrontata con il medesimo problema, ha decretato, tra l'altro, un divieto di finanziamenti esteri per luoghi di culto islamici e l'obbligo per gli imam di predicare nella lingua nazionale.

Da tempo il finanziamento dei partiti politici è oggetto di dibattito politico, e si moltiplicano le richieste di trasparenza. Sarebbe dunque sorprendente se le stesse esigenze di trasparenza non valessero in relazione ai luoghi di culto islamici (specie in considerazione dei potenziali rischi). Anche per essi vale infatti, a non averne dubbio, il principio del "chi paga comanda" - e pertanto stabilisce i contenuti dei messaggi trasmessi ai fedeli.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole dei rischi che le comunità e i predicatori islamici estremisti costituiscono per la sicurezza nazionale, l'evoluzione della società e la pace religiosa. Se le condizioni sono adempiute, le autorità federali e cantonali intervengono in virtù del diritto penale, del diritto in materia di stranieri (p. es. divieto d'entrata, revoca del permesso di dimora) e delle norme a tutela della sicurezza interna (p. es. misure di sorveglianza).

Occorre tuttavia evitare di discriminare le comunità musulmane e gli imam e di sospettarli in maniera generalizzata. Diritti fondamentali quali la libertà religiosa, la libertà di associazione o la libertà di lingua valgono per i musulmani così come per i membri di altre comunità religiose o per le persone non religiose. La parità di trattamento deve essere applicabile tra musulmani e non musulmani, sia a livello individuale che di associazione. Ogni restrizione di un diritto fondamentale deve essere fondata su una base legale e giustificata da un interesse pubblico o dalla tutela di diritti fondamentali di terzi. Deve inoltre essere proporzionata allo scopo perseguito e non tangere l'essenza del diritto fondamentale.

Restrizioni dei diritti fondamentali fondate esclusivamente sull'orientamento musulmano di una persona o di una comunità sarebbero discriminatorie. Il Consiglio federale respinge pertanto un divieto generalizzato del finanziamento estero di luoghi di preghiera e predicatori musulmani, un obbligo di trasparenza finanziaria limitato ai centri islamici e un obbligo per i predicatori islamici di predicare nella lingua locale. L'articolo 7 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (RS 142.205) prevede già che gli stranieri che intendono lavorare come consulenti religiosi in Svizzera devono possedere conoscenze della lingua parlata nel luogo di lavoro. Devono inoltre avere dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera ed essere in grado, in caso di necessità, di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offrono consulenza. Un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata può essere rilasciato soltanto se tali condizioni sono adempiute.

Il quadro normativo in Austria cui si riferisce l'autore della mozione non è direttamente comparabile con quello svizzero. L'Austria riconosce le comunità religiose islamiche a livello nazionale e definisce le pertinenti condizioni. Queste comprendono tra l'altro prescrizioni in materia di finanziamento dell'attività ordinaria della comunità, che deve essere effettuato dalla comunità stessa, dalle sue sezioni o dai suoi membri in loco. Per soddisfare tali requisiti, occorre che gli eventuali contributi e donazioni dall'estero siano anzitutto versati a fondazioni di diritto austriaco. In Svizzera il riconoscimento delle comunità religiose compete ai cantoni. Quelli che hanno disciplinato le condizioni di riconoscimento nella legislazione esigono spesso la trasparenza finanziaria. Finora non è stata ancora riconosciuta alcuna comunità musulmana.

Il Consiglio federale ritiene che gli strumenti legali disponibili siano sufficienti per combattere i rischi rappresentati dalle comunità e dai predicatori islamici estremisti. Ciò non esclude eventuali inasprimenti mirati del diritto. Il governo non ritiene tuttavia né necessaria né sensata una limitazione massiccia dei diritti fondamentali come quella chiesta nella mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.