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16.3337 · Interpellanza · 2016-04-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Secondo il diritto vigente (art. 16 della legge sulle telecomunicazioni), la velocità minima dell'accesso Internet a banda larga nel servizio universale deve essere adeguata regolarmente alle esigenze tecniche, economiche e sociali. Attualmente il Consiglio federale stabilisce tramite ordinanza la velocità minima con un valore fisso, al momento di 2 megabit per secondo. Considerati la rapida evoluzione tecnologica e il dibattito in corso sul servizio universale delle regioni periferiche per quanto concerne un collegamento Internet rapido, si pongono le seguenti domande:

1. Il Consiglio federale riconosce il problema del crescente divario digitale tra i centri e le regioni periferiche?

2. Il Consiglio federale considera che sia una soluzione determinare in modo dinamico la larghezza di banda minima per far fronte a questo sviluppo?

3. Il Consiglio federale considera realistico attuare un modello con determinazione dinamica della larghezza di banda fino al 2020 (introduzione dello standard 5G)?

Begründung

Quasi nessuna tecnologia progredisce in modo tanto celere quanto quella dell'informazione e della comunicazione. Pochi anni fa, velocità Internet superiori ai 10 megabit per secondo erano ancora quasi impensabili, oggi si parla già di diverse migliaia di megabit per secondo. Il progresso tecnologico è promosso anche dalle richieste ed esigenze degli utenti. Soprattutto l'economia deve poter tenere il passo con lo sviluppo tecnologico ed è pertanto più che dipendente da una connessione Internet rapida su tutto il territorio nazionale. Gli sviluppi degli ultimi anni mostrano, tuttavia, che si sta creando un divario sempre più ampio tra centri urbani e regioni periferiche. Ancora oggi, in certe aree di montagna non viene nemmeno raggiunta la velocità minima di 2 megabit per secondo prescritta per legge. Nelle città e negli agglomerati, invece, la velocità Internet disponibile raggiunge i 1000 megabit per secondo. Per porre freno a questa tendenza, in futuro la velocità Internet minima non dovrebbe superare, ad esempio, un decimo della velocità Internet massima offerta sul mercato dal concessionario del servizio universale ai clienti privati (determinazione dinamica). Quale alternativa come base per la determinazione della velocità garantita dal servizio universale si potrebbe prendere, ad esempio, un quinto della velocità Internet utilizzata in media dalla clientela.

Stellungnahme des Bundesrates

L'obiettivo della legge sulle telecomunicazioni è di offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti. Grazie al rapido sviluppo in questo settore, tale obiettivo va raggiunto dapprima tramite una concorrenza efficace. Inoltre, nell'ambito del servizio universale garantito dalla Costituzione, deve essere assicurata, a prezzi accessibili, un'offerta di base di servizi di telecomunicazione. In questo modo si permette a tutti gli strati della popolazione di partecipare alla vita sociale ed economica.

1. Per il Consiglio federale è importante garantire alla popolazione e all'economia una buona copertura di servizi a banda larga. Anche in futuro il governo si impegnerà alacremente per continuare ad evitare un divario digitale tra i centri e le regioni periferiche. In questo contesto, come avvenuto sinora, il Consiglio federale punta principalmente su una copertura di tutte le regioni del Paese, spinta dal mercato, mediante infrastrutture di telecomunicazione performanti. Il servizio universale riveste, in tale frangente, soltanto un ruolo complementare.

Inoltre, il collegio verifica regolarmente la velocità minima di trasmissione e, nell'ambito delle disposizioni di legge, la adegua costantemente allo sviluppo tecnologico e alle esigenze sociali ed economiche. Dopo aver stabilito una prima volta la velocità a 600/100 kbit/s nel 2008, questa è stata aumentata a 1000/100 kbit/s a partire dal 2012 e successivamente a 2000/200 kbit/s dal 2015. Al momento il Consiglio federale sta preparando un'ulteriore revisione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST), nell'ambito della quale sta appurando un aumento della velocità minima di trasmissione su tutto il territorio a 3000/300 kbit/s con effetto dal 2018.

2. Determinare in modo dinamico la velocità minima di trasmissione nel servizio universale rappresenterebbe un cambiamento di sistema radicale, le cui conseguenze sul regime del servizio universale e sulla concorrenza devono essere dapprima analizzate in modo approfondito. Occorre anche osservare che le larghezze di banda offerte sul mercato nel regime di libera concorrenza non vengono garantite, ma sono offerte cosiddette best effort.

Nel suo rapporto sulle telecomunicazioni 2014 (www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni), il Consiglio federale ha dichiarato che una revisione di legge relativa al futuro sviluppo del servizio universale dovrà essere affrontata nella seconda fase della revisione della legge sulle telecomunicazioni menzionata. In questo contesto occorrerà decidere quale nuovo sistema sarà in grado di orientare il servizio universale al futuro.

3. L'introduzione imminente del nuovo standard di radiocomunicazione mobile (5G) offre nuove possibilità per quanto concerne la copertura tramite banda larga. Attualmente presso gli operatori sono in corso i lavori di sviluppo tecnico e presso la Confederazione le attività di preparazione per mettere a disposizione nuove frequenze. Inoltre, le reti degli operatori devono essere adeguate di conseguenza, il che richiede un grande onere finanziario. Si prevede che la messa in servizio delle reti di radiocomunicazione mobile di ultima generazione (5G) in Svizzera avvenga nei prossimi anni. Siccome la larghezza di banda effettivamente disponibile dipende dal numero di utenti che utilizzano contemporaneamente una cella di radiocomunicazione mobile, occorrerebbe adeguare la norma relativa a una larghezza di banda minima garantita tramite una copertura via radiocomunicazione mobile.

Risposta del Consiglio federale.