16.3334 · Mozione · 2016-04-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di riscuotere un'imposta di garanzia alla fonte dell'1 per cento sulle transazioni finanziarie tra la Svizzera e i costrutti giuridici con sede in uno Stato, o giurisdizione, identificato dalla Banca nazionale svizzera come centro finanziario offshore e con il quale non viene applicato alcun accordo sullo scambio automatico di informazioni. Questa imposta di garanzia deve essere rimborsata quando la relazione finanziaria viene esposta completamente nella dichiarazione d'imposta.
Begründung
Dalle rivelazioni legate al caso Panama Papers sorge la presunzione che notevoli somme siano state trasferite in costrutti giuridici a Panama e in altri centri finanziari offshore per sfuggire alle autorità di perseguimento penale e fiscali. In considerazione della massima efficienza dell'industria finanziaria della Svizzera e di altre piazze finanziarie, non esiste alcuna motivazione plausibile per ricorrere alle prestazioni dei centri finanziari offshore, praticamente privi di regolamentazione, al fine di svolgere operazioni legali.
Nel dibattito internazionale si è pertanto affermata la soluzione di riscuotere un'imposta di garanzia alla fonte sulle transazioni finanziarie effettuate con centri finanziari offshore. Analogamente all'imposta preventiva, l'imposta di garanzia deve essere rimborsata quando le relative relazioni finanziarie sono esposte completamente nella dichiarazione d'imposta.
Nella sua statistica sugli investimenti diretti all'estero, la Banca nazionale svizzera considera centri finanziari offshore in Europa: Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Jersey; in America: Anguilla, Bahamas, Barbados, Bermuda, Curaçao, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Montserrat, Panama, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin; dal 2000 compresi Antigua e Barbuda, Belize, Dominica, Grenada, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia; dal 2011 compresi Aruba, escluso Bonaire, Giamaica, Sant Eustachio e Saba.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Alle transazioni tra una società svizzera e una società con sede in una località offshore sono applicabili in linea di massima le norme del diritto fiscale internazionale. La Svizzera ha collaborato attivamente ai lavori contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, in breve BEPS). Partecipa pure in modo fattivo affinché tutti gli Stati e le giurisdizioni attuino gli standard internazionali volti a garantire un'imposizione effettiva e trasparente. Obiettivo delle misure BEPS è assicurare l'imposizione nel luogo in cui si svolge l'attività economica e creare trasparenza. In questo modo le società fittizie in località offshore perdono di attrattiva.
Le modifiche apportate dall'OCSE alle linee guida sui prezzi di trasferimento dovrebbero fare in maniera che non si possa più attribuire utili alle società di grandi gruppi che non dispongono di sostanza economica. Questa misura dovrebbe ridimensionare notevolmente l'appeal fiscale delle società fittizie, o "cash boxes", in località offshore.
Per le transazioni con persone private svizzere trovano inoltre applicazione le norme contro il riciclaggio di denaro. La Svizzera attua in modo affidabile questi standard internazionali. Inoltre, con le disposizioni per la lotta agli abusi nel diritto fiscale e con l'imposta preventiva dispone già di strumenti efficaci per procedere contro costrutti artificiali finalizzati a eludere le imposte.
La Svizzera è interessata a queste misure che ridurranno l'attrattiva delle località offshore. Prima di porre in discussione ulteriori provvedimenti, come ad esempio un'imposta sulle transazioni con le piazze finanziarie offshore, bisognerebbe attendere l'effetto delle misure già introdotte (in particolare lo scambio di informazioni e le misure BEPS). Occorrerà altresì esaminare fino a che punto in futuro sarà possibile finalizzare lo scambio automatico di informazioni con le piazze finanziarie offshore. Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene al momento necessario, e tanto meno proficuo ai fini dell'obiettivo, adottare ulteriori misure che non siano coordinate a livello internazionale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.