16.3333 · Mozione · 2016-04-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In collaborazione con la FINMA e il Ministero pubblico della Confederazione, il Consiglio federale è incaricato di verificare, attraverso un procedimento di assistenza amministrativa o giudiziaria con la vigilanza finanziaria dello Stato di New York e il Ministero pubblico del distretto meridionale di New York se, nel quadro delle loro operazioni commerciali con lo studio legale offshore Mossack Fonseca & Co del Panama, gli intermediari finanziai svizzeri e/o altri fornitori di servizi hanno osservato le prescrizioni in materia fiscale, penale e di vigilanza.
Begründung
Il 22 aprile 2016 la vigilanza finanziaria dello Stato di New York ha avviato un'inchiesta nei confronti di 13 banche statunitensi ed estere, tra cui la filiale svizzera di Credit Suisse attiva negli Stati Uniti. Essa ha chiesto la consegna completa di e-mail, lettere, elenchi delle comunicazioni telefoniche e trasferimenti a imprese e trust offshore legati allo studio legale panamense Mossack Fonseca & Co. Questo è quanto ha riportato l'agenzia Bloomberg indicando due fonti.
Su domanda dei media svizzeri, quest'inchiesta avviata dagli Stati Uniti è stata confermata, ma non vi sono state dichiarazioni di un sospetto. Tuttavia, secondo alcune fonti, l'autorità statunitense intende verificare se le banche hanno contribuito al riciclaggio di denaro in materia fiscale con l'aiuto di trust e di altri costrutti offshore. Credit Suisse non intende esprimersi in merito. Dal 2016 il favoreggiamento dell'evasione fiscale è punibile anche in Svizzera se l'importo sottratto supera i 300 000 franchi.
Già il 20 aprile 2016 il quotidiano "Guardian" ha dichiarato che anche il Ministero pubblico del distretto meridionale di New York aveva avviato un'inchiesta penale volta a esaminare tutti gli elementi legati alla rivelazione dei numerosi documenti dello studio legale offshore Mossack Fonseca & Co del Panama (i cosiddetti "Panama Papers"). Nella sua verifica, il Consiglio federale è incaricato di prendere in considerazione anche le conclusioni tratte da quest'inchiesta penale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e il Ministero pubblico della Confederazione sono due autorità che agiscono in modo indipendente da governo, Parlamento e amministrazione federale. Il Consiglio federale e il Parlamento non sono pertanto autorizzati a chiedere alle autorità summenzionate l'avvio di procedimenti di assistenza amministrativa o giudiziaria con l'estero, segnatamente con le autorità statunitensi competenti. Il Consiglio federale può tuttavia segnalare quanto segue:
Nell'ambito delle sue inchieste la FINMA deciderà, come di consueto, anche in merito all'adeguata cooperazione con altre autorità di vigilanza internazionali. Per valutare l'attività degli istituti elvetici conformemente al diritto svizzero la FINMA, quale principale autorità competente nonché pertinente in materia, svolge però inchieste proprie. In determinate circostanze, qualora risultasse necessario ai fini dell'adempimento del mandato, essa intrattiene contatti anche con le autorità penali estere. La legge non prevede tuttavia alcuna forma qualificata di collaborazione con queste autorità, dunque nemmeno con quelle statunitensi. La competenza in merito viene attribuita dal legislatore alle autorità penali in virtù della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale.
Con l'assistenza internazionale in materia penale viene offerta assistenza nell'ambito di un procedimento penale estero mediante l'assunzione di prove o il sequestro e la consegna di beni. La procedura d'assistenza giudiziaria è dunque una (mera) procedura ancillare a favore di un procedimento penale estero. L'assistenza giudiziaria viene prestata soltanto se è in corso un procedimento penale (estero) e se, nell'ambito di tale procedimento penale, si chiede assistenza giudiziaria a un altro Stato. Le autorità preposte all'assistenza giudiziaria non aprono dunque una procedura d'assistenza giudiziaria di propria iniziativa, bensì agiscono in modo reattivo.
Nella fattispecie l'Ufficio federale di giustizia non ha ricevuto finora alcuna domanda d'assistenza giudiziaria dalle autorità statunitensi. L'Ufficio federale di giustizia è ovviamente disponibile, per il caso in questione, a esaminare e trattare un'eventuale richiesta d'assistenza giudiziaria proveniente dagli Stati Uniti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.