Lexipedia

16.3347 · Interpellanza · 2016-04-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel corso delle deliberazioni sulla legge sulle derrate alimentari, il Consiglio federale ha assicurato a più riprese (al Consiglio nazionale il 20 marzo 2013, al Consiglio degli Stati il 4 marzo 2014 e ancora una volta al Consiglio nazionale il 3 giugno 2014) la sua volontà di garantire ai consumatori informazioni chiare sulla provenienza degli ingredienti, in modo che possano scegliere in maniera consapevole. La nuova legge sulle derrate alimentari votata dall'Assemblea federale nel 2014 si prefigge, all'articolo 1, di mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie all'acquisto di derrate alimentari, oltre a proteggere la loro salute, garantire l'igiene e prevenire gli inganni. Per poter agire da attori commerciali responsabili, i consumatori devono poter scegliere con cognizione di causa.

I consumatori svizzeri chiedono alimenti di qualità e per decidere se fidarsi dei prodotti che acquistano ne controllano in particolare la provenienza. Dal sondaggio della Società svizzera di nutrizione (2011) è emerso che, per fidarsi di un prodotto alimentare, il 75 per cento dei consumatori considera rilevante l'indicazione di provenienza. La percentuale aumenta nel caso della carne (il 90 per cento secondo il sondaggio condotto dall'istituto gfs per Proviande/2013).

Per i consumatori è quindi fondamentale che sia indicata in maniera affidabile e trasparente per lo meno la provenienza dell'ingrediente principale (almeno il 50 per cento in massa), senza condizioni supplementari. In presenza di un ingrediente a base di carne o pesce, i consumatori hanno bisogno di conoscerne la provenienza anche in caso di una quantità più bassa (20 per cento).

A proposito di questo argomento di grande rilevanza per i consumatori, chiedo dunque al Consiglio federale:

1. In che modo intende garantire ai consumatori che otterranno informazioni affidabili e comprensibili sulla provenienza degli ingredienti principali degli alimenti acquistati?

2. In che modo intende assicurare ai consumatori la possibilità di conoscere in maniera trasparente la provenienza del latte contenuto nello yogurt o della carne contenuta nelle lasagne, anche se questi prodotti non rappresentano il 50 per cento in massa?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Nell'ambito del progetto di revisione totale delle ordinanze di applicazione del diritto alimentare, conseguente all'adozione da parte del Parlamento, nel giugno del 2014, della nuova legge sulle derrate alimentari (FF 2014 4409) e su cui si è svolta un'indagine conoscitiva dal giugno al novembre del 2015, è stata proposta l'introduzione di nuovi requisiti per la dichiarazione dell'origine degli ingredienti. Secondo la versione del progetto posta in consultazione sarebbe stato obbligatorio indicare la provenienza degli ingredienti con parte in massa nel prodotto finale superiore al 50 o al 20 per cento nel caso rispettivamente della carne e del pesce oppure qualora l'ingrediente fosse menzionato nell'etichetta del prodotto (p. es. lamponi per uno yogurt ai lamponi). Durante l'indagine conoscitiva, tuttavia, la maggioranza degli ambienti interessati ha contestato questa regolamentazione sull'indicazione dell'origine degli ingredienti. È comunque importante sottolineare che la contestazione non riguardava il principio della regolamentazione, ma le esigenze dell'applicazione. Secondo le principali critiche la nuova regolamentazione porrebbe nuovi ostacoli tecnici e commerciali con l'UE e avrebbe conseguenze finanziarie significative per le aziende. Su quest'ultimo punto un'analisi dell'impatto della regolamentazione condotta su incarico dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha rilevato che il sistema così come proposto nella consultazione avrebbe determinato costi pari a circa 150 milioni di franchi a carico dei consumatori e/o degli attori economici coinvolti. Attualmente inoltre la Commissione europea sta pensando a un regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che tratterebbe l'indicazione dell'origine dei prodotti. Il Consiglio federale seguirà con attenzione lo sviluppo di questo dossier.

Di conseguenza l'USAV, dal termine dell'indagine conoscitiva, sta svolgendo numerosi incontri con gli ambienti interessati (produttori, consumatori, distributori) allo scopo di individuare una soluzione in grado di evitare di ingannare i consumatori sull'origine degli ingredienti senza determinare costi ingenti per l'economia. Si prevede di adottare una nuova regolamentazione nell'autunno 2016.

Va tra l'altro ricordato che il 1° gennaio 2017 entreranno in vigore la revisione della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11) e la nuova ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA, RS 232.112.1), conosciute sotto il nome di Swissness. Queste nuove disposizioni aumenteranno la protezione delle caratterizzazioni legate alla Svizzera e offriranno ai consumatori maggiore trasparenza e una migliore informazione sull'origine degli ingredienti.

Risposta del Consiglio federale.